"Modifiche alla
Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 8 della l.r. 12/2023
)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 12/2023 è sostituito dal seguente: "
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14. ".
4.
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 12 della l.r. 12/2023
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: "
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1. ".
3.
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 13 della l.r. 12/2023
)
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 12/2023 , la parola "
", è sostituita dalle seguenti: "
".
validi
validamente espressi a favore delle liste
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 15 della l.r. 12/2023
)
1.
Alla
lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia
della Regione
Art. 5.
(Modifiche all'
articolo 18 della l.r. 12/2023
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
", sono inserite le seguenti: "
".
è composta
, a pena di inammissibilità,
Art. 6.
(Modifiche all'
articolo 19 della l.r. 12/2023
)
1.
Alla
lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
2.
La
lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r.12/2023 è sostituita dalla seguente: "
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'
articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;. ".
d)
Art. 7 .
(Modifiche all'
articolo 20 della l.r. 12/2023
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
", sono inserite le seguenti: "
".
il contrassegno
della lista regionale
2.
Al
comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
", sono inserite le seguenti: "
".
liste regionali
dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
3.
Alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
4.
Alla
lettera a) del comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , le parole "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla presentazione
al deposito
5.
Alla
lettera a) del comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
Art. 8.
(Modifiche all'
articolo 21 della l.r. 12/2023
)
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 12/2023 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 19, comma 7, lettera d)
2.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 12/2023 , le parole "
", le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
Art. 9.
(Modifiche all'
articolo 22 della l.r. 12/2023
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , le parole "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
il quinto giorno successivo
le quarantotto ore successive
2.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , le parole "
" sono sostituite dalla seguente: "
".
all'articolo 7 del
al
3.
Al
comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
eliminazione dei candidati
delle liste regionali e
4.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , è aggiunto il seguente: "
Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonché ai delegati dei candidati. ".
7 bis)
Art. 10.
(Modifiche all'
articolo 23 della l.r. 12/2023
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa
a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione
2.
Alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
" e le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della Prefettura
della Regione
entro il quindicesimo giorno
entro l'ottavo giorno
3.
Alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla Prefettura
alla Regione
Art. 11.
(Modifiche all'
articolo 27 della l.r. 12/2023
)
1.
Alla
lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
Al Consiglio regionale,
con arrotondamento all'unità superiore
2.
Alla
lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
di ciascun gruppo di liste
e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
3.
Alla
lettera a) del comma 11 dell'articolo 27 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
di ciascun gruppo
di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
4.
Il comma 16 della
l.r. 12/2023 è sostituito dal seguente: "
È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito. ".
16.
Art. 12.
(Modifiche all'
articolo 30 della l.r. 12/2023
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 12/2023 è sostituito dal seguente: "
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'articolo 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14. ".
2.