Proposta di legge regionale n. 71 licenziata il 29 giugno 2017
"Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)".
Primo firmatario

BOETI ANTONINO

Art. 1. 
(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) è sostituita dalla seguente: "
c)
il miglioramento dell'ambiente attuato conservando gli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), e attraverso la tutela delle specie, con particolare riferimento alle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
".
2. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2000, è inserita la seguente: "
f bis)
la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percettività dei luoghi all'interno e all'esterno dei centri abitati.
".
Art. 2. 
(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 31/2000)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente: "
3.
Per piano dell'illuminazione si intende il piano che disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 è inserito il seguente: "
3 bis.
Si intendono di modesta entità gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen (lm) per singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 450 lumen e per l'intero impianto, non superiore a 2250 lumen.
".
3. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 è inserito il seguente: "
3 ter.
Si intende per retrofitting a led in impianti esistenti l'attività di sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con nuove sorgenti led ed eventuali relative unità di alimentazione e altre parti elettriche, mantenendo la struttura dell'apparecchio medesimo e senza comprometterne la conformità normativa. Non sono considerate attività di retrofitting: la semplice sostituzione delle lampade a scarica esauste o rotte con altre del medesimo tipo, la sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con prodotti non conformi alle normative di settore, quali la sostituzione con kit led con grado di isolamento minimo inadeguato o se l'involucro dell'apparecchio di illuminazione che ospita il kit led può compromettere la normale temperatura di esercizio certificata per il kit medesimo.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000)
1. 
L'articolo 3 della l.r. 31/2000è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Norme tecniche e divieti)
1.
I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A.
2.
Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'articolo 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera C), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità al progetto ed alla presente legge.
".
Art. 4. 
(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 31/2000)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 31/2000 è inserito il seguente: "
2bis.
La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte delle province, della Città metropolitana di Torino, dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali e provvede a diffondere i principi dettati dalla presente legge.
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 31/2000)
1. 
L'articolo 6 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Competenze dei comuni)
1.
I comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti.
2.
Nell'esame delle pratiche edilizie relative ad interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché di ristrutturazione, ivi comprese la modifica o l'estensione di impianti esistenti, gli organi tecnici comunali verificano la conformità degli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento alla normativa vigente, nonché al piano dell'illuminazione di cui al comma 1, se approvato. I capitolati d'appalto relativi all'illuminazione pubblica sono redatti conformemente alla normativa vigente.
3.
I comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 6 bis alla l.r. 31/2000)
1. 
Dopo l'articolo 6 della l.r. 31/2000 è inserito il seguente: "
Art. 6 bis
(Ruolo dell'ARPA)
1.
L'ARPA, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte ''ARPA''), svolge attività di supporto nell'applicazione della legge.
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 31/2000)
1. 
L'articolo 7 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Deroghe)
1.
Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, le seguenti installazioni:
a)
la sostituzione o il retrofitting a led di un massimo di cinque apparecchi, per i quali sono comunque impiegati dispositivi che garantiscono le disposizioni di cui all'allegato A, punto 1, lettera a);
b)
sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
c)
sorgenti di luce non a funzionamento continuo se sono spente entro le ore 20;
d)
gli impianti d'illuminazione dotati di sensori di movimento se l'accensione non risulta superiore a cinque minuti e gli apparecchi sono comunque schermati verso l'alto;
e)
gli impianti di uso saltuario e eccezionale o mobili, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o interventi di emergenza;
f)
impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste ed iniziative locali.
".
Art. 8. 
(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 31/2000)
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/2000 è sostituita dalla seguente: "
b)
aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 e altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, eventuali altre aree e siti sensibili importanti per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento, l'alimentazione e gli spostamenti di specie di particolare interesse conservazionistico;
".
2. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/2000 è inserita la seguente: "
b bis)
le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
".
3 . 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/2000 è inserita la seguente: "
c bis)
elementi paesaggistici oggetto di vincolo o riconosciuti di valore paesaggistico nel Piano paesaggistico regionale.
".
Art. 9. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis alla l.r. 31/2000)
1. 
Dopo l'articolo 8 della l.r. 31/2000 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis
(Sistema informativo relativo alla illuminazione pubblica)
1.
La Giunta regionale con deliberazione istituisce un sistema informativo per l'archiviazione dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna.
2.
I comuni forniscono alla Regione i dati di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale, e li aggiornano con cadenza almeno biennale entro il 30 aprile.
3.
I comuni inadempienti sono esclusi dai benefici economici regionali in materia energetica e ambientale fino alla fornitura dei dati.
".
Art. 10. 
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 31/2000)
1. 
L'articolo 9 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Divieti e sanzioni)
1.
È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.
2.
È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché, qualora individuati nella pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati a scopo di rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e rotte di spostamento dalle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE.
3.
Coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o che utilizzano impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
4.
Se l'abuso avviene all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'articolo 8, la sanzione è raddoppiata.
5.
I comuni ed in generale gli enti pubblici che non realizzano impianti conformemente ai criteri tecnici ed all'allegato A, non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi.
6.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, il comune competente per territorio ove si verifica la violazione provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti o lo smantellamento totale o parziale degli stessi.
7.
I comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, con l'introito delle sanzioni intervengono per:
a)
potenziare il servizio di controllo;
b)
finanziare iniziative volte alla diffusione delle finalità della presente legge.
".
Art. 11. 
(Inserimento dell'articolo 10 bis alla l.r. 31/2000)
1. 
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: "
Art. 10 bis.
(Delegificazione)
1.
Le modifiche all'allegato A sono apportate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
".
Art. 12. 
(Inserimento dell'allegato A alla l.r. 31/2000)
1. 
Alla l.r. 31/2000 è inserito l'allegato A, previsto dall'articolo 3 della l.r. 31/2000, contenuto nell'allegato A alla presente legge.
Art. 13. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
l'articolo 5 dell'articolo 6 della l.r. 31/2000;
b) 
la legge regionale 23 marzo 2004, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche");
c) 
la lettera n) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni");
d) 
il punto 1) della voce "ENERGIA" dell'allegato A) della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.".
Art. 14. 
(Norma transitoria)
1. 
La legge non si applica agli impianti autorizzati, ma non ancora realizzati, e a quelli in corso di realizzazione.
2. 
La Giunta regionale aggiorna, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso di cui all'articolo 8, comma 1 della l.r. 31/2000.

