Disegno di legge regionale n. 77 licenziato il 10 febbraio 2015
Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

Sommario:            

Capo I. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Sezione I. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 38 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)
Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 38/2006)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
"
Art. 4.(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande é subordinato al possesso dei requisiti di morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
"
Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
" 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)."
.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole: "di cui al comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010", e il periodo: "La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis", è soppresso.
3. 
I commi 5, 6 e 7 dell' articolo 5 della l.r. 38/2006, sono abrogati.
4. 
Al comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole: "al comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo".
Art. 3 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
" 2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte se non viene comunicato il provvedimento di diniego "
.
Art. 4 
1. 
La rubrica dell' articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituita dalla seguente: "Funzioni amministrative degli enti locali".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
" 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di recesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio in modalità telematica. Negli altri casi, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela ai sensi dell'articolo 8, comma 5 o per motivi di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, nonché di tutela della salute e dei lavoratori, l'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente, tramite il SUAP, in modalità telematica. "
.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente:
" 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione). "
.
4. 
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
" 2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4. "
.
5. 
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, le parole: "Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a)", sono soppresse.
7. 
Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
" 5. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione). "
.
8. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è aggiunto il seguente:
" 5 bis. Per le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge le vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio."
.
Art. 5 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:
" 1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d. lgs. 59/2010."
.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: "e 2", sono soppresse.
Art. 6 
1. 
La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 38/2006, è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA da presentare, in modalità esclusivamente telematica, allo SUAP competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990. "
.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 3. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività. "
.
4. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 4. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata. "
.
Art. 7 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 1. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con proprio provvedimento la modulistica unica, in formato esclusivamente telematico, relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall' articolo 31 della l.r. 14/2014. "
.
Art. 8 
1. 
La rubrica dell' articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti interdettivi".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole: "L'autorizzazione è revocata quando: "sono sostituite dalle seguenti: "È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando :".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 le parole " invece della revoca dell'autorizzazione" sono soppresse.
Art. 9 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 38/2006 le parole "l'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercizio".
Art. 10 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro. "
.
Sezione II. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 38 (DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO)
Art. 11 
(Abrogazione dell' articolo 17 della l.r. 38/2009)
1. 
Sezione III. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28 (DISCIPLINA, SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114)
Art. 12 
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 28/1999)
1. 
Dopo l' articolo 6 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall' articolo 4, comma 1, lettera d) del d. lgs.114/1998, sono soggetti a SCIA ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all' articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all' articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all' articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all' articolo 19 del d.lgs. 114/1998.
3. L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b) effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.
4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b) è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione Piemonte nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.
5. Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP del comune competente per territorio.
6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall' articolo 31 della l.r. 14/2014.
"
Capo II. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Sezione I. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA ALBERGHIERA
Art. 13 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le aziende alberghiere al fine di:
a) 
valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, e culturali del territorio;
b) 
accrescere la competitività mediante un'offerta differenziata, anche attraverso forme di ospitalità diffusa, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo;
c) 
garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.
2. 
Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Regione individua le aziende alberghiere e stabilisce criteri e modalità per la loro classificazione ai sensi della normativa nazionale in materia vigente.
Art. 14 
(Aziende alberghiere)
1. 
Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
2. 
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) 
alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) 
residenze turistico-alberghiere, quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. 
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 40 per cento della capacità ricettiva totale.
4. 
Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, è definita la disciplina di dettaglio delle aziende alberghiere.
Art. 15 
(Tipologie alberghiere)
1. 
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:
a) 
motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
b) 
villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) 
albergo meublè o garnì: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;
d) 
albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;
e) 
albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;
f) 
albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;
g) 
condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. 
In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale che offrono servizi di pregio ludico-sportivi alla clientela.
3. 
In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.
Art. 16 
(Albergo diffuso)
1. 
L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
2. 
Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.
3. 
Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 2 è definita la disciplina di dettaglio degli alberghi diffusi.
Art. 17 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, con riferimento alle aziende alberghiere, disciplina:
a) 
il numero minimo di unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;
b) 
la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;
c) 
la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;
d) 
il livello di classificazione delle aziende alberghiere, sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti;
e) 
il periodo di apertura delle aziende alberghiere tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale;
f) 
la riserva di denominazione nell'ottica della trasparenza dell'attività e delle esigenze di tutela del consumatore.
