Proposta di legge regionale n. 115 licenziata il 20 maggio 2021
Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto delle proprie competenze, con particolare riferimento alla materia delle professioni, promuove:
a) 
la valorizzazione delle competenze dei soggetti che conseguono l'attestato di educatori cinofili, al termine di specifico percorso formativo;
b) 
la tutela ed il benessere degli animali da affezione;
c) 
le azioni tese a favorire l'equilibro psico-fisico degli animali da affezione;
d) 
il possesso responsabile degli animali da affezione.
Art. 2. 
(Elenco regionale)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce l'elenco regionale dei dog sitter. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. 
Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
3. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.
Art. 3. 
(Compiti della Giunta regionale)
1. 
Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento teso a definire:
a) 
le modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 2;
b) 
le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
c) 
le modalità di controllo e le cause di cancellazione.
Art. 4. 
(Clausola invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.