Proposta di legge regionale n. 131 licenziata il 19 luglio 2021
"Azienda Zero 'Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)"

Art. 1. 
1. 
L' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "
Art. 23.
(Forme di integrazione funzionale dei servizi ed istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte)
1.
Al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa è istituita l'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte, di seguito denominata Azienda Zero.
2.
L'Azienda Zero è l'ente del Servizio Sanitario Regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale delle attività di cui ai commi 3 e 4.
3.
Ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all'Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni di seguito indicate:
a)
gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);
b)
definizione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle Aziende Sanitarie Regionali, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte);
c)
supporto e coordinamento della rete logistica distributiva;
d)
gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che ricoprono carattere di strategicità per la Regione; gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute;
e)
coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative alla assistenza primaria;
f)
supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle Aziende Sanitarie Regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale;
g)
supporto tecnico in materia di rischio clinico e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso;
h)
supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA);
i)
coordinamento delle attività relative ai progetti europei in ambito sanitario e socio sanitario;
l)
supporto tecnico all'Assessorato alla Sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell' articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 );
m)
monitoraggio della spesa farmaceutica, integrativa e protesica;
n)
monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa.
4.
Oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3, e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, può individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio Sanitario Regionale.
5.
Gli organi dell'Azienda Zero sono:
a)
il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, e coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da un direttore sanitario e un direttore amministrativo dallo stesso nominati;
b)
il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle Aziende sanitarie regionali.
6.
L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti SSR e da enti pubblici, ovvero reclutato direttamente mediante procedura di pubblica selezione, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica, previdenziale prevista per il personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi dell'istituto del comando secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:
a)
il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
b)
la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
7.
Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:
a)
finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente e per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, determinati annualmente dalla Giunta regionale;
b)
corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
c)
altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.
8.
Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall' Istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.
9.
L'Assessorato alla Sanità, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Azienda Zero, nonché in conformità alla vigente normativa, provvede a:
a)
approvare annualmente il piano di attività e verificarne l'attuazione;
b)
definire indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria;
c)
definire indirizzi e direttive per lo svolgimento delle attività di controllo.
10.
Per quanto riguarda il funzionamento dell'Azienda Zero si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 .
11.
Al fine di promuovere ulteriori forme di coordinamento sovrazonale nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può altresì individuare ulteriori servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali e di supporto o attività sanitarie che non implichino assistenza diretta alla persona, diversi da quelli gestiti da Azienda Zero, da espletare a livello di aree interaziendali di coordinamento.
12.
Fermo restando quanto previsto dal comma 11, in via transitoria e fino all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, le funzioni di Azienda Zero sono esercitate dalle aree interaziendali di coordinamento.
13.
Al fine di favorire la piena armonizzazione ed integrazione delle attività nell'ambito del sistema sanitario regionale, entro sei mesi dall'istituzione dell'Azienda Zero, è approvato il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale.
14.
In via transitoria e fino all'assegnazione all'Azienda Zero delle funzioni di cui al comma 3, le funzioni stesse, laddove previsto da specifico provvedimento della Giunta regionale, continuano ad essere esercitate a livello di area di coordinamento sovrazonale.
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 646.740,50 per l'anno 2021, euro 3.086.962,00 per l'anno 2022 ed euro 586.962,00 per l'anno 2023, si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato a valere sulle risorse della Missione 13 (Tutela della salute) - Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.