ALLEGATO A 

(articolo 12)

INSERIMENTO ALLEGATO A ALLA L.R. 31/2000 PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA STESSA LEGGE

-ALLEGATO A (articolo 3 l.r. 31/2000)

REQUISITI E CRITERI TECNICI

PUNTO 1 - REQUISITI TECNICI MINIMI PER GLI IMPIANTI INSTALLATI O MODIFICATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE

Gli impianti installati o modificati dopo l'entrata in vigore della presente legge, osservano contemporaneamente i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) sono costituiti da apparecchi illuminanti aventi, nella posizione di installazione, un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi;

b) sono equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali, al sodio ad alta pressione o analoghe, ma con efficienza delle sorgenti, per le lampade tradizionali, o dei moduli di sorgenti, per sorgenti a led, superiore ai 90 lumen su watt (lm/W) e una temperatura di colore uguale o inferiore a 3500 Kelvin (K);

c) mantengono una luminanza media delle superfici da illuminare o illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza con le relative tolleranze di misura;

d) hanno l'efficienza minima prescritta dai presenti criteri, ed in particolare:

1) impiegano, nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, quali strade e percorsi pedonali e ciclabili, rapporti fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiore al valore di 3,7, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di percorso ed alla sua classificazione illuminotecnica; sono comunque consentite:

- soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, incroci principali e tornanti;

- soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada, bilaterali frontali, solo se necessarie, e solamente per carreggiate con larghezza superiore a 10 metri;

2) sono realizzati con apparecchi che garantiscono, a parità di luminanza o illuminamento, impegni ridotti di potenza elettrica, e ridotti costi manutentivi, con indice parametrizzato di efficienza dell'apparecchio illuminante (IPEA) uguale o superiore a quello minimo prescritto dai criteri minimi ambientali ministeriali (CAM);

3) perseguono un indice parametrizzato di efficienza dell'impianto di illuminazione (IPEI) uguale o superiore a quello minimo prescritto nei CAM; per le riqualificazioni che prevedono la sola sostituzione o retrofitting a led degli apparecchi, in cui non cambia la configurazione dell'impianto esistente, possono essere adottati indici IPEI inferiori se si dimostra di aver fatto il possibile per massimizzarli;

e) sono provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24, oppure ne prevedono lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con sensore di movimento; tali prescrizioni non si applicano se gli impianti sono dotati di sistemi di illuminazione adattiva, funzionanti secondo le prescrizioni delle norme tecniche e di sicurezza;

f) per quanto non espressamente indicato e disposto dalla presente legge si applicano i CAM.

PUNTO 2 - CRITERI TECNICI MINIMI PER IMPIANTI SPECIFICI

A) IMPIANTI SPORTIVI DI OLTRE 5000 POSTI A SEDERE

Per questa tipologia di impianti non si applicano le disposizioni di cui al presente allegato A, punto 1. Resta comunque necessario lo spegnimento dell'impianto di illuminazione ad ultimazione delle attività e la dimostrazione di avere adottato in fase progettuale adeguate tecnologie e soluzioni per minimizzare l'impatto ambientale.

B) IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MONUMENTI DI RILIEVO STORICO O ARTISTICO

Per gli impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico, è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto nei seguenti casi:

1) se ne è previsto lo spegnimento entro le ore 24;

2) se la luminanza media mantenuta sulla superficie interessata è inferiore a 2 candele al metro quadrato (cd/m2), oppure in alternativa se l'illuminamento medio mantenuto della superficie da illuminare non è superiore a 15 lux (lx);

3) se il flusso verso l'alto, non intercettato dalla sagoma, non supera il 10 per cento di quello nominale che fuoriesce dall'impianto nel suo complesso.

C) IMPIANTI DI MODESTA ENTITÀ, PUBBLICI O PRIVATI ANCHE RESIDENZIALI

Per gli impianti di modesta entità, come definiti dall'articolo 2, comma 3 bis non è previsto l'obbligo del progetto illuminotecnico, ma la sola dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice.