Disegno di legge regionale n. 6 licenziato il 10 ottobre 2024
Modifica alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA))

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 29 bis nella legge regionale n. 18 del 2016 )
1. 
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)) è aggiunto il seguente: "
Art. 29 bis
(Destinazione delle risorse introitate al 29 giugno 2022 ai sensi dell' articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 )
1.
Le somme introitate da ARPA sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell' articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e risultanti nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2023 sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006 .
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.