Disegno di legge regionale n. 67 licenziato il 17 dicembre 2014
"Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale".

Sommario:            

Art. 1. 
(Pagamenti centralizzati dei fornitori delle aziende sanitarie regionali)
1. 
Al fine di migliorare la tempestività del pagamento dei fornitori, di uniformare i tempi di pagamento, di rendere trasparenti, anche ai fini del controllo, la gestione contabile e finanziaria delle aziende sanitarie regionali la Regione Piemonte, a valere sulle somme trasferite dallo Stato a titolo di fondo sanitario nazionale destinato alle aziende medesime, è autorizzata ad attivare azioni volte a realizzare il pagamento centralizzato dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizi, sia pubblici che privati, delle aziende sanitarie regionali, avvalendosi della società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A.
2. 
Le modalità di attuazione delle azioni di cui al comma 1 sono deliberate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. 
La Giunta regionale, decorso un anno dall'approvazione della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente i risultati raggiunti dall'applicazione del comma 1.
Art. 2. 
(Attribuzione in uso gratuito o a canone agevolato di immobili regionali)
1. 
Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per le finalità istituzionali di queste ultime. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.
2. 
Gli immobili di proprietà regionale possono altresì essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nonchè in favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative, ai fini della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale e culturale. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico dei soggetti utilizzatori.
3. 
Con apposito regolamento regionale sono disciplinate le modalità di attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 e l'ammontare dei relativi canoni.
Art. 3. 
(Alienazione del patrimonio regionale)
1. 
La Regione, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, anche finalizzata a non aumentare la tassazione nei confronti dei cittadini piemontesi, dispone la pubblicazione di bandi di alienazione del patrimonio regionale.
Art. 4. 
(Affidamenti onerosi di proprietà regionale)
1. 
La Regione, anche al fine di qualificare il proprio patrimonio, quello degli enti parco e delle società partecipate, procede alla pubblicazione di bandi che prevedono affidamenti onerosi per un periodo fra i dieci e i sessanta anni.
2. 
Gli affidamenti di cui al comma 1 possono prevedere interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al recupero del patrimonio non utilizzato a fronte di una riduzione del canone.
Art. 5. 
(Permuta di beni immobili regionali)
1. 
Al fine di ridurre i costi gestionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la dismissione di beni immobili non più funzionali all'attività istituzionale mediante permuta con immobili attualmente utilizzati in regime di locazione previa contestuale risoluzione consensuale del contratto in essere.
Art. 6. 
(Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche)
1. 
La Regione, al fine di garantire il massimo utilizzo delle aree industriali in totale o parziale proprietà pubblica, promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un censimento di tali aree.
2. 
La Regione, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo piemontese, prevede modalità di locazione agevolata delle aree di cui al comma 1.
Art. 7. 
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie regionali)
1. 
Al fine di valorizzare il patrimonio regionale di proprietà delle aziende sanitarie regionali le stesse procedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione degli immobili di proprietà non utilizzati per la diretta erogazione di servizi sanitari, al fine della successiva alienazione dei medesimi.
2. 
I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell'edilizia sanitaria tramite programmi definiti dalla Giunta regionale.
Art. 8. 
(Norme in materia di razionalizzazione dei costi di personale)
1. 
Stante l'attuale situazione economico-finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale anche dirigente la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali nonché le aziende sanitarie locali limitatamente all'area amministrativa, nell'adottare piani di razionalizzazione e contenimento dei costi, possono avvalersi per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all' articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , all' articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all' articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 .
2. 
L' articolo 14 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è abrogato.
Art. 9. 
(Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. Razionalizzazione delle società partecipate dirette e indirette)
1. 
Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.
2. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.
3. 
La Giunta regionale provvede altresì ad elaborare le proposte necessarie alla riunificazione delle due società.
Art. 10. 
(Disposizioni in ordine al personale delle società partecipate)
1. 
Gli enti, le agenzie, i consorzi, le società direttamente partecipate o partecipate tramite Finpiemonte s.p.a. o Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza procedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approvare programmi di riduzione del personale.
