Proposta di legge regionale n. 41 licenziata il 20 febbraio 2020
Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n.32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

Art. 1. 
1. 
La lettera b), del comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), è sostituita dalla seguente: "
b)
i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni ed alle ore durante i quali si esercitano tali attività;
".
Art.2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.