2. 
Con riferimento all'albergo diffuso il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) 
le modalità di svolgimento e gestione dell'ospitalità diffusa in un'ottica di complementarietà all'ospitalità alberghiera;
b) 
le caratteristiche e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari dell'albergo diffuso nel rispetto della tipicità dei luoghi e dei regolamenti edilizi comunali;
c) 
le destinazione d'uso degli immobili e criteri di eleggibilità e capacità ricettiva per un'ottimale localizzazione dell'albergo diffuso sul territorio piemontese;
d) 
il tema distintivo e criteri di classificazione dell'albergo diffuso in armonia con gli standards nazionali vigenti per le aziende alberghiere;
e) 
la classificazione delle strutture sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, lettera d).
Art. 18 
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. 
Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta, ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al possesso:
a) 
dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) nonché dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
c) 
dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) 
agli uffici comunali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) 
alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio, a fini informativi.
4. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella segnalazione di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
Art. 19 
(Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera)
1. 
L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 22, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 il comune informa la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a mesi sei, prorogabili da parte del comune di ulteriori mesi sei. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.
Art. 20 
(Obblighi e divieti)
1. 
Il gestore dell'azienda alberghiera assolve ai seguenti obblighi:
a) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alle procedure di segnalazione al SUAP del comune territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, alle procedure di segnalazione al SUAP del comune territorialmente competente;
c) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione;
d) 
comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
e) 
comunicare alla provincia o al soggetto cui le relative funzioni sono delegate i dati previsti dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi alberghieri e ad agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;
f) 
ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di Pubblica sicurezza.
2. 
È fatto divieto al gestore dell'azienda alberghiera di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, tipologie diverse da quelle previste all'articolo 15 o idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.
Art. 21 
(Funzioni di vigilanza)
1. 
Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune o altra autorità territorialmente competente.
Art. 22 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. 
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
3. 
Chiunque gestisce un'azienda alberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 3.500,00.
4. 
Le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d) sono soggette alle disposizioni sanzionatorie di cui all' articolo 6 della l.r. 22/1995.
5. 
La mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 20, comma 1 lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 12/1987.
6. 
Il titolare dell'azienda alberghiera che viola le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, lettera f) in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di Pubblica sicurezza, incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.
7. 
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
8. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 19, il comune, anche su segnalazione di altro soggetto competente, può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale sua cessazione.
9. 
Ogni violazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa fino ad euro 5.000,00.
Art. 23 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 commi 1, 2, 3 e 7 sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 21 comma 4 sono di competenza della provincia o del soggetto cui la relativa funzione è stata delegata sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alberghiera.
2. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 24 
(Norme transitorie e finali in materia di turismo)
1. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 la classificazione delle nuove aziende alberghiere è effettuata sulla base dell' articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), allegato A.
2. 
La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della l.r. 14/1995 è adeguata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17.
3. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, i gestori di alberghi diffusi provvedono alla classificazione delle relative strutture.
4. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 74-7665 del 21 maggio 2014 ( L.r. 12 agosto 2013, n. 17, art. 26. Approvazione dei requisiti tecnico - edilizi ed igienico - sanitari, caratteristiche e modalità di gestione dell'albergo diffuso), limitatamente agli alberghi diffusi ubicati in territori montani.
Art. 25 
(Abrogazioni di norme in materia di turismo)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l.r. 15 aprile 1985, n. 31);
b) 
la l.r.14/1995, salvo quanto disposto dal comma 2;
c) 
l' articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).
2. 
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, è abrogato l' articolo 3 della l.r. 14/1995.
Sezione II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 33
Art. 26 
(Modifiche alla l.r. 33/2001)
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 Ordinamento della professione di guida alpina), è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Guida turistica nazionale)
1. L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico,artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).
"
2. 
Al comma 6 bis dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come inserito dall' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole: "e del territorio di riferimento", sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, è inserito il seguente:
" 1 bis. L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale. "
.
4. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, le parole: "la località o il territorio di riferimento delle attività ", sono soppresse.
5. 
I commi 1 ter e 1 quater dell' articolo 8 della l.r. 33/2001, sono abrogati.
