Disegno di legge regionale n. 305 licenziato il 11 marzo 2024
"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024"

Sommario:            

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 19/2009 )
1. 
Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole: "
Valle Sesia
" sono sostituite dalla seguente: "
Valsesia
".
2. 
Alla lettera k) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 19/2009 le parole: "
Valle Sesia
" sono sostituite dalla seguente: "
Valsesia
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 41 della l.r. 3/2015 )
1. 
Al comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) le parole: "
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013 . Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica)
" sono sostituite dalle seguenti: "
come stabilito con provvedimento adottato dalla Giunta regionale
".
2. 
Al comma 1 ter dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 , le parole: "
entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale
".
3. 
Al comma 1 ter dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 dopo le parole: "
che non provvede ad inserire
" sono inserite le seguenti: "
o ad aggiornare
".
4. 
Al comma 1 quater dell'articolo della l.r. 3/2015 dopo le parole: "
che non esegue a regola d'arte
" sono inserite le seguenti: "
, ivi compreso il corretto caricamento dei dati richiesti nel catasto degli impianti termici,
".
5. 
Al comma 1 quater dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 le parole: "
entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale
".
6. 
Al comma 2 bis dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 dopo le parole: "
degli edifici
" sono inserite le seguenti: "
ivi compresi i fornitori e i venditori di combustibili e di energia termica, nonché i fornitori e i venditori di combustibile solido con riferimento alle quantità minime stabilite con provvedimento della Giunta regionale
".
Art. 3. 
(Modifiche alla l.r. 26/2020 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è inserito il seguente: "
2 bis.
Nel caso in cui la Giunta regionale ricorra alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento motivato di cui al comma 2 è indicato il termine entro il quale possono essere presentate eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi dell' articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In difetto di presentazione di proposte entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede alla scelta di una nuova procedura ad evidenza pubblica tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo.
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 26/2020 le parole: "
31 luglio 2024
" sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2024
".
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 45/1989 )
1. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) è sostituita dalla seguente: "
b)
è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o di opere di pubblica utilità di cui all' articolo 12, comma 1 del d.lgs. 387/2003 ;
".
Art. 5. 
(Modifiche alla l.r. 4 2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole: "
di sviluppo
" sono inserite le seguenti "
ed evoluzione
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
4. 
Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
6.
La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, con versamento in denaro, oppure in modalità mista, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2009 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
6. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 4/2009 le parole: "
piani forestali aziendali
" sono sostituite dalle seguenti: "
PGF o strumenti equivalenti
".
7. 
Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
8. 
Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 4/2009 le parole: " " sono sostituite dalle seguenti: " ".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 89 della l.r. 3/2013 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "
Tutela ed uso del suolo
" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) è abrogato.
CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE SOCIALI
Art. 7. 
(Abrogazione dell' articolo 22 della l.r. 18/1994 )
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') è abrogato.
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 23/2004 )
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è inserita la seguente: "
c bis)
esame delle questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento ai piani e programmi di settore, all'andamento delle convenzioni e agli specifici interventi di sostegno e formulazione di proposte alla Giunta regionale in materia;
".
CAPO IV 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE
Art. 9. 
(Modifiche alla l.r. 1/2015 )
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.
Art. 10. 
(Modifiche alla l.r. 17/2007 )
1. 
Al titolo della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
3. 
Nella rubrica dell' articolo 3 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
4. 
Ai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 dell' articolo 3 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
5. 
Ai commi 1 e 3 dell' art. 4 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
6. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
7. 
Ai commi 1 e 3 dell' articolo 6 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
8. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
9. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
10. 
Ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 10 della l.r. 17/2007 le parole: "
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
" sono sostituite dalle seguenti: "
Impresa Piemonte S.p.A
".
Art. 11. 
(Disposizioni finali, attuative e finanziarie)
1. 
La denominazione " Impresa Piemonte S.p.A" sostituisce a ogni effetto e, laddove presente, in qualsiasi ulteriore disposizione normativa regionale, la denominazione "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.".
2. 
" Impresa Piemonte S.p.A" adegua il proprio statuto alla variazione di cui al comma 1 in conformità alle procedure previste dalla l.r. 17/2007 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO V 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 24/1995 )
1. 
Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 24/1995 la parola: "
sessanta
" è sostituita dalla seguente: "
ottanta
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 24/1995 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/1995 le parole: "
almeno ogni una volta ogni sei mesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
con cadenza almeno mensile
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 24/1995 è sostituito dal seguente: "
5.
La comunicazione avviene a cura delle CCIAA tramite il proprio sito web istituzionale, almeno quindici giorni prima della data di esame.
".
Art. 14. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 24/1995 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Per consentire il monitoraggio previsto dal comma 1, la Città metropolitana di Torino e le province forniscono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
".
CAPO VI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 37/2006 )
1. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente: "
1.
