Disegno di legge regionale n. 66 licenziato il 16 dicembre 2014
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria".

Art. 1. 
(Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1. 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a) 
per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b) 
per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c) 
per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,52 per cento;
d) 
per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 2,09 per cento;
e) 
per i redditi oltre 75.000,00 euro: 2,10 per cento.
2. 
Le aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale; in caso di modifica di quest'ultimi le maggiorazioni previste nel comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.
Art. 2. 
(Rideterminazione degli importi della tassa automobilistica)
1. 
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2015 e relativi ai periodi posteriori a tale data gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore ai 100 kw sono aumentati del 10 per cento.
Art. 3. 
(Contributi impianti termici)
1. 
Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ), i responsabili degli impianti termici dovranno a far data dal 1° marzo 2015 corrispondere un contributo secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
2. 
Le caratteristiche del contributo e le modalità di versamento sono disciplinate con successiva deliberazione della Giunta regionale in funzione della potenza degli impianti.
3. 
La deliberazione di cui al comma 2, al fine di perseguire la massima trasparenza nei confronti degli utenti finali, deve contenere le tariffe di riferimento per le operazioni di controllo delle caldaie in relazione alla potenza, valutando altresì l'identificazione di una tariffa calmierata per gli immobili dotati di 2 o più generatori di calore. Tali tariffe devono essere consultabili sul sito Sistemapiemonte - Catasto degli Impianti Termici (CIT), e riportate in apposita tabella nel modello di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica..
4. 
Nel nuovo modello di libretto, la predisposizione e compilazione del documento deve avvenire senza alcun onere economico per l'utente, come previsto dalla legge.
5. 
La Regione Piemonte svilupperà un'idonea campagna informativa mirata alla pubblicizzazione degli obblighi presenti in materia di ispezioni sugli impianti termici sul territorio regionale.
Art. 4. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente: "
2.
Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua volta a:
a)
incentivare un uso razionale della risorsa idrica;
b)
conseguire, in applicazione del principio chi inquina paga, un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.
".
Art. 5. 
(Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'adozione di un nuovo regolamento della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque), l'importo unitario del canone annuo per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione dell'energia è così determinato:
a) 
per l'uso energetico:
1) 
42,00 euro ogni chiloWatt di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 3.000;
2) 
40,00 euro ogni chiloWatt di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 220 e inferiore a kW 3.000;
3) 
37,00 euro ogni chiloWatt di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kW 20 e inferiore a kW 220;
4) 
28,50 euro ogni chiloWatt di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di concessione inferiore a kW 20;
b) 
per l'uso riqualificazione dell'energia:
1) 
euro 1,00 per ogni chiloWatt di potenza nominale di pompaggio.
Art. 6. 
(Norma finale)
1. 
Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
2. 
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, l'articolo 5 è abrogato.