Disegno di legge regionale n. 332 licenziato il 21 marzo 2019
"Disposizioni in materia di valorizzazione e di sviluppo della montagna"

Sommario:            

Titolo I. 
Disposizioni generali
Capo I. 
Norme generali
Art. 1. 
(Principi generali e finalità)
1. 
La Regione, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e dell' articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.
2. 
La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversità, della protezione dell'ecosistema, della sicurezza idrogeologica.
Art. 2. 
(Oggetto)
1. 
In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 la presente legge individua:
a) 
le funzioni attribuite dalla Regione alle unioni montane;
b) 
gli strumenti per lo sviluppo sociale ed economico delle unioni montane;
c) 
le disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo sociale ed economico delle zone montane.
Titolo II. 
Nuove norme in materia di montagna
Capo I. 
Unioni montane
Art. 3. 
(Unioni montane)
1. 
La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate nel presente Titolo.
2. 
Si definisce montana l'unione dei comuni costituita in prevalenza da comuni montani.
3. 
La Regione, al fine di conseguire il più ampio raccordo ed integrazione tra i diversi ambiti nei quali si attuano lo sviluppo e la valorizzazione della montagna, adegua la propria struttura organizzativa in funzione del perseguimento di tale obiettivo.
Capo II. 
Funzioni delle unioni montane e norme per l'esercizio associato
Art. 4. 
(Funzioni delle unioni montane)
1. 
Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. 
Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1:
a) 
gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali al fine di garantire continuità nelle fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
b) 
organizzano e amministrano nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
c) 
promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario per il recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
d) 
riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
e) 
promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
3. 
Le unioni montane concorrono altresì:
a) 
alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
b) 
alla difesa dalle valanghe;
c) 
al mantenimento dei servizi essenziali;
d) 
a promuovere le attività economiche tra cui il turismo, l'artigianato e le produzioni tipiche delle aree montane;
e) 
allo sviluppo dei servizi digitali.
4. 
Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell'allegato A e delle disposizioni di cui al Capo IV. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
Art. 5. 
(Attribuzione ed esercizio delle funzioni)
1. 
Le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono attribuite:
a) 
alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte, di cui all' articolo 8, comma 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
b) 
ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane, i quali hanno l'obbligo di esercitarle in convenzione con un'unione montana di cui alla lettera a) appartenente al medesimo ambito territoriale ottimale, in modo da assicurare la contiguità territoriale.
2. 
Per i comuni di cui al comma 1, lettera b) per i quali alla data del 31 dicembre 2019 non siano stipulate le convenzioni e per i comuni che non hanno attivato una convenzione o non aderiscono ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, le funzioni sono avocate dalla Regione che le esercita in convenzione con un'unione montana dell'ambito territoriale ottimale in cui ricade il territorio del comune interessato.
Art. 6. 
(Conferenza dei presidenti)
1. 
E' costituita la Conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Fanno parte della Conferenza i Presidenti delle unioni montane e vi partecipa l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM) Piemonte.
2. 
La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.
3. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della Conferenza.
Capo III. 
Strumenti per lo sviluppo socio-economico delle zone montane
Art. 7. 
(Programma annuale di attuazione per la montagna)
1. 
Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.
2. 
Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino, concordati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 ( Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), individua, in coerenza con le finalità della presente legge:
a) 
gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
b) 
le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
c) 
le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
d) 
le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
e) 
il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia.
3. 
Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.
4. 
Le unioni montane, nell'adeguarsi alla programmazione regionale, predispongono annualmente i piani strategici, che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale agli interventi, e li trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 8. 
(Osservatorio regionale sulla montagna)
1. 
La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese e delle aree marginali.
2. 
A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano e di aree considerate marginali, nonché quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.
3. 
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, è istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, presso la Direzione regionale competente, con provvedimento di Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 
La partecipazione alle attività dell'Osservatorio di cui al comma 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. 
(Pianificazione strategica nella Città metropolitana di Torino)
1. 
In attuazione dell' articolo 4, comma 1 della l.r. 23/2015 , al fine di assicurare la coerenza tra le strategie locali e di area vasta, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle relazioni tra il territorio montano e le aree urbane, la Città metropolitana di Torino è consultata, con parere non vincolante, nella predisposizione dei piani strategici annuali di cui all'articolo 7, comma 4, delle unioni montane presenti sul proprio territorio, tenuto conto degli elementi sovralocali delle stesse nel processo di formazione e aggiornamento del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale di cui alla l. 56/2014 , articolo 1, comma 44, lettere a) e b).
Art. 10. 
(Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna.
2. 
Le risorse del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 sono attribuite come segue:
a) 
una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 7;
b) 
una quota non superiore al 30 per cento è ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4;
c) 
una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.
3. 
I criteri per il riparto del fondo hanno come riferimento, per quanto riguarda la composizione delle unioni montane, la situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso. Le modifiche della composizione delle unioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. 
La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita attività di controllo e monitoraggio sull'impiego delle risorse attribuite alle unioni montane ai sensi del comma 2.
5. 
La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione del presente articolo e definisce:
a) 
la proporzione tra superficie del territorio montano e popolazione residente dedotta dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica nel penultimo anno precedente all'anno del riparto, per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera a), tra le unioni montane esistenti al 1 gennaio di ciascun anno;
b) 
eventuali criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio;
c) 
i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettera b);
d) 
i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi spettanti alle unioni montane ed altri soggetti o associazioni ai sensi del comma 2, lettera c);
e) 
i termini e le modalità per la rendicontazione da parte delle unioni montane delle risorse assegnate e per l'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio.
Art. 11. 
(Individuazione delle località abitate)
1. 
