Disegno di legge regionale n. 129 licenziato il 25 marzo 2021
"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"

Art.1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza 19.904.448.968,42 euro e di cassa per 23.478.402.125,98 euro, e spese di competenza per 19.904.448.968,42 euro e di cassa per euro 23.478.402.125,98 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 18.993.061.490,09 euro e spese di competenza per 18.993.061.490,09 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 18.723.729.438,08 euro e spese di competenza per 18.723.729.438,08 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 1) ;
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli ( allegato 3 ).
Art. 3. 
(Ulteriori allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
a) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 4) ;
b) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 5 );
c) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 6 );
d) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ( allegato 7 );
e) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato ( allegato 8) ;
f) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 9 );
g) 
il prospetto dei limiti di indebitamento ( allegato 10 );
h) 
la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 ( allegato 11 );
i) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie ( allegato 12 );
j) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste ( allegato 13 );
k) 
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione ( allegato 14 );
l) 
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili ( allegato 15) ;
m) 
la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in ottemperanza all' articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 118/2011 ( allegato 16 );
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2021-2023 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni ordinarie;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Attuazione del titolo II del d. lgs. 118/2011 )
1. 
Per l'attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7. 
(Rideterminazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all' art. 19 della l.r. 7/2020 )
1. 
Il "'Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale'" di cui all' articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)) è rideterminato in euro 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
Art. 8. 
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2020)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono iscritti in entrata e in spesa per l'esercizio 2020, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2020, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , per un totale di euro 3.772.616.566,27:
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 1.792.576.070,92;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015'), come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 nonché dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
Art. 9. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all' allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A, di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 10. 
(Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.)
1. 
Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)), è autorizzata a procedere nel corso del 2021 alla rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. dei mutui in ammortamento con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale nei limiti della durata complessiva di trenta anni.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 11. 
(Rinegoziazione dei prestiti con gli istituti di credito)
1. 
Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 448/2001 , è autorizzata a procedere nel corso del 2021 alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei mutui con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 12. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), le parole: "
euro 186.518.780,15
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 184.109.954,35
".
Art. 13. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.