Disegno di legge regionale n. 127 licenziato il 09 febbraio 2021
"Sviluppo delle forme associative della medicina generale"

Art. 1. 
(Finalità e principi)
1. 
La presente legge ha la finalità di sviluppare le attuali forme associative della medicina generale riconoscendo all'assistenza primaria il ruolo cardine dell'assistenza territoriale, al fine di garantire l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità ed una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata.
2. 
Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è prevista una incentivazione delle forme associative della "medicina di gruppo" e della "medicina di rete" previste dall' articolo 48, comma terzo, n. 12 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall' articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e disciplinate dall'articolo 54 dell' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell' art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i." vigente, successivamente denominato ACN.
Art. 2. 
(Incentivazione delle forme associative della medicina generale)
1. 
A decorrere dall'anno 2021, per ciascun anno, il fondo a riparto per la qualità dell'assistenza di cui all'articolo 46 del vigente ACN è incrementato, per un importo pari a euro 10.000.000, al fine di favorire lo sviluppo delle forme associative della medicina generale, "medicina di gruppo" e "medicina in rete".
2. 
Ai medici di medicina generale in attesa di nulla-osta per la costituzione di nuove forme associative di "medicina di gruppo" o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a 7 euro ai sensi dell'articolo 59 lettera b), comma 4, dell'ACN, e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, a 3,50 euro e 4,00 euro ai sensi dell'articolo 59, lettera b), commi 6 e 7, dell'ACN.
3. 
Ai medici in attesa di nulla-osta per la costituzione di nuove forme associative di "medicina in rete" o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a 4,70 euro ai sensi dell'articolo 59 lettera b), comma 4, dell'ACN e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, a 3,50 euro e 4,00 euro ai sensi dell'articolo 59, lettera b), commi 6 e 7, dell'ACN.
Art. 3. 
(Obiettivi assegnati ai componenti delle forme associative)
1. 
L'indennità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 viene riconosciuta a fronte del raggiungimento di obiettivi che, unitamente agli indicatori specifici ed alle soglie di raggiungimento, sono definiti secondo le linee di attività individuate dagli accordi integrativi regionali e declinate a livello aziendale.
2. 
Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) 
attività di prevenzione e di medicina d'iniziativa, anche attraverso il counselling medico sugli stili di vita;
b) 
presa in carico della cronicità, anche attraverso la corretta gestione dei processi clinico-assistenziali e l'applicazione di specifici percorsi diagnostici terapeutici assistenziali definiti a livello regionale e aziendale, e formulazione dei piani assistenziali individuali;
c) 
partecipazione alla sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale, attraverso l'appropriatezza clinica e prescrittiva nel rispetto delle esigenze di salute degli assistiti;
d) 
uso dei supporti informativi a sostegno delle attività cliniche ed assistenziali;
e) 
effettuazione di iniziative di formazione e di audit ai fini del miglioramento.
Art. 4. 
(Messa a disposizione del personale delle ASL)
1. 
Le aziende sanitarie locali, sentito il Comitato aziendale di cui all'articolo 23 dell'ACN, possono mettere a disposizione il personale per progetti di collaborazione e implementazione delle attività delle medicine di gruppo nell'ambito dell'assistenza distrettuale, territoriale e domiciliare.
Art. 5. 
(Piano di Assistenza Territoriale)
1. 
La Regione adotta un piano di assistenza territoriale con la costituzione di servizi a gestione infermieristica nell'ambito distrettuale delle aziende sanitarie locali e con il potenziamento della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, al fine di implementare i servizi di assistenza territoriali e domiciliari.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede per un importo pari a euro 8.000.000,00 con le risorse già iscritte nell'esercizio 2021 del bilancio previsione 2021-2023 sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale ) e per un importo pari a euro 2.000.000,00 con l'iscrizione nelle entrate per l'esercizio 2021, al titolo 2, tipologia 104, del contributo stabilito dalla Banca d'Italia per il potenziamento delle strutture di medicina generale sul territorio.
2. 
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 , a valere sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale) e incremento delle risorse sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).
Art. 7 
(Norma finale)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 6 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.