Modifica alla
legge regionale 26 settembre 2016, n. 18
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA))
Art. 1.
(Inserimento dell'articolo 29 bis nella
legge regionale n. 18 del 2016
)
1.
Dopo l'
articolo 29 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)) è aggiunto il seguente: "
(Destinazione delle risorse introitate al 29 giugno 2022 ai sensi dell'
articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 )
Le somme introitate da ARPA sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell'
articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e risultanti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2023 sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente
articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006 . ".
Art. 29 bis
1.