Sezione III. 
DISPOSIZIONI RELATIVE AD EXPO 2015
Art. 27 
(Sospensione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate bed and breakfast)
1. 
Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione della manifestazione universale EXPO 2015 e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), come inserito dalla legge regionale 13 marzo 2000, n. 20, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate bed and breakfast, è sospesa dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Art. 28 
(Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)
1. 
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente l'attività di bed and breakfast comunica all'ATL competente per territorio l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2015 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 31/1985.
Capo III. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 29 
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso energetico)
1. 
Fermi restando i criteri previsti dai regolamenti regionali in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica nel caso di uso energetico, tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente.
2. 
La concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita.
Art. 30 
(Delega alla Giunta regionale in materia di autorizzazione unica ambientale)
1. 
La Giunta regionale è delegata ad approvare uno o più regolamenti per l'attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
2. 
I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati, previo parere della competente commissione consiliare, facendo riferimento alle norme di settore per i contenuti tecnici e per gli aspetti procedimentali delle autorizzazioni sostituite, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) 
riduzione degli oneri amministrativi;
c) 
accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;
d) 
rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.
3. 
Al fine di dare attuazione al d.p.r. 59/2013, sono definiti con regolamento regionale i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'articolo 8 dello stesso d.p.r. 59/2013.
Art. 31 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) è aggiunta la seguente:
" c bis) i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente. "
.
Art. 32 
1. 
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente:
" h) alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per i siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del medesimo decreto legislativo; "
.
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 42/2000, è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Le garanzie finanziarie di cui alla Parte IV, Titolo V, del d. lgs. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai comuni. Nel caso in cui gli interventi ricadano nel territorio di più comuni, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della provincia. "
.
3. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 42/2000, è aggiunto il seguente:
" 2 ter. La gestione delle garanzie finanziarie già prestate e accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente disposizione resta in capo alla Regione medesima. "
.
Art. 33 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:
" 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente."
.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole: "l'ammontare dei canoni non corrisposti", sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole: "il canone annuo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto".
4. 
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole: "di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "della richiesta formulata dalla struttura regionale competente".
Capo IV. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E FORESTE
Art. 34 
1. 
L' articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è abrogato. Il medesimo continua comunque ad applicarsi in via transitoria ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 
1. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è inserito il seguente:
" 3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione. "
.
3. 
Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"
7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:
a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;
b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, di viabilità forestale in aree non servite, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.
"
4. 
Il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
"
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
a) da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
c) da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera è raddoppiato;
e) da 200,00 euro a 1.200,00 euro ogni 1000 metri quadri o loro frazione per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
f) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
g) da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni del regolamento forestale;
h) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
i) da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;
l) da 350,00 euro a 1.500,00 euro ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa. La medesima sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;
m) da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale;
n) da 5,00 euro a 20,00 euro per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento.
"
5. 
Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 le parole: "del regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti".
7. 
La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4), finalizzate alla sua attuazione.
Capo V. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 36 
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituita dalla seguente: " c) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all'articolo 14, comma 3;".
2. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 29/2009, le parole: " successiva alla pubblicizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) " sono sostituite dalle seguenti: " non regolarizzata o non regolarizzabile".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
" 3. Il comune provvede all'emissione del provvedimento di reintegrazione. Nel caso in cui al comma 1, lettera e), il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla conciliazione. "
.
5. 
L' articolo 14 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
"
Art. 14. (Accertamenti demaniali)
1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartografia attuale, dei dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
2. I comuni provvedono all'accertamento demaniale degli usi civici esistenti sul loro territorio. Tale accertamento ha la stessa efficacia di quello effettuato ai sensi del comma 1, se le sue risultanze sono approvate dalla Regione, sotto il profilo della legittimità della procedura.
3. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali indicati dal regolamento di cui all'articolo 8.
4. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Regione, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.
5. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
"
6. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni della l. r. 29/2009:
a) 
lettera d) del comma 2 dell'articolo 4;
b) 
il comma 2 dell'articolo 5.
Capo VI. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 37 
1. 
Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è aggiunta, infine, la seguente:
" f bis) usare e detenere richiami vivi. "
.
2. 
Dopo la lettera dd) del comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 5/2012, è aggiunta, infine, la seguente:
" dd bis) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00. "
.