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 16 della l. 97/1994 , la Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione e all'aggiornamento quinquennale dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani.
Art. 12. 
(Compendio unico agricolo di montagna)
1. 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della legge 97/1994 , il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a) 
a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) 
a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 13. 
(Superficie minima indivisibile)
1. 
La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994 , rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 12.
2. 
Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle tipologie di coltivazione con parere vincolante della commissione consiliare competente.
Capo IV. 
Disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo socio-economico delle zone montane
Art. 14. 
(Obiettivi generali)
1. 
La Regione per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, oltre a quanto espressamente indicato nei successivi articoli del presente Capo IV, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni in ambito tecnologico (servizi televisivi, servizi scolastici, telefonia mobile, banda ultra larga), nel campo dei servizi alla popolazione montana (servizi sanitari, servizio postale, contrasto alla desertificazione commerciale), per il recupero e la riqualificazione dei borghi e dei centri storici e per lo sviluppo ecosostenibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno.
2. 
La Regione partecipa e concorre nel sostenere l'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, di quella macroregionale alpina e delle strategie transfrontaliere a livello europeo.
Art. 15. 
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)
1. 
Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.
2. 
La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all' articolo 17 della l. 97/1994 .
Art. 16. 
(Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. 
Le unioni montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:
a) 
apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) 
accordi di programma con enti pubblici;
c) 
eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi e degli alpeggi;
d) 
attuazione di quanto disposto dall' articolo 9, comma 3, della l. 97/1994 .
2. 
Le unioni montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi, nonché per fini di servizi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) 
manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) 
mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio.
3. 
Le unioni montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi.
4. 
Le unioni montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2 ai soggetti di cui all' articolo 17 della l. 97/1994 , nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.
5. 
La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.
6. 
La Regione promuove la gestione delle risorse pastorali, anche attraverso la redazione dei piani pastorali, aziendali, comunali o sovracomunali.
7. 
La Regione promuove la gestione delle risorse idriche, anche attraverso la redazione di progetti di fiume che coinvolgano i bacini imbriferi.
Art. 17. 
(Promozione delle vocazioni produttive)
1. 
Al fine di favorire la multifunzionalità delle imprese agricole, le unioni montane stipulano contratti di collaborazione, di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ), con gli imprenditori agricoli per:
a) 
la promozione delle vocazioni produttive del territorio;
b) 
la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;
c) 
la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.
Art. 18. 
(Difesa delle valanghe)
1. 
Le unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono Commissioni Locali Valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato (centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico).
2. 
Le CLV svolgono l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dalla struttura regionale competente, col supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte. Le modalità per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle CLV sono definite con regolamento della Giunta regionale.
Art. 19. 
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)
1. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. 
Le unioni montane definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
Art. 20. 
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)
1. 
La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico del territorio.
2. 
La Regione a tal fine promuove il sostegno agli ecomusei e ai centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).
3. 
La Regione promuove le identità culturali di espressione delle lingue minoritarie.
4. 
La Regione promuove, altresì, iniziative tese a rendere sinergiche le politiche culturali favorendo servizi e attività di musei regionali ed enti del settore.
Art. 21. 
(Turismo sostenibile in ambiente montano)
1. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. 
Le unioni montane in forma singola o associata pianificano, ed organizzano nel rispetto degli indirizzi della Regione, lo sviluppo turistico e la fruizione estiva ed invernale del territorio montano. In tale ambito le unioni montane concorrono alla pianificazione e alla valorizzazione della rete del patrimonio escursionistico del Piemonte di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).
3. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le unioni montane promuovono lo sviluppo del turismo sostenibile ed il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate, mediante il sostegno alla realizzazione di progetti ed iniziative tesi a favorire la fruizione turistica a ridotto impatto ambientale del territorio, la riqualificazione dei borghi alpini per migliorarne l'attrattività turistica, la pluriattività delle aziende agricole orientata a fornire servizi di accoglienza e di informazione in campo turistico, a mantenere la funzionalità delle infrastrutture escursionistiche per la fruizione estiva ed invernale, a valorizzare attraverso la fruizione turistica le produzioni agricole tipiche del territorio rurale.
4. 
Le unioni montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.
5. 
A tal fine la Regione individua le caratteristiche del turismo sostenibile nella montagna piemontese e definisce:
a) 
gli strumenti e modalità di pianificazione della fruizione turistica del territorio rurale montano;
b) 
gli indicatori per valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti turistici dei comuni montani;
c) 
gli indicatori di ruralità dei territori montani;
d) 
i criteri di assegnazione delle risorse economiche alle unioni montane per il sostegno agli investimenti nel settore del turismo rurale.
Art. 22. 
(Turismo sportivo in territorio montano)
1. 
La Regione riconosce il valore economico, sociale, culturale, formativo ed educativo del turismo e dell'attività motoria e sportiva in territorio montano, quali strumenti di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico degli individui, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità ospitante, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente montano.
2. 
Nell'ambito del programma annuale della montagna di cui all'articolo 7 possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, attraverso l'attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:
a) 
favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
b) 
promuovere la conoscenza del territorio con funzione educativa, sociale e culturale;
c) 
incentivare l'animazione, l'utilizzo e la vivibilità degli spazi aperti, dei parchi e degli spazi verdi.
Art. 23. 
(Servizi essenziali)
1. 
La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici e socio assistenziali. A tal fine, per il tramite delle unioni montane, la Regione attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento.
2. 
La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali. In tale ambito saranno sostenute le soluzioni aventi un carattere innovativo ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La Regione, inoltre, si fa parte attiva affinché nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarità e la particolarità dei territori montani e rurali svantaggiati.
Art. 24. 
(Trasporti)
1. 
Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. 
Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità alle persone