Proposta di legge regionale n. 217 licenziata il 14 settembre 2023
"Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno"

Art. 1 
(Promozione e valorizzazione della filiera del legno)
1. 
In coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) in materia di filiere forestali e nell'ambito del Programma forestale regionale (PFR) di cui all' articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), la Regione promuove e valorizza la filiera regionale del legno, nonché i relativi prodotti derivanti dai comparti agroforestale, artigianale ed industriale, perseguendo una politica di filiera basata sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e la competitività.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge la filiera del legno si articola, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:
a) 
lavorazione artigianale tradizionale del legno, compreso il settore del restauro;
b) 
produzione industriale di prodotti derivanti dalla lavorazione del legno e prodotti derivati, inclusi quelli energetici e biomasse;
c) 
lavorazione del legno nel settore dell'edilizia, bioedilizia e della carpenteria compreso il settore industriale;
d) 
recupero del legname di scarto delle lavorazioni ai fini di biomassa o energetico o per altri fini produttivi;
e) 
recupero a fini produttivi o energetici del legname presente negli alvei dei corsi d'acqua piemontesi divelto e depositato lungo fiumi, torrenti o superfici lacuali a seguito di eventi alluvionali;
f) 
attività di formazione degli operatori della filiera del legno;
g) 
l'utilizzo a "cascata" delle biomasse al fine di aumentare l'efficienza nell'impiego delle risorse.
2. 
Nella filiera del legno sono comprese le falegnamerie tradizionali, intendendo per esse le attività produttive artigiane specializzate nella lavorazione e nelle tecniche tradizionali del legno con riferimento alle pratiche artigianali o artistiche.
Art. 3 
(Obiettivi e Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle politiche forestali regionali di cui alla l.r. 4/2009 , persegue la valorizzazione della filiera del legno piemontese tramite:
a) 
sviluppo della filiera corta e dell'uso a fini produttivi di legname di provenienza regionale;
b) 
promozione delle esportazioni dei prodotti industriali e artigianali;
c) 
sostenibilità ambientale ed energetica;
d) 
formazione professionale;
e) 
riciclo ed uso dei materiali di scarto ai fini della promozione dell'economia circolare della filiera del legno ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;
f) 
cooperazione con gli enti locali al fine di assicurare il rispetto del Regolamento (CE) 20 ottobre 2010, n. 995/2010 /UE (Regolamento del Parlamento e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) e della normativa statale;
g) 
valorizzazione dell'artigianato del legno tradizionale ed artistico.
2. 
La Regione sostiene le esportazioni delle produzioni della filiera artigianale e industriale del legno piemontese, cooperando con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presenti sul territorio regionale, con il Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP) e con l'Istituto italiano per il Commercio Estero (ICE) e promuove la presenza delle imprese presso le fiere nazionali e internazionali di settore.
3. 
La Regione promuove la formazione, da parte delle agenzie formative accreditate ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), degli operatori della filiera del legno al fine di migliorarne le capacità tecniche e lavorative, implementare la sicurezza sul lavoro e fornire la piena valorizzazione professionale delle figure operanti nella lavorazione del legno e dei suoi derivati, in coerenza con quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale in campo forestale.
4. 
La Regione promuove la gestione forestale associata in coerenza con quanto disposto dell' articolo 2, comma 1, lettera c) del d.lgs. 34/2018 e dall' articolo 18 della l.r. 4/2009 .
Art. 4 
(Cooperazione con le regioni confinanti)
1. 
La Regione, nell'ambito delle strategie inerenti allo sviluppo sostenibile, può concludere nuovi accordi con le regioni confinanti il territorio regionale, al fine di ottimizzare la gestione dei boschi confinanti tra le regioni, anche cooperando sull'innovazione tecnologica e sulle tecniche di lavorazione a minor impatto ambientale e maggiormente sostenibili.
Art. 5 
(Marchio regionale del mobile piemontese)
1. 
La Regione, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio regionale di eccellenza del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio regionale, che preveda la concessione del marchio di qualità alle aziende, con sede produttiva in Piemonte, che utilizzino nelle loro produzioni di mobilia o in determinate linee produttive legname in percentuale non inferiore al 60 per cento proveniente dal Piemonte o in combinazione con legname di provenienza dalle regioni confinanti.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità operative per la creazione del marchio di cui al comma 1, nonché le relative forme di marketing territoriale e promozionale ad esso correlate, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.
Art. 6 
(Falegnamerie tradizionali)
1. 
La Regione riconosce le falegnamerie tradizionali piemontesi così come definite all'articolo 2, comma 2 della presente legge, come parte del patrimonio culturale regionale e della storia dell'artigianato locale, promuove la diffusione e la conoscenza delle tecniche tradizionali e ne valorizza il ruolo nell'ambito delle politiche regionali del turismo come produzioni artigianali tipiche.
2. 
La Regione, per sostenere le falegnamerie di cui al comma 1, promuove le seguenti misure:
a) 
un portale telematico regionale delle falegnamerie tradizionali del Piemonte, in coordinamento con il portale del Legno piemontese, al fine di promuoverne la storia e la conoscenza presso il pubblico piemontese, nazionale ed internazionale;
b) 
forme di pubblicizzazione, a favore dei consumatori, dei metodi tradizionali di lavorazione del legno delle falegnamerie tradizionali piemontesi;
c) 
valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie di cui al comma 1 presso fiere di settore nazionali ed internazionali;
d) 
favorire l'aggregazione in cooperative e consorzi anche mediante forme di incentivi quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di spazi pubblici dismessi per lo svolgimento delle attività sia produttive che espositive;
e) 
incentivare l'inserimento di giovani formati nelle nuove tecnologie;
f) 
sostenere la presenza all'estero in occasione di fiere e mostre degli artigiani del legno aggregati in consorzi e cooperative.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la realizzazione delle misure di cui al comma 2.