Art. 38 
(Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale)
1. 
In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale sono gestiti prioritariamente in modalità informatica.
2. 
Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.
3. 
Ai sensi dell' articolo 65 del d. lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate agli enti competenti tramite i servizi telematici regionali, sono valide, se sottoscritte mediante la firma digitale, la firma grafometrica qualificata o quando l'autore è identificato dal sistema informatico:
a) 
con l'uso della carta nazionale dei servizi (CNS);
b) 
con l'uso del sistema di identificazione e profilazione degli utenti della Regione Piemonte.
4. 
Ai sensi dell' articolo 40 bis del d.lgs 82/2005 è istituito il registro di protocollo per la registrazione delle istanze e delle dichiarazioni di cui al comma 3, archiviate nel sistema documentale regionale, secondo quanto stabilito dall' articolo 44 del d.lgs. 82/2005.
5. 
Nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all' articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale.
6. 
Le comunicazioni relative ai procedimenti di cui al comma 1, avvengono esclusivamente attraverso:
a) 
la posta elettronica certificata (PEC);
b) 
la posta elettronica ordinaria;
c) 
la loro archiviazione nel fascicolo informatico di cui al comma 5.
Capo VII. 
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 39 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)
1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 e 21 è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia ed alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 30/1999.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione.
"
2. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l. r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
" 1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall' articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati: "
.
3. 
Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della l.r. 69/1978, è aggiunto il seguente comma:
" 3 bis. Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico - scientifico e l'uniformità, nell'ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza. "
.
4. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, dopo le parole: "art. 7", sono aggiunte le seguenti: "i provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono inviati per conoscenza all'amministrazione a cui compete il rilascio dell'autorizzazione.".
5. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, sono aggiunti i seguenti:
"
1 bis. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all' articolo 31, comma 2, della l.r. 44/2000, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d. lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
1 ter. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1 bis sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare.
1 quater. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1 bis e 1 ter, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all'amministrazione comunale e alla provincia o città metropolitana
1 quinquies. L'amministrazione comunale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa, può procedere in via alternativa a:
autorizzare la modifica;
autorizzare la modifica prescrivendo modalità esecutive;
negare l'autorizzazione con contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1.
1 sexies. Se l'amministrazione comunale non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata.
"
6. 
Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
" 3. L'organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all'istanza e la garanzia di cui all'articolo 7, comma 3. "
.
7. 
L' articolo 10 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:
"
Art. 10 (Durata, rinnovo e proroga dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e la durata deve essere proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004 il parere della Conferenza di servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000 può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.
3. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici) possono essere riferiti all'intero progetto.
4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l'autorizzazione di cui al d.lgs. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativi.
5. Scaduti i termini autorizzativi di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.
6. La previsione di cui al comma 5, non si applica nei seguenti casi:
attività estrattive in regime di concessione;
attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;
cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999;
7. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000.
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.
9. Le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione, alla provincia di competenza o alla città metropolitana.
"
8. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente:
"
Art. 16 bis. (Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)
1. I residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall' articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.
"
9. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/1978, dopo le parole : "i dati statistici", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e quelli necessari all'implementazione della Banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, settimo comma".
10. 
L' articolo 21 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:
"
Art. 21. (Sanzioni)
1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al volume abusivamente estratto moltiplicato per un coefficiente stabilito nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente e, comunque, non inferiore a 10.000,00 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 l'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza di autorizzazione.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza di cui all'articolo 17.
4. Per le violazioni di cui al comma 3 l'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro il termine di novanta giorni. Se l'interessato non si uniforma alle prescrizioni dell'autorità competente e scaduto il termine assegnato, l'organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 17.
5. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione regionale e comunale competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, che introita i relativi proventi.
6. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è comunque fatto l'obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, che in caso di inerzia provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
7. Nel caso di violazione della norma di cui all'articolo 20 è comminata una sanzione pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
8. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
"
Art. 40 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), dopo le parole: " prioritariamente con", sono inserite le seguenti: "il materiale disponibile presso cave già autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978, ".
Art. 41 
1. 
La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), sono abrogati.
2. 
La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 44/2000, sono abrogati.
Capo VIII. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 42 
(Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)
1. 
In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:
a) 
promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
b) 
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
c) 
disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
d) 
definire i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e del sistema di registrazione degli impianti termici mediante rilascio obbligatorio di un codice impianto e di appositi bollini;
e) 
promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
f) 
definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;
g) 
disciplinare il costo dei bollini di cui alla lettera d), secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);
h) 
sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;
i) 
redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;
l) 
definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera h);
m) 
definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione Piemonte, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità` degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Art. 43 
(Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni)
1. 
Gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.
2. 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.
Art. 44 
(Sanzioni in materia di energia)
1. 
I proventi delle sanzioni in materia di energia previste dalla normativa nazionale, introitati dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), f) ed h).
Art. 45 
(Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia)
1. 
La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), è abrogata.
2. 
Le disposizioni di cui al presente Capo VIII entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli 42, 43 e 44. Fino a tale data si applicano inoltre i seguenti provvedimenti regionali:
a) 
deliberazione della Giunta regionale n. 35-9702 del 30 settembre 2008, in materia di impianti termici;
b) 
deliberazione della Giunta regionale 43-11965 del 4 agosto 2009, in materia di certificazione energetica degli edifici;
c) 
deliberazione della Giunta regionale n. 45-11967 del 4 agosto 2009, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
d) 
deliberazione della Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, in materia di tutela della qualità dell'aria.
Capo IX. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA
Art. 46 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole: " ed il controllo dell'uso del suolo ", sono sostituite dalle seguenti: " la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero".
2. 
Il numero 4) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:
" 4) la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo"
;
3. 
Il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano. "
.
4. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 56/1977 dopo le parole: "al comma 2", sono inserite le seguenti: "entro i successivi novanta giorni,".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 56/77, le parole: "Il piano regolatore generale si adegua alle", sono sostituite dalle seguenti: "Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le".
6. 
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/77, le parole: "all'ultimo periodo dell'articolo", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo".
7. 
Al comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 56/77, le parole: "trasmesso ai", sono sostituite dalle seguenti: "messo a disposizione dei".
8. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977 sono aggiunti i seguenti:
"
7 bis. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l'invito a emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente.
7 ter. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.
"
9. 
Dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/77, è inserito il seguente: "La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente".
10. 
Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/77, le parole: "e la pronuncia del Ministero", sono abrogate.
11. 
Dopo il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/77, è inserito il seguente: "Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque".
12. 
Alla lettera b) del numero 1 del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 56/77, sono soppresse le seguenti parole: ", e per l'edilizia sociale destinata esclusivamente alla locazione nei limiti di due metri quadrati per abitante ".
13. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 56/77 è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Ogni qualvolta l'intervento comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici da acquisire a norma dei commi medesimi devono essere incrementate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento su indicati. "
.
14. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/77, è inserito il seguente:
" 1 bis. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi. "
.
15. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 56/77, le parole: "e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica", sono abrogate.
16. 
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/77, le parole: "e 41 bis", sono sostituite dalle seguenti: "41 bis e 77 bis".
17. 
Al comma 8 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/77, dopo le parole: "apposito regolamento", sono aggiunte, infine, le seguenti: "della Giunta regionale".
Art. 47 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012 ".
Capo X. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 48 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituito dal seguente:
" 1. Nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di 1.000.000 di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti."
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
" 2. I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni. "
.
Capo XI. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 49 
(Semplificazioni procedimentali)
1. 
La Giunta regionale garantisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il coordinamento dei procedimenti di competenza delle aziende sanitarie regionali (ASR), attraverso la definizione di indirizzi uniformi per la gestione degli stessi.
Art. 50 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti), è aggiunta, infine, la seguente:
" d bis) nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, quando titolare della richiesta sia un'ASL, l'altra ASL competente a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione."
.
Art. 51 
1. 
Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:
" 01. La Regione, fermi restando gli adempimenti in capo alle aziende sanitarie regionali previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ( Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), ai fini di incrementare i livelli di trasparenza dell'azione amministrativa regionale, istituisce, all'interno del sito istituzionale della Regione Piemonte, un elenco on line nel quale sono inseriti i testi integrali di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dalle aziende sanitarie regionali già pubblicati, ai fini legali, nei rispettivi albi pretori secondo quanto previsto dall' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)."
