Disegno di legge regionale n. 48 licenziato il 24 novembre 2014
"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e disposizioni finanziarie".

Art. 1. 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Slittamenti agli anni 2015-2016)
1. 
Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2015 e 2016 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 23 della l.r. 7/2001 gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.
Art. 3. 
(Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)
1. 
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a 364.983.307,72 euro, come indicato al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013) e accertato secondo le modalità di calcolo di cui al comma 1 dell' articolo 33 della l.r. 7/2001 , è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2014/2016 secondo la seguente sequenza temporale: 36.498.330,78 euro nell'anno 2014, 95.000.000,00 euro nell'anno anno 2015 e 233.484.976,94 euro nell'anno anno 2016.
2. 
Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2014 , accertato in 2.655.935.445,67 euro, è riassorbito come indicato all'allegato C della presente legge.
3. 
La voce "Debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi" elencata all' allegato C deve consentire la reiscrizione dei debiti fuori bilancio, riferiti principalmente al settore sanitario, come definiti in sede di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.
Art. 4. 
(Finanziamento del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice)
1. 
Al fine di garantire la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà della Regione Piemonte sito in Torre Pellice e denominato "Palazzo del Ghiaccio", nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e nel biennio 2015-2016, si prevede di corrispondere al concessionario del servizio, individuato ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.), un contributo annuo pari a 300.000,00 euro nell'UPB DB18111 (Cultura, Turismo e Sport Sport Titolo 1: Spese correnti) alla cui copertura si fa fronte con le risorse della medesima UPB.
Art. 5. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) la parola: "
quadriennale
" è sostituita dalla seguente: "
quinquennale
".
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.