Le organizzazioni piscatorie possono richiedere di essere riconosciute nel territorio regionale purché non perseguano fini di lucro e siano istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
".
2. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006 è sostituita dalla seguente: "
a)
essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come previsto dalla normativa vigente.
".
3. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006 è sostituita dalla seguente: "
b)
essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi della normativa vigente.
".
CAPO VII 
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 16. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 30/1982 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1982 n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) le parole: "
l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'azienda sanitaria locale (ASL) si avvale del proprio personale tecnico e sanitario
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/1982 le parole: "
rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima
" sono sostituite dalle seguenti: "
rilasciata dal Direttore generale dell'ASL medesima
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/1982 le parole: "
il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale
" sono sostituite dalle seguenti: "
il Direttore generale dell'ASL
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/1982 le parole: "
e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta regionale,
" sono soppresse.
5. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/1982 è aggiunto il seguente: "
Le funzioni amministrative di competenza regionale che riguardano, ai sensi dell' articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , la proposta al Prefetto dell'elenco degli addetti ai servizi di ciascuna azienda sanitaria locale che, ai sensi delle leggi vigenti, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste agli articoli 21 e 22 della legge medesima, sono delegate alle ASL competenti per territorio.
".
Art. 17. 
(Modifiche alla l.r. 28/1999 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 28/1999 dopo la parola: "
varia
" sono inserite le seguenti: "
anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
".
Art. 18. 
(Sostituzione dell' articolo 80 della l.r. 44/2000 )
1. 
L' articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) è sostituito dal seguente: "
Art. 80.
(Competizioni sportive su strada)
1.
Il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, è attribuito alla competenza dei seguenti enti:
a)
al comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;
b)
alla provincia o alla Città metropolitana, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
c)
alla provincia o alla Città metropolitana nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;
d)
alla provincia o alla Città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio piemontese e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all' articolo 9, comma 1, quarto periodo del d. lgs. 285/1992 . La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.
2.
Del provvedimento di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3.
Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all' articolo 9, comma 1, quarto periodo, del d. lgs. 285/1992 , è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dall' articolo 9, comma 2 del d. lgs. 285/1992 . La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.
4.
L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva.
5.
Salvo il caso di cui al comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all' articolo 9, comma 2, del d. lgs. 285/1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al d. lgs. 285 del 1992 .
".
Art. 19. 
(Modifiche alla l.r. 14/2016 )
1. 
Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è abrogato.
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 34 della l.r. 23/2016 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 34 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole: "
nel rispetto delle norme di sicurezza
" è inserita la seguente: "
mineraria
".
Art. 21. 
(Modifica all' articolo 1 della l.r. 9/2023 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), le parole "
di bullismo e di disagio giovanile
" sono sostituite dalle seguenti: "
di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario
".
Art. 22. 
(Modifica all' articolo 3 della l.r. 9/2023 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) dopo le parole: "
situazioni di emergenza
" sono aggiunte le seguenti: "
e a prevenire il rischio suicidario;
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 9/2023 )
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) è sostituita dalla seguente: "
e)
un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale;
".
Art. 24. 
(Passione di Sordevolo)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale , al fine di riconoscere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, in particolare a favore delle nuove generazioni, riconosce l'importante iniziativa culturale e sociale della Passione di Sordevolo, forma di teatro popolare che viene allestita, fin dal diciottesimo secolo, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del Comune piemontese di Sordevolo, a cura dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo.
Art. 25. 
(Istituzione della Giornata regionale della terapia affettiva infantile)
1. 
La Regione istituisce, nella data del 12 giugno di ogni anno, la Giornata regionale della terapia affettiva infantile nel corso della quale le istituzioni ed in particolare le aziende ospedaliere del Piemonte e le ASL piemontesi promuovono iniziative per sensibilizzare alla terapia affettiva, in particolare nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN).
2. 
La Giornata regionale della terapia affettiva infantile è realizzata sul territorio regionale.
3. 
Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione di tale giornata.
Art. 26. 
(Istituzione del registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza)
1. 
Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (CUAV), rispondenti ai criteri definiti dall'Intesa CU n. 184/CSR del 14 settembre 2022 e s.m.i., esistenti ed operanti sul territorio regionale, è istituito il registro regionale CUAV.
2. 
Per l'iscrizione al registro regionale, i CUAV sono tenuti, in modo cumulativo a:
a) 
avere sede in Piemonte;
b) 
essere istituiti dagli enti ed organizzazioni previsti dall'Intesa CU n. 184/CSR del 14 settembre 2022;
c) 
essere in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa CU n. 184/CSR del 14 settembre 2022.
3. 
La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. 
Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del CUAV, la sede, l'ambito territoriale di attività.
5. 
L'iscrizione al registro regionale è condizione per accedere da parte dei soggetti titolari dei CUAV all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
6. 
Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
7. 
L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.
Art. 27. 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 50/1981 )
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) è sostituito dal seguente: "
Art. 2
(Compiti del Difensore Civico)
1.
Il Difensore Civico, ai sensi dell' articolo 90 dello Statuto , ha il compito di rafforzare il sistema di tutela e di garanzia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.
Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto delle stesse.
3.
Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la risoluzione delle disfunzioni rilevate.
4.
Il Difensore Civico svolge le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali. In particolare, esercita:
a)
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni attribuitegli nei confronti delle strutture regionali, fino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, in attuazione di quanto stabilito dall' articolo 16 della legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
b)
la funzione di riesame nei casi di diniego o differimento in materia di accesso, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell' articolo 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
c)
la funzione di riesame nei casi di diniego, differimento o mancata risposta a istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5.
In applicazione di quanto stabilito all' articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è inoltre affidata al Difensore Civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore Civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.
6.
Il Difensore Civico svolge altresì i compiti di cui all' articolo 14 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
7.
Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.
".
Art. 28. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) è sostituito dal seguente: "
Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a fornire riscontro motivato al Difensore Civico in esito alla richiesta entro congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento.
".
Art. 29. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) le parole "
31 gennaio
" sono sostituite dalle seguenti "
31 marzo
".
Art. 30. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) le parole "
tre anni
" sono sostituite dalle seguenti "
cinque anni
".
Art. 31. 
(Modifica del titolo della l.r. 15/2004 )
1. 
Il titolo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 "
Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36
" è sostituito dal seguente: "
Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.
".
Art. 32. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 "
Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36
", le parole "
dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia
" sono sostituite dalle seguenti "
dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia.
".
Art. 33. 
(Modifiche alla l.r. 15/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 "
Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36
", è inserito il seguente: "
Art. 3 bis.
(Inno della Regione Piemonte)
1.
L'inno della Regione Piemonte è individuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il testo e la musica dell'inno regionale e definisce le modalità di esecuzione, le manifestazioni ufficiali, le ricorrenze e le festività in cui eseguire l'inno regionale.
".
Articolo 34. 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 11/2018 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 01 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) dopo le parole "
sistema regionale dello spettacolo
" sono inserite le seguenti: "
, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi,
".
Articolo 35. 
(Modifiche all' articolo 37 della l.r. 11/2018 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r.11/2018 dopo la lettera c) è inserita la seguente: "
c-bis)
favorire l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione.
"
Art. 36. 
(Disposizione transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 30 si applica al Difensore Civico in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 37. 
(Abrogazione)
1. 
La legge regionale 24 aprile 1985 n. 47 (Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale) è abrogata.
CAPO VIII 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 38. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 19/2014 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), come sostituito dall' articolo 28 della l.r. 33/2023 , dopo la parola: "
stabilisce
" sono inserite le seguenti: "
,nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
".
Art. 39. 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 27/2023 )
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Marchio collettivo del mobile piemontese)
1.
La Regione, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni statali in materia, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio collettivo del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio della Regione.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri ed i requisiti di qualità delle materie prime e del processo produttivo per la concessione del marchio alle imprese, i soggetti competenti ad effettuare le verifiche nonché le forme di marketing territoriale per la sua promozione, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.
".
Art. 40. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 30/2023 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria e di associazioni ed enti di rappresentanza dei minori con disabilità e delle loro famiglie.
".
Art. 41. 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 30/2023 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2023 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie, da realizzarsi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
"ISEE"
), della numerosità dei figli a carico dei genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico rilevato dall'ISEE, o sociale rilevato dai servizi territoriali.
".
Art.42. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 32/2023 )
1. 
Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è aggiunta la seguente: "
f bis.
fino a 2 componenti effettivi e fino a 2 componenti supplenti designati dalle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 32/2023 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
".
Art.43. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 32/2023 )
1. 
L'alinea del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 32/2023 è sostituito dal seguente: "
1. Il sistema della formazione tecnica superiore comprende:
".
2. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 32/2023 è sostituita dalla seguente: "
a)
i percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy);
".
3. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 32/2023 è sostituito dal seguente: "
1.
I percorsi ITS Academy sono realizzati dalle fondazioni di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari.
".
Art. 44. 
(Modifiche all' articolo 42 della l.r. 32/2023 )
1. 
I commi 3 e 4 dell' articolo 42 della l.r. 32/2023 sono sostituiti dai seguenti: "
1.
La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure per l'autoimpiego e la creazione di impresa di cui all'articolo 40, dà priorità alle domande presentate dal genere meno rappresentato nella categoria di riferimento.
2.
Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, deve essere assicurato un equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute dal genere meno rappresentato e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi dal genere meno rappresentato.
".
CAPO IX 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 46. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.