Disegno di legge regionale n. 292 licenziato il 05 dicembre 2023
"Modifiche alla Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 12/2023 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 12/2023 è sostituito dal seguente: "
4.
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 12/2023 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: "
3.
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 12/2023 , la parola "
validi
", è sostituita dalle seguenti: "
validamente espressi a favore delle liste
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/2023 le parole: "
della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Regione
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 12/2023 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
è composta
", sono inserite le seguenti: "
, a pena di inammissibilità,
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
2. 
La lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r.12/2023 è sostituita dalla seguente: "
d)
la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 53/1990 . Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;.
".
Art. 7 . 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 12/2023 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
il contrassegno
", sono inserite le seguenti: "
della lista regionale
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
liste regionali
", sono inserite le seguenti: "
dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
".
3. 
Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
4. 
Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , le parole "
alla presentazione
", sono sostituite dalle seguenti: "
al deposito
".
5. 
Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 12/2023 le parole "
la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);
" sono sostituite dalle seguenti: "
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 19, comma 7, lettera d)
".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 12/2023 , le parole " ", le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 12/2023 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , le parole "
il quinto giorno successivo
", sono sostituite dalle seguenti: "
le quarantotto ore successive
".
2. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , le parole "
all'articolo 7 del
" sono sostituite dalla seguente: "
al
".
3. 
Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
eliminazione dei candidati
" sono aggiunte le seguenti: "
delle liste regionali e
".
4. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 12/2023 , è aggiunto il seguente: "
7 bis)
Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonché ai delegati dei candidati.
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 23 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa
" sono sostituite dalle seguenti: "
a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione
".
2. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
della Prefettura
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Regione
" e le parole: "
entro il quindicesimo giorno
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro l'ottavo giorno
".
3. 
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
alla Prefettura
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
Al Consiglio regionale,
" sono inserite le seguenti: "
con arrotondamento all'unità superiore
".
2. 
Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 27 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
di ciascun gruppo di liste
" sono inserite le seguenti: "
e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
".
3. 
Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 27 della l.r. 12/2023 , dopo le parole "
di ciascun gruppo
" sono inserite le seguenti: "
di liste e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
".
4. 
Il comma 16 della l.r. 12/2023 è sostituito dal seguente: "
16.
È, infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito.
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 12/2023 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 12/2023 è sostituito dal seguente: "
2.
Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'articolo 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.
".
Art. 13. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.