Disegno di legge regionale n. 193 licenziato il 05 aprile 2022
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024. (Legge di stabilità regionale 2022)"

Art. 1. 
(Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale)
1. 
Al fine di garantire una efficiente programmazione dei servizi ferroviari, la Regione autorizza l'Agenzia della Mobilità Piemontese a stipulare, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), un contratto di servizio di durata decennale, per il periodo 2022-2031, che determina, per l'esercizio di tutti i servizi ferroviari delegati, una previsione di spesa di euro 2.443.000.000,00, e di euro 196.900.000,00 per il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile.
2. 
Alla copertura della spesa prevista per finanziare l'esercizio dei servizi ferroviari di cui al comma 1 per gli anni 2022-2024 si fa fronte con le risorse stanziate nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
3. 
Alla copertura della spesa prevista per finanziare il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile di cui al comma 1, per gli anni 2022-2024 si fa fronte con euro 125.696.788,92 di provenienza statale già assegnate alla Regione con il Piano operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture FSC 2014-2021 ai sensi del comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) e delle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e n. 54 del 1° dicembre 2016, Asse tematico C "Interventi per il trasporto urbano e metropolitano" e Asse tematico F "Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale - Piano Sicurezza Ferroviaria", con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2017, n. 408, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 21 aprile 2021, n. 164 e con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 agosto 2021, n. 319, da iscriversi nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.01 (Trasporto ferroviario), titolo II (spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
4. 
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2. 
(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)
1. 
Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'Allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del medesimo decreto, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all' allegato 1 alla presente legge.
2. 
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2022-2024, nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
3. 
Le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono contestualmente revocate.
Art. 3. 
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1. 
Con decorrenza dall'anno 2023 il regime tariffario della tassa automobilistica di cui all' articolo 4, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), è esteso ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente.
Art. 4. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Interruzione dell'obbligo di pagamento)
1.
Gli elenchi previsti dall'articolo 5, commi 44 e 45, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982 , come modificato dall' articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico), sono compilati dal sistema informativo regionale sulla base della trascrizione, nei pubblici registri, del titolo di proprietà a favore delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli. La trascrizione nei pubblici registri, ai fini di cui al presente comma, deve essere richiesta e deve perfezionarsi entro il mese successivo a quello di scadenza della tassa automobilistica come definito dall'articolo 2, comma 2.
2.
Gli elenchi di cui al comma 1 sono compilati con periodicità da definirsi con la deliberazione di cui al comma 5 e trasmessi in via telematica alle imprese interessate per il dovuto riscontro. Il riscontro, che deve essere restituito entro il mese successivo a quello in cui l'elenco è stato trasmesso, costituisce adempimento unico e sufficiente, salvo quanto previsto al comma 3, degli obblighi di comunicazione prescritti dall'articolo 5, commi 44 e 45 del decreto-legge 953/1982 . Il mancato riscontro nei termini prescritti comporta la decadenza dal regime di interruzione, con conseguente ripristino dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica a carico dell'impresa intestataria del veicolo con effetto dalla prima scadenza naturale successiva alla trascrizione del titolo di proprietà.
3.
Contestualmente all'elenco, il sistema informativo regionale trasmette alle imprese interessate l'avviso per il pagamento del diritto fisso previsto dallo stesso articolo 5, comma 47 del decreto-legge 953/1982 e dovuto per ciascun veicolo preso in carico. L'impresa è tenuta al pagamento del diritto fisso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. Il mancato pagamento del diritto fisso nei termini prescritti comporta la decadenza dal regime di interruzione, con conseguente ripristino dell'obbligo di pagamento della tassa a carico dell'impresa intestataria del veicolo con effetto dalla prima scadenza naturale successiva alla trascrizione del titolo di proprietà.
4.
Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento i soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, di cui risultino proprietari, sono tenuti a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell' articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.
5.
Con propria deliberazione la Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione.
".
2. 
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Art. 5. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021¬2023) le parole: "
in accordo con le rappresentanze sindacali dei propri dirigenti che devolvono allo scopo parte dei fondi contrattuali loro destinati a carattere sociale, socioassistenziale e sociosanitario,
" sono soppresse.