"Ulteriori modifiche alla
legge regionale 28 settembre 2012, n. 11
(Disposizioni organiche in materia di Enti locali)"
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 7 della l.r. 11/2012
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole: "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
formulazione delle proposte
, con un margine di tolleranza del 10 per cento
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 21 della l.r. 11/2012
)
1.
Al
comma 2 ter dell'articolo 21 della l.r. 11/2012 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dodici mesi
trenta mesi
Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.