Disegno di legge regionale n. 298 licenziato il 18 marzo 2024
"Bilancio di previsione finanziario 2024-2026"

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2024 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 20.712.847.458,98 euro e di cassa per 25.666.755.840,49 euro, e spese di competenza per 20.712.847.458,98 euro e di cassa per euro 25.578.055.840,49 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 19.907.709.648,50 euro e spese di competenza per 19.907.709.648,50 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 19.461.714.157,46 euro e spese di competenza per 19.461.714.157,46 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1 );
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 3 );
d) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 4 );
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) ( allegato 5 ).
2. 
Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h) del D. lgs 118/2011 ( Allegato 6 ).
Art. 3. 
(Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.
Art. 4. 
(Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale)
1. 
Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è autorizzata ad effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. 
Le economie derivanti dalle operazioni di cui al comma 1, per effetto della riduzione delle relative rate di ammortamento sugli esercizi 2024-2026, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.