Disegno di legge regionale n. 191 licenziato il 21 marzo 2022
"Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento articolo 1, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato - anno finanziario 2022 - e Bilancio pluriennale triennio 2022-2024)"

Art. 1. 
(Aliquote)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a) 
per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento;
b) 
per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,90 per cento;
c) 
per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,52 per cento;
d) 
per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.
2. 
Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e, in caso di loro modifica, le maggiorazioni all'aliquota di base dell'addizionale, come individuate nel comma 1 del presente articolo, sono applicate sui nuovi scaglioni.
3. 
Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.
Art. 2. 
(Misure di sostegno economico-sociale)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le seguenti detrazioni ai sensi dell' articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/2011 , come misure di sostegno economico sociale:
a) 
euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) 
euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
2. 
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera c), e commi seguenti del DPR 917/1986 .
3. 
Le disposizioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) e all' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) si applicano sino al periodo di imposta 2021.
Art. 3. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.