Disegno di legge regionale n. 43 licenziato il 22 gennaio 2020
"Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione

Art. 1. 
(Ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte)
1. 
Ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione e in ottemperanza all' articolo 45, comma 3 dello Statuto della Regione , la presente legge provvede alla ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.
2. 
La nuova convenzione dell'intesa, contenuta nell'allegato A alla presente legge, come definita dal Comitato interregionale per la navigazione interna con deliberazione n. 2 del 16 aprile 2019, disciplina le funzioni esercitate d'intesa; individua gli obiettivi; gli organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione; gli oneri a carico delle parti e la ripartizione delle spese.
3. 
La nuova convenzione entra in vigore a seguito del recepimento dell'atto da parte di tutte le Regioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del presente comma.
4. 
La riduzione della quota annua di adesione della Regione Piemonte, transitoriamente prevista all'articolo 5 della nuova convenzione, è applicata a tutti i bilanci approvati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. 
(Abrogazione)
1. 
Alla data della sottoscrizione della nuova convenzione di cui all'articolo 1 è abrogata la legge regionale 1° marzo 1995, n. 28 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione L.R. 3 settembre 1981, n. 40 ) e cessa di avere efficacia la relativa convenzione.
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 44.000,00 per l'anno 2020, in euro 13.000,00 per l'anno 2021, ed in euro 13.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.03 (trasporto per vie d'acqua), titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2. 
Gli oneri quantificati in euro 44.000,00 sono da ritenersi comprensivi, oltre che della quota per l'annualità 2020, anche delle quote per le annualità 2017, 2018 e 2019.
Art. 4. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Allegato A 

http://www.cr.piemonte.it/arianna/dwd/pdl/11043/110043allegato_A_licenziato.pdf