Art. 7 
(Economia circolare della filiera del legno)
1. 
La Regione, con la cooperazione degli enti locali e degli organismi statali competenti, nell'ambito del piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dall' articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) e nel principio dell'economia circolare, di cui alle direttive europee, favorisce il recupero e il riciclo del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno e del legno divelto e depositato lungo fiumi, torrenti, aree lacuali, a seguito di eventi alluvionali, ai fini produttivi di biomasse, per la produzione di energia e per la produzione di materiali di riciclaggio ed imballaggi.
2. 
La Regione opera per la realizzazione di un sistema regionale telematico di tracciabilità delle filiere del recupero del legno col fine di:
a) 
analizzare e certificare la filiera che inizia dal recupero del legno dai rifiuti urbani;
b) 
migliorare le operazioni di riciclaggio da parte degli enti locali;
c) 
migliorare le informazioni al consumatore sulla provenienza delle materie legnose utilizzate per le produzioni di oggetti derivanti dal recupero del legno.
3. 
Per la creazione del sistema telematico regionale di tracciabilità di cui al comma 2, la Regione si avvale della cooperazione degli enti locali, delle aziende operative nel settore della raccolta dei rifiuti e delle aziende del settore della filiera del legno.
4. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative di realizzazione del sistema di cui al comma 2.
Art. 8 
(Promozione dei patti territoriali di cooperazione e collaborazione)
1. 
La Regione, nell'ambito della normativa nazionale relativa agli Accordi di Foresta, in collaborazione con gli enti locali, le province e la Città metropolitana di Torino, le unioni montane, le associazioni di categoria più rappresentative operanti nel settore della lavorazione del legno, le associazioni inerenti i proprietari dei boschi e i rappresentanti delle aree protette e dei parchi naturali regionali, favorisce l'adozione degli accordi di foresta e promuove, per facilitarne l'attuazione, patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, che promuovano i seguenti aspetti:
a) 
semplificazione burocratica ed amministrativa per le aziende operanti nel settore del legno;
b) 
valorizzazione della filiera corta e della lavorazione del legno con materia prima locale;
c) 
sviluppo della conoscenza reciproca del settore e del mercato del legno;
d) 
sostegno alla formazione professionale;
e) 
innovazione della sostenibilità ambientale del comparto del legno;
f) 
accordi tra proprietari del bosco e produttori di energia per la valorizzazione del patrimonio boschivo in chiave energetica.
2. 
La sottoscrizione di patti territoriali di cooperazione e collaborazione per lo sviluppo della filiera del legno, è approvata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, ed hanno una durata non inferiore al triennio, rinnovabili previo accordo congiunto tra gli enti firmatari.
3. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce ulteriori criteri e modalità di funzionamento dei patti territoriali di cooperazione per lo sviluppo della filiera del legno di cui al comma 1.
Art. 9 
(Contributi)
1. 
La Regione può concedere contributi alle aziende per la filiera del legno, e per le misure di cui alla lettera i) ai comuni o unioni montane o unioni di comuni, per le seguenti forme di intervento:
a) 
apertura di nuove segherie e potenziamento delle attività di segheria già esistenti;
b) 
macchinari e attrezzature per migliorare le attività di esbosco, allestimento, prima lavorazione del legno, cippatura e trasporto;
c) 
recupero del legno di scarto delle lavorazioni della filiera del legno a fine di produzione di biomasse o energia o materiali di riciclaggio e imballaggi;
d) 
recupero del legno a fini produttivi derivante da ammassi alluvionali o alberi distrutti a seguito di eventi naturali calamitosi;
e) 
adesione, da parte delle imprese, a regimi di certificazione di qualità ambientale conformi alla normativa europea;
f) 
innovazione tecnologica della filiera del legno, con particolare riferimento ad azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche e del risparmio di emissioni in atmosfera;
g) 
utilizzo in prevalenza di specie arboree presenti nel territorio regionale;
h) 
interventi per miglioramenti della sicurezza nella lavorazione nei laboratori e nei luoghi di lavorazione;
i) 
interventi per la riduzione del frazionamento fondiario.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente stabilisce i criteri di partecipazione delle imprese ai bandi e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 1.
3. 
In caso di eventi naturali eccezionali che abbiano causato rilevanti danni al patrimonio arboricolo piemontese e per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità, la Regione, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 25-4316, può concedere contributi straordinari compensativi per le aziende della filiera del legno particolarmente danneggiate da tali eventi.
Art. 10 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale predispone la verifica triennale degli interventi concessi e realizzati nel triennio precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. 
La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione contenente:
a) 
lo stato di attuazione finanziario;
b) 
l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) 
il fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore.
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge valutati in 100.000 euro per l'anno 2023, 30.000 euro per l'anno 2024 e 15.000 euro per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo I e contestuale incremento della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Agli oneri in conto capitale derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in 50.000 euro per l'anno 2023, 20.000 euro per l'anno 2024 e 10.000 euro per l'anno 2025, si fa fronte con la riduzione di risorse di pari importo presenti sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo II e contestuale incremento della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
3. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 13 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.