2. 
Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, salvo documentate necessità.
3. 
La spesa per consulenze e incarichi professionali sostenuta dai soggetti di cui al comma 1 deve essere inferiore all'80 per cento rispetto a quanto speso nell'anno 2012.
Art. 11. 
(Alienazione del patrimonio di società partecipate)
1. 
La Giunta regionale dà mandato a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. di provvedere alla vendita del patrimonio delle società partecipate.
Art. 12. 
(Disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili)
1. 
Al fine di favorire ed accelerare l'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, le previsioni di cui al secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) sono anticipate all'esercizio 2014.
Art. 13. 
(Riorganizzazione delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 )
1. 
Il Direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale provvede entro il 30 giugno 2015, tramite le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente, alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di strutture organizzative dell'Agenzia finalizzate al conseguimento di ulteriori riduzioni della spesa.
2. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è aggiunta la seguente: "
e bis)
contenimento della spesa pubblica e rispetto dei costi standard per tipologia di prestazione.
".
3. 
L' articolo 10 della l.r. 60/1995 , è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Strutture periferiche)
1.
L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita da un numero massimo di quattro dipartimenti e dai rispettivi servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.
2.
A ciascun Dipartimento è preposto un Direttore nominato dal Direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.
3.
L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, sentite le province.
".
4. 
Ogni riferimento ai dipartimenti provinciali o sub-provinciali nell'ambito della l.r. 60/1995 deve intendersi rivolto ai dipartimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo.
Art. 14. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), sono aggiunti i seguenti: "
4 bis.
L'elaborazione degli standard formativi regionali può essere supportata da gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche per gli standard, disciplinate dalla Giunta regionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organismi ed in deroga a quanto stabilito all' articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è prevista la possibilità di corrispondere un gettone di presenza ricompreso nei limiti di cui all' articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
4 ter.
La disposizione di cui al comma 4 bis può trovare applicazione a far data dall'entrata in vigore dell' articolo 9 della l.r. 8/2013 .
".
Art. 15. 
(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000 , n.
1) 
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2000, n, 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è sostituito dal seguente: "
3.
Gli enti locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità.
".
2. 
All'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 , dopo le parole: "
d'intesa con gli enti locali
", sono inserite le seguenti: "
, aggregati nel Consorzio di cui all'articolo 8
".
3. 
Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 , le parole: "
Per l'acquisizione dell'intesa
", sono sostituite dalle seguenti: "
Acquisita l'intesa
".
4. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2000 , è inserito il seguente: "
1 bis.
Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione.
".
5. 
La rubrica dell' articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente: "
Agenzia della mobilità piemontese
".
6. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 le parole: "
metropolitano torinese
", sono sostituite dalle seguenti: "
regionale
" e le parole: "
entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
" sono soppresse.
7. 
Al comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 , le parole: "
Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale
" sono sostituite da: "
Agenzia della mobilità piemontese
" ed è aggiunto, al termine del comma, il seguente periodo: "
Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro.
".
8. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente: "
1ter.
Tale consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilita' piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non gia' soggetti di delega ai sensi della presente legge
".
9. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 , le parole: "
relative all'ambito metropolitano
", sono soppresse e sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti: "
Il consorzio è altresì la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5
".
10. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
2 bis.
Si intende con programmazione non solamente la pianificazione degli itinerari delle varie linee di trasporto pubblico, bensì anche il numero di corse giornaliere per ciascuna linea e gli orari delle stesse.
".
12. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 dopo le parole "
la regione d'intesa con le province e di comuni direttamente coinvolti
", sono aggiunte le seguenti "
aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilita' piemontese
".
13. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 , le parole: "
e degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea
", sono soppresse.
14. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
4.
In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'articolo 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge.
".
15. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 dopo le parole: "
relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale
", sono inserite le seguenti: "
e per l'arredo di linea
".
16. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
L'Agenzia della Mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, come introdotto dalla presente legge, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.
