Proposta di legge regionale n. 261 licenziata il 17 luglio 2023
"Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)"
Primo firmatario

BONGIOANNI PAOLO

Art. 1. 
(Nomina dei sottosegretari)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i sottosegretari, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 ( Statuto della Regione Piemonte ), con decreto trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. 
I sottosegretari sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Art. 2. 
(Trattamento economico e stato giuridico dei sottosegretari)
1. 
Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell'incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i Consiglieri regionali dall'articolo 1.1, dal comma 1 dell'art. 1.3e dall' art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), nonché un'indennità di funzione mensile lorda pari ad euro 1.050,00. Alla cessazione dell'incarico ai medesimi è corrisposta un'indennità determinata con le modalità ed i criteri previsti dall' art. 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 , (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali).
2. 
Ai sottosegretari non consiglieri si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili, comprese quelle sulla pubblicità dei dati di cui alla legge regionale n. 28 del 29 novembre 2021 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale).
3. 
Il consigliere regionale nominato sottosegretario mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive.
4. 
I sottosegretari non consiglieri, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica.
Art. 3. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato.
2. 
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 23/2008 è sostituito dal seguente: "
4.
L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.
".
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo
1. 
3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 ) 1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) le parole "
Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio
" sono abrogate.
Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2024 in 132.200,00 euro, trovano copertura nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025, attraverso la seguente modalità:
a) 
per 108.000,00 euro con le risorse già iscritte in tale Missione;
b) 
per 24.200,00 euro previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della Missione 20 (Fondi accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
2. 
Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2025 in 264.400,00 euro, trovano copertura nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025, attraverso la seguente modalità:
a) 
per 108.000,00 euro con le risorse già iscritte in tale Missione;
b) 
per 156.400,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della Missione 20 (Fondi accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
3. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 6. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore a decorrere dall'inizio della XII legislatura e comunque, in via subordinata, all'entrata in vigore della deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 2023(Modifiche all' articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1).