Art. 14.
1.
La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:
a)
i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della PLV nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4;
b)
i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 5 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;
c)
le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
d)
i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;
e)
i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 9;
f)
le modalità e i criteri omogenei di classificazione nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 1720/2013 e con il decreto 5964/2014;
g)
i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;
h)
il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.
2.
Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a)
i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;
b)
le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 6.