".
17. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Al fine d'incrementare l'utenza e rendere più facilmente consultabile la disponibilita' di servizio pubblico, viene istituito un portale internet di infomobilita' dove verificare i servizi disponibili in un determinato momento e poter pianificare un itinerario a livello regionale, con dettaglio di costi e tempi di percorrenza.
".
18. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
4 bis.
Sono previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, dove avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio nell'apporto di correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio.
".
20. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2000 , sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro il 30 giugno 2015 non abbiano aderito al Consorzio di cui all'articolo 8.
1 ter.
La possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto attraverso una programmazione coordinata costituisce una linea guida della programmazione stessa. Le variazioni di orari o modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall'Agenzia per la mobilità piemontese, previa consultazione di tutti i soggetti consorziati interessati dal servizio stesso.
".
21. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000 , le parole: "
agli enti locali
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia della mobilità piemontese
".
22. 
Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
3.
Le risorse di cui ai capitoli previsti al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1,2 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.
".
Art. 16. 
1. 
L' articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
Art. 40 quater.
(Pareri obbligatori)
1.
Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
2.
Il parere sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3.
Il parere sul progetto di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto stesso alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
4.
La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.
5.
I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.
".
Art. 17. 
(Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie)
1. 
Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
2. 
La Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1 allo scopo di non pregiudicare i servizi erogati e di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative prescelte dalle aziende aderenti a seguito della soppressione del consorzio stesso,.
3. 
Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.
4. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi si fa fronte mediante riduzione dell'UPB DB09011.
Art. 18. 
(Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 e disposizioni transitorie)
1. 
L' articolo 1, comma 2 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 ( Legge 4 maggio 1983, n. 184 , così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 . Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali), è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione assicura, altresì, in attuazione dell' articolo 39 bis, comma 2 della l. 184/1983 , l'istituzione del servizio per l'adozione internazionale con i requisiti di cui all'articolo 39 ter della medesima legge, attraverso le modalità organizzative e di funzionamento che saranno definite dalla Giunta regionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
".
2. 
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della l.r. 30/2001 sono abrogati.
3. 
In via transitoria, l'Agenzia Regionale per le Adozioni internazionali (ARAI) mantiene la propria attività, ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale dipendente e le collaborazioni a vario titolo in atto al 31 dicembre 2014. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 settembre 2015.
4. 
A decorrere dal 1° ottobre 2015, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'ARAI, al fine di definire le procedure in essere ed i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, di effettuare la ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle funzioni svolte dall'Agenzia e di proporre un piano per l'assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'Agenzia, per il trasferimento del personale dipendente e per la chiusura delle attività non compatibili.
5. 
La gestione liquidatoria ha durata massima di diciotto mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'ARAI e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all' articolo 1, comma 2 della l.r. 30/2001 , come modificato dalla presente legge.
6. 
Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con CCNL comparto Regione/Enti locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito tramite mobilità da altri enti del medesimo comparto, rientra nella dotazione organica della Regione, nei limiti dei posti disponibili, dalla data del trasferimento delle funzioni, secondo quanto previsto con il provvedimento di cui all' articolo 1, comma 2 della l.r. 30/2001 , come modificato dalla presente legge.
Art. 19. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), sono aggiunti i seguenti: "
3 bis.
Le entrate derivanti dalle sopratasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nell'UPB DB0902, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB DB11111 al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.
3 ter.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.
".
Art. 20. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente: "
1 bis.
Il Piano socio-sanitario regionale prevede inoltre il coinvolgimento, nell'ambito della riorganizzazione degli immobili di edilizia sanitaria della rete ospedaliera, anche di soggetti e capitali privati attraverso il ricorso al project financing, al leasing in costruendo, alla concessione d'uso o ad altre forme di finanziamento compatibili con l'attività della pubblica amministrazione.
"
Art. 21. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
2.
Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, con contratto di lavoro di diritto privato a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.
".
Art. 22. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole: "
31 dicembre 2014
", sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2015
".