Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico
CAPO I.
Disposizioni generali
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della
direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.
2.
La presente legge, nel perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità, nel rispetto di quanto sancito dall'
articolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte
, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle acque, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1.
Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kW di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'
articolo 2, comma 2 del d.lgs. 79/1999
.
3.
Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
4.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Art. 3.
(Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque)
1.
Preliminarmente all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
2.
La valutazione di cui al comma 1 è svolta, anche contestualmente per più concessioni, in particolare:
a)
in funzione del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce una quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque e in coerenza con la pianificazione di bacino vigente, con particolare riguardo alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che devono essere soddisfatte in modo prioritario e a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone di concessione;
b)
in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale;
c)
nel rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale;
d)
tenendo conto delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;
e)
in base a valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico.
3.
La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
CAPO II.
Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure
Art. 4.
(Assegnazione delle concessioni)
1.
Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:
a)
ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b)
a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
2.
La modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso energetico, tra quelle di cui al comma 1, è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, in funzione delle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.
3.
Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Art. 5.
(Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica)
1.
Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell'articolo 3, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione.
2.
Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante.
CAPO III.
Rapporto di fine concessione
Art. 6.
(Rapporto di fine concessione)
1.
Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.
2.
I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione sono determinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
3.
Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità dei dati contenuti nel rapporto di fine concessione, assegna al concessionario un termine perentorio per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti.
4.
In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nei termini indicati nella richiesta di cui al comma 1, nonché di inadempimento alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, la Regione può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi, o incaricare un perito per lo svolgimento di tali operazioni, con costi a carico del concessionario uscente.
5.
La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine assegnato ai sensi del comma 3 costituisce grave inadempienza del concessionario ed è motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.
6.
A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione del rapporto di fine concessione, il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.
7.
Per le finalità di cui al presente articolo il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.
CAPO IV.
Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione
Art. 7.
(Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione)
1.
La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
, disciplina con proprio regolamento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 5, nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
2.
Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico quando la gestione unitaria risulti per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
3.
Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'Amministrazione competente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
CAPO V.
Requisiti di ammissione
Art. 8.
(Requisiti di ammissione)
1.
Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'
articolo 80 del d.lgs. 50/2016
. I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico.
2.
I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite ai sensi dell'articolo 9.
Art. 9.
(Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)
1.
La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'articolo 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a)
ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
b)
ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'
articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.
2.
Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'
articolo 83 del d.lgs. 50/2016
, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione e al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità e volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.
CAPO VI.
Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali
Art. 10.
(Criteri di valutazione e aggiudicazione)
1.
La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente:
a)
l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 14;
b)
interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 15;
c)
modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
d)
l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;
e)
misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 16;
f)
interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica.
Art. 11.
(Valutazione delle proposte progettuali)
1.
La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.
2.
Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
CAPO VII.
Durata della concessione
Art. 12.
(Durata della concessione)
1.
La durata della concessione è determinata dall'amministrazione concedente nel bando di gara, per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 14 e 15.
2.
La durata di cui al comma 1 può essere incrementata fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento previsto.
CAPO VIII.
Obblighi e limitazioni gestionali
Art. 13.
(Obblighi e limitazioni gestionali)
1.
l bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:
a)
agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;
b)
agli obblighi di cessione delle acque invasate, in presenza di situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica e a quanto eventualmente riportato nei disciplinari di concessione;
c)
al recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;
d)
al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;
e)
agli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi.
CAPO IX.
Miglioramenti energetici, ambientali e misure di compensazione
Art. 14.
(Miglioramenti energetici)
1.
Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a)
incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di revamping del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
b)
incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di repowering, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
c)
incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.
Art. 15.
(Miglioramento e risanamento ambientale)
1.
Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a)
il mantenimento della continuità fluviale;
b)
le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (DMV, hydropeaking);
c)
la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;
d)
la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
2.
Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.
Art. 16.
(Misure di compensazione ambientale e territoriale)
1.
Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.
2.
Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara, in coerenza con la vigente pianificazione, con particolare attenzione:
a)
al ripristino ambientale tramite interventi di rinaturazione e di aumento della biodiversità a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
b)
al riassetto territoriale e al paesaggio;
c)
al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
d)
alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche, approvati dalla Giunta regionale.
CAPO X.
Disciplina delle opere di cui all'
articolo 25 del r.d. 1775/1933
Art. 17.
(Opere bagnate)
1.
Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'
articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933
, passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell'
articolo 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999
. Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento.
2.
Le opere di cui al comma 1 non possono essere alienate a terzi, né sottratte alla loro destinazione, salvo che, a seguito della valutazione di cui all'articolo 3, sia ritenuto sussistente un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.
3.
In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 26 del r.d. 1775/1933
.
4.
Il bando di gara indica il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
5.
Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la continuità della produzione elettrica, le opere di cui al comma 1, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.
Art. 18.
(Modalità di utilizzo delle opere asciutte)
1.
Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di cui all'
articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933
in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'
articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999
.
2.
I beni di cui all'
articolo 25, secondo comma del r.d. 1775/1933
possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo le modalità di cui all'
articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999
.
3.
Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni di cui al comma 1, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.
CAPO XII.
Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali
Art. 20.
(Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali)
1.
Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più Regioni sono definite in accordo tra le Regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.
2.
Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggiore portata di derivazione d'acqua in concessione.
3.
Le derivazioni d'interesse di più Stati restano disciplinate dai relativi accordi internazionali.
CAPO XIII.
Modifiche a leggi regionali
Art. 21
(Inserimento dell'articolo 14 ter nella
l.r. 20/2002
)
1.
Dopo l'
articolo 14 bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), è inserito il seguente: "
(Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)
A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.
La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'articolo 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone.
La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica. ".
Art. 14 ter.
1.
2.
3.
4.
Art. 22.
(Modifiche alla
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
)
1.
Dopo la
lettera g) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è inserita la seguente: "
assegnazione, nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia, delle grandi derivazioni ad uso energetico di cui all'
articolo 12 del d.lgs. 79/1999 , in esito all'istruttoria della Città metropolitana o della provincia competente; ".
g bis)
2.
Alla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 44/2000 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
lettere f) e g)
lettere f), g) e g bis)
CAPO XIV.
Norme transitorie e finali
Art. 23
(Disposizioni transitorie)
1.
I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2.
Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all' articolo 6 con le modalità e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall' articolo 6, commi 3 e seguenti.
Art. 24.
(Norme finali)
1.
Le concessioni assegnate ai sensi della presente legge non possono essere successivamente trasferite a soggetti non aventi le capacità finanziarie, tecniche, organizzative e di idoneità professionale stabilite nel bando di gara. Il trasferimento della concessione, nei casi consentiti, avviene previo nulla osta dell'amministrazione competente.
2.
La richiesta di nulla osta è corredata dalla indicazione dei motivi che determinano la cessione, del corrispettivo pattuito, delle condizioni e dei patti, ivi compresi quelli parasociali, che accompagnano la cessione. Il cessionario non è riconosciuto titolare dell'utenza fino a quando non produce l'atto traslativo regolarmente registrato.
3.
Se l'aggiudicataria è una società commerciale, ogni trasformazione o modifica societaria, unitamente ai patti parasociali, sono comunicate entro trenta giorni alla Regione.
Art. 25
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 26
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.