"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)"
Art. 1.
(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)
1.
Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'
allegato A
alla presente legge.
2.
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate nello stato di previsione della spesa della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto agli equilibri del bilancio ai sensi dell'
articolo 40 del decreto legislativo 118/2011
.
Art. 2.
(Misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027)
1.
Ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari 2025-2027, come definiti nel prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, le autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali approvate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono revocate e sostituite con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1.
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è aggiunto il seguente: "
Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è iscritto uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da erogare alla Fondazione Circolo dei lettori per la programmazione e la gestione della predetta manifestazione 'Salone Internazionale del libro di Torino'. ".
1 bis.
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
per ridotte o impedite capacità motorie permanenti
per ridotte o impedite capacità motorie permanenti (di cui all'
articolo 8, l. 449/1997 ) o invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (di cui all'
articolo 381, d.p.r. 495/1992 ) o invalida con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni (di cui all'
articolo 30, comma 7, l. 388/2000 )
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
)
1.
Dopo la
lettera e) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è aggiunta la seguente: "
contributi a favore delle associazioni e organizzazioni piscatorie per iniziative di formazione e divulgazione in materia di pesca, per iniziative previste dalla pianificazione regionale, per studi, ricerche, indagini, attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e per iniziative di tutela della fauna ittica. ".
e bis)
Art. 6.
(Modifiche all'
articolo 40 novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 40 novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), il termine "
" è sostituito con il termine "
".
cinque
tre
Art. 7.
(Abrogazione dell'
articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6
)
1.
L'
articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), è abrogato.
Art. 8.
(Modifiche alla
legge regionale 5 febbraio 2014
, n.
1)
1. La rubrica dell'
articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituita dalla seguente: "
".
(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2022)
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 1/2014 è inserito il seguente: "
Ai sensi dei commi 559, 560 e 561 dell'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), si dispone quanto segue:
al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, l'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione può ridurre la quota di cofinanziamento regionale fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
le risorse rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento regionale di cui alla lettera a) rimangono come finanziamenti aggiuntivi al medesimo Programma di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del Programma;
le risorse aggiuntive di cui alla lettera b) non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022 sono destinate al pagamento degli impegni giuridici residui assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le suddette risorse che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027, sono riallocate come finanziamenti aggiuntivi nel Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo Piano strategico. ".
3 bis.
a)
b)
c)
Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A
BILANCIO PLURIENNALE 2025-2026-2027 (fondi regionali) - senza mutui. - RIFINANZIAMENTO LEGGI DI SPESA (Art. 1)