.
Art. 52 
(Abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni)
1. 
Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. 
L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni, non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.
Capo XII. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CULTURA E BENI CULTURALI
Art. 53 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), le parole "nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno" sono sostituite da "nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione".
2. 
Al comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 58/1978 la parola "annualmente" è soppressa.
3. 
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della l.r. 58/1978 è aggiunto il seguente:
" 1 quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale procede al riparto delle risorse stanziate fra le singole linee di intervento. "
.
Art. 54 
1. 
Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 24 (Istituzione del Centro Gianni Oberto), è sostituito dal seguente:
"
1. I compiti del Centro sono:
1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di Enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;
3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;
4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;
5) propone l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;
6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione e all'approfondimento dei punti precedenti.
"
Art. 55 
1. 
Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole: "Enti e Associazioni culturali", sono sostituite dalle seguenti: "soggetti teatrali professionali".
2. 
Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 68/1980, n. 68, le parole: "agli Enti e alle Associazioni culturali", sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti".
Art. 56 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) le parole "entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio" sono sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 15/1989 le parole "entro il 31 luglio di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta Regionale, di cui al comma 2".
Art. 57 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso" le parole: "entro il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione".
Art. 58 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni) le parole "entro il 15 marzo di ogni anno" sono sostituite da "entro il termine stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione".
Art. 59 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada), le parole "è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno" sono sostituite da "è stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione.
Capo XIII. 
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 60 
(Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie)
1. 
Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali può essere aggiornata, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in misura pari alla variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 61 
(Revisione accreditamento dei servizi alla formazione ed al lavoro)
1. 
La Regione si impegna ad avviare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un processo di revisione e maggiore raccordo, anche in termini semplificativi, delle procedure di accreditamento dei servizi alla formazione e al lavoro, al fine di migliorare la selezione qualitativa dei soggetti accreditati e limitare al minimo gli adempimenti burocratici.
Art. 62 
(Contrassegno telematico)
1. 
La Giunta regionale assume i provvedimenti necessari a rendere disponibili i servizi digitali per garantire, ai soggetti interessati, l'utilizzo del contrassegno telematico, denominato @e.bollo, secondo le modalità e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Art. 63 
(Modalità semplificate di rendicontazione della spesa)
1. 
La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, modalità semplificate di riconoscimento delle spese quantificate con riferimento a parametri predefiniti, fermo restando la necessità di garantire l'esibizione di idonea documentazione in fase di controllo.
2. 
I provvedimenti relativi a contributi assegnati non attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica non possono prevedere ulteriori modalità semplificate di riconoscimento delle spese rispetto a quelle già preventivamente definite dagli specifici provvedimenti regionali.
3. 
Salvo diverse disposizioni, tutti i contributi di importo inferiore ai 1.000,00 euro, non reiterati né frazionati, sono erogati forfettariamente previa verifica dei requisiti di accesso o del risultato atteso.
Art. 64 
(Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese)
1. 
Sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dall'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e nel rispetto degli obiettivi di tutela, provvede a razionalizzare e semplificare la disciplina dei controlli sulle imprese mediante:
a) 
la ricognizione, da effettuare in modo progressivo e per settori omogenei, delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;
b) 
l'individuazione di metodologie comuni tra aziende sanitarie regionali e ARPA, al fine di garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni;
c) 
il coordinamento di azioni volte ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra le diverse amministrazioni operanti sul territorio.
Art. 65 
(Differimento del termine per il pagamento della tassa automobilistica )
1. 
Il termine per il pagamento della tassa automobilistica dovuta nel mese di gennaio 2015, è differito al 28 febbraio 2015.
Art. 66 
(Accesso ai contributi regionali)
1. 
La Giunta regionale provvede a riorganizzare i processi di erogazione di tutte le leggi regionali e di altre disposizioni che prevedono la concessione di contributi, aggiornando e semplificando la modulistica e definendo una cadenza annuale o semestrale uguale per tutti i contributi.
2. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte un elenco delle risorse da assegnare nell'annualità in corso per ciascuna legge regionale o altro strumento per l'erogazione di contributi.
3. 
L'approvazione delle istanze di contributi di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalle scadenze prefissate, salvo motivate necessità di proroga dei termini.