Proposta di legge regionale n. 54 licenziata il 27 ottobre 2014
"Ulteriori norme di riduzione dei costi della politica: Eliminazione dell'indennità di carica".

Art. 1. 
(Riduzione costi politica)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di perseguire il principio di contenimento della spesa pubblica, dispone ulteriori norme di riduzione dei costi della politica, riducendo l'ammontare dell'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 2. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta) è sostituto dal seguente: "1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale si articola in: a) indennità di funzione; b) rimborso delle spese.".
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.