BILETTA ALESSANDRA HILDA FRA BONGIOANNI PAOLO CANE ANDREA CERUTTI ANDREA DEMARCHI PAOLO FAVA MAURO GAGLIASSO MATTEO GAVAZZA GIANLUCA GRAGLIA FRANCESCO LANZO RICCARDO MOSCA MICHELE NICCO DAVIDE NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO PREIONI ALBERTO RIVA VERCELLOTTI CARLO RUZZOLA PAOLO ZAMBAIA SARA
c) dall' articolo 14, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001 per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
d) dalle disposizioni di cui al presente capo, come previsto al comma 5.
3. Limitatamente ai casi di cui al comma 2, lettera b), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla deliberazione comunale che dichiara:
a) l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto. L'effettiva riqualificazione integra l'interesse pubblico ove rimuova, relativamente a edifici degradati o con funzioni incongrue o dismessi, anche mediante il mutamento di destinazioni d'uso, condizioni di degrado sociale, edilizio, economico, anche singolarmente intese;
b) il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;
c) l'eventuale attribuzione di volume o superficie premiale, espressa applicando i parametri di cui alla normativa locale;
d) l'eventuale delocalizzazione di superficie o volume, in tutto o in parte, in area o aree diverse, purché non caratterizzate da inedificabilità assoluta; la dotazione delocalizzata può aggiungersi a quella esistente o prevista dalla disciplina urbanistica vigente;
e) gli interventi eventualmente necessari per conseguire l'armonizzazione architettonica e paesaggistica rispetto al contesto edificato, con facoltà di concedere, previa motivazione, premialità anche maggiori rispetto a quelle di cui alla lettera c).
4. Il procedimento atto al rilascio del titolo abilitativo edilizio in deroga è esperito nel rispetto delle prescrizioni relative ai tempi di cui all' articolo 20 del d.p.r. 380/2001 o dell' articolo 7 del d.p.r. 160/2010 a seconda del procedimento utilizzato; il provvedimento che lo conclude è emesso entro i termini massimi di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Le amministrazioni comunali e le loro forme associative, con motivata deliberazione, possono disporre sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 2, lettere b) e c), anche escludendo edifici o gruppi di edifici.
6. Le disposizioni della presente legge, diverse da quelle che prevedono premialità, si applicano anche nei casi in cui non vi è ricorso alle premialità previste dalla presente legge.
7. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici o parti di edifici realizzati legittimamente, anche in assenza di titolo edilizio, perché non richiesto al momento della loro costruzione o legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis), sono ammessi purché meramente relativi alla conservazione e all'adeguamento alle norme in materia di consumi energetici ed antisismiche di quanto a suo tempo realizzato o legittimato anche se non conforme alla disciplina urbanistica vigente.