Disegno di legge regionale n. 342 licenziato il 20 febbraio 2019
"Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"

Capo I 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 19.059.636.154,68 euro e di cassa per 18.564.406.511,37 euro, e spese di competenza per 19.059.636.154,68 euro e di cassa per euro 18.564.406.511,37, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 18.240.099.468,54 euro e spese di competenza per 18.240.099.468,54 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 17.955.649.555,51 euro e spese di competenza per 17.955.649.555,51 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3).
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanzio 2019-2021 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
Fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;
d) 
Fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari ai sensi del d. lgs 118/2011 ;
e) 
Fondo di riequilibrio finanziario ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015");
f) 
Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali ai sensi dell' articolo 11 della Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie);
g) 
Fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali ai sensi dell' articolo 13 della Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019);
h) 
Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive ai sensi della Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) e della Legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive).
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Sostituzione allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n, 7 )
1. 
L'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 7. 
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , per un totale di euro 465.077.910,84:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 367.836.616,84;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2018 per un importo pari a euro 49.427.853,26;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014"), per un importo pari a euro 1.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 15.100.000,00;
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 31.713.440,74.
2. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritti per l'esercizio 2019, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un totale di euro 4.209.235.336,27:
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione Piemonte, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 2.229.194.840,92;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 per contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015"), come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale 2018 del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 nonché dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
3. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono iscritte per l'esercizio 2019 le seguenti voci di spesa, in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, ai sensi dell' articolo 42 del d.lgs. 118/2011 , per un totale di euro 114.546,674,87:
a) 
vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 16.407.653,42;
b) 
vincoli derivanti da trasferimenti per euro 98.139.021,45.
4. 
In applicazione dell' articolo 1, comma 898 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, nei limiti indicati nell'allegato B.
5. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 8. 
(Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. 
A decorrere dall'esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall' articolo 24, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Città metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 4.000.000,00 e in euro 2.000.000,00 da iscrivere nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 9. 
(Copertura finanziaria della legge regionale 1/2019 e della legge regionale 2/2019 )
1. 
Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 112 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 1 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 2 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 4 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 5 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 6 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 7 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 111, comma 7 si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria) agli oneri di cui all'articolo 12 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 10. 
(Manufacturing Technology competence Center - MTCC)
1. 
La Regione promuove in collaborazione con il Politecnico di Torino e con gli altri soggetti pubblici interessati la realizzazione di un centro denominato Manufacturing Technology competence Center (MTCC) per il trasferimento tecnologico e l'innovazione dal sistema della ricerca al sistema produttivo destinato a ospitare infrastrutture di ricerca, attività di ricerca collaborativa tra imprese e centri di ricerca, dimostratori tecnologici, formazione professionalizzante e continua e altre iniziative connesse, nonché di un centro denominato Piattaforma aerospazio destinato a ospitare analoghe attività e iniziative rivolte alle imprese, in particolare piccole e medie imprese, del settore aerospazio.
2. 
La Giunta regionale disciplina le modalità attuative per assicurare il coordinamento delle azioni e gli strumenti per definire i compiti riconducibili alla responsabilità delle singole Parti.
3. 
Le attività ed i costi ammissibili finanziati dalla Regione riguardano l'edificazione della struttura, la realizzazione di spazi tecnologicamente attrezzati nonché l'acquisizione di attrezzature di ricerca.
4. 
Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a complessivi euro 30.000.000,00 di cui 1.000.000,00 per l'anno 2019, 12.000.000,00 per l'anno 2020 e 17.000.000,00 per l'anno 2021.
Capo II 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 11. 
(Modifiche all'articolo 5 della
1. 
r. 9/2007) 1. Dopo il comma 3, dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è inserito il seguente comma: "
3 bis.
Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis.
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 11 dell'articolo 36 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
11.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con le risorse già stanziate nel bilancio regionale e allocate nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) titolo 1 (Spesa corrente) che sono trasferite nel fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, allocato nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16.02 (Caccia e pesca) titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ripartendo annualmente, a cura della struttura competente in materia di agricoltura, le relative risorse finanziarie a favore delle province e della Città Metropolitana di Torino.
".
Art. 13. 
1. 
Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole: "
e gli enti di gestione delle aree protette
" sono soppresse.
Art. 14. 
1. 
L'allegato B di cui all' articolo 16, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 - Programma operativo della Regione Piemonte, è sostituito dall'allegato C alla presente legge.
Art. 15. 
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020) è abrogato.
Art. 16. 
1. 
L' articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è abrogato.
Art. 17. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A 

Sostituzione allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n, 7 ( Articolo 6 )

Allegato B 

Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018 ( Articolo 7 )

Allegato C 

Sostituzione allegato B alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 - Programma operativo della Regione Piemonte ( Articolo 14 )

Allegato 1 

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( Articolo 2 )

Allegato 2 

Prospetto delle spese di bilancio per titoli e per missioni, programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( Articolo 2 )

Allegato 3 

Quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli ( Articolo 2)