Proposta di legge regionale n. 82 licenziata il 23 aprile 2021
"Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio"

Art. 1 
(Finalità e principi)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte , nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, promuove l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui ai capi I e II del Titolo XIII del Codice Penale .
2. 
La presente legge si propone di:
a) 
sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) attivi sul territorio regionale e dediti alla cura e all'assistenza delle persone anziane, al fine di erogare ai soggetti di cui al comma 1 servizi informativi e di sostegno psicologico professionale, nonché prestazioni di assistenza nella fase di denuncia alle Autorità competenti;
b) 
erogare ai soggetti di cui al comma 1 , che si trovino in condizioni economiche disagiate, contributi a titolo di sostegno economico di cui all' articolo 4 .
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
La presente legge si applica ai soggetti passivi di delitti di cui al comma 1 dell'articolo 1 in presenza dei seguenti requisiti concorrenti:
a) 
residenza anagrafica da almeno 10 anni nel territorio della regione Piemonte;
b) 
età pari o superiore a 70 anni;
c) 
presenza di condizioni economiche disagiate, stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 4, comma 2 .
Art. 3. 
(Convenzioni)
1. 
La Regione, d'intesa con le Amministrazioni locali stipula specifiche convenzioni con gli gli enti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a) .
2. 
Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 , gli enti provvedono a:
a) 
predisporre servizi informativi rivolti ai soggetti di cui all' articolo 2 , in ordine ai reati di cui possono essere vittima;
b) 
assistere le vittime nella fase di denuncia presso le Autorità competenti;
c) 
fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché accompagnamento per eventuali visite mediche;
d) 
prevedere, qualora si renda necessaria, la presenza di volontari a domicilio per aiutare e sostenere la vittima a riprendere il normale corso della vita;
e) 
erogare servizi di sostegno psicologico professionale, sia telefonico che diretto;
f) 
prevedere prestazioni di primo intervento in ordine ai danneggiamenti materiali subiti.
3. 
Lo schema di convenzione di cui al comma 1 è approvato con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. 
(Sostegno economico)
1. 
Ai soggetti di cui all' articolo 2 , l'assicuratore eroga contributi a titolo di sostegno economico tramite apposito contratto assicurativo di cui all' articolo 5 .
2. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità e i criteri di concessione del sostegno economico.
Art. 5 
(Copertura assicurativa)
1. 
La Regione ha il ruolo di stazione appaltante del servizio assicurativo rivolto ai soggetti di cui all' articolo 2 , nel rispetto degli articoli 1890 e 1891 del codice civile .
2. 
Per la copertura dei rischi, degli oneri e delle spese, per tali intendendosi anche quelle legali e peritali, derivanti ai sensi dell' articolo 4 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere mediante la stipula di apposito contratto assicurativo, nel rispetto dei principi generali del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, in ottemperanza del principio di par condicio dei concorrenti e assicurando la libera concorrenza nel settore assicurativo.
3. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, esplicita i contenuti di massima del bando di gara e le modalità di approvazione e finanziamento delle richieste di ristoro scaturite dalla polizza assicurativa contratta a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui all' articolo 1, comma 1 , nei limiti di spesa di quanto stabilito dall' articolo 9 .
Art. 6 
(Campagne informative)
1. 
La Regione promuove apposite campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi erogati sulla base della presente legge.
Art. 7 
(Attività di rilevazione sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche.
Art. 8 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive le attività e i programmi attuati, l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in applicazione della presente legge ed evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.03 (Interventi per gli anziani) Titolo 1 (Spese correnti), con la conseguente istituzione di appositi capitoli e pari e rispettiva riduzione delle disponibilità sul triennio 2021 - 2023 del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.