Proposta di legge regionale n. 101 licenziata il 30 marzo 2021
1 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"

Capo I 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del suo territorio.
2. 
La Regione, nell'ottica della diffusione delle pari opportunità e dello sviluppo della personalità secondo le aspirazioni e le inclinazioni di ciascuna persona, promuove l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli, nel rispetto e in attuazione di quanto sancito dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall' articolo 3 della Costituzione , dall' articolo 13 dello Statuto regionale , nonché dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme in attuazione del divieto di ogni di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
3. 
La Regione, nel rispetto di quanto sancito dall' articolo 37, comma 1, della Costituzione , riconosce che la parità retributiva tra i sessi incide positivamente sul progresso paritario della società e favorisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.
4. 
Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, la presente legge detta disposizioni per favorire:
a) 
la parità retributiva tra i sessi;
b) 
la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro.
Capo II 
Strumenti per l'attuazione della parità retributiva tra i sessi
Art. 2. 
(Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere)
1. 
Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) e successive modifiche, favorisce, anche nell'attribuzione di benefici economici, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, all'equo riconoscimento della qualifica professionale, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.
2. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, incentiva, altresì, l'incremento dell'occupazione femminile.
3. 
La Regione promuove, inoltre, la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per il perseguimento della parità retributiva.
Art. 3. 
(Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e certificazione di pari opportunità di lavoro)
1. 
Al fine di favorire comportamenti virtuosi delle imprese in ordine alla parità retributiva tra i sessi è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavoro, il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, di seguito denominato Registro, di cui viene data opportuna pubblicità.
2. 
Al Registro possono iscriversi le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, che attuano la parità retributiva tra donne e uomini in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.
Capo III 
Strumenti per il sostegno alla sfera lavorativa delle donne
Art. 4. 
(Misure per contrastare l'abbandono lavorativo delle donne)
1. 
La Regione, nel rispetto dell' articolo 1 della Costituzione , riconosce il lavoro quale fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove, per quanto di propria competenza, interventi volti a contrastare l'abbandono lavorativo delle donne, in particolare le dimissioni in bianco e il licenziamento delle donne che si trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio di cui all' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ) e il primo triennio di puerperio, nonché nei periodi di congedo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, affinché nei bandi e avvisi pubblici siano inserite clausole che prevedono:
a) 
l'introduzione di un sistema di premialità, nell'attribuzione di benefici economici, a favore delle imprese iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e la possibilità per le stesse di utilizzare una "certificazione di pari opportunità di lavoro", le cui modalità di rilascio da parte della direzione di cui al comma 1 dell'articolo 3, nonché modalità di utilizzo e forme di pubblicità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7;
b) 
l'esclusione da qualunque beneficio previsto dalla Regione, per le imprese che vengono condannate, con sentenza passata in giudicato, per il triennio successivo alla pubblicazione della sentenza, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità.
3. 
La Regione, anche in collaborazione con la Consigliera regionale di parità, promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con i Tribunali e le Corti di Appello in funzione di giudici del lavoro aventi sede in Piemonte, nonché con le articolazioni regionali dei servizi ispettivi nazionali e con le organizzazioni sindacali datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la trasmissione dei dati di cui al comma 2 alla Segreteria generale della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità)
1. 
La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza, secondo le modalità di cui al comma 2, le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro regionale di cui all'articolo 3.
2. 
Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all' articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione applica a favore delle imprese di cui al comma 1:
a) 
una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'IRAP nel caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro;
b) 
una premialità nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.
3. 
La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, con il regolamento di cui all'articolo 7, individua le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità degli stessi al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico.
4. 
I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti nella misura massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano meno di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all' articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche, non presentano nessun divario retributivo basato sul genere.
Capo IV 
Disposizioni finali
Art. 6. 
( Notifica all'Unione europea)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che contiene la disciplina delle misure e degli interventi di cui alla presente legge e in particolare:
a) 
le modalità, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 3;
b) 
le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 5;
c) 
ogni altro aspetto necessario ai fini dell'attuazione dalla presente legge.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente ogni anno, presenta una relazione alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
3. 
Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle minori entrate di cui alla presente legge, autorizzate nella misura massima di 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità del triennio 2021 - 2023, si fa fronte mediante un aumento di risorse di pari a importo per le annualità 2021 - 2023 iscritte nella Missione 01 (Servizi Istituzionali, generali e gestionali) - Programma 01.03 (Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente diminuzione di risorse di pari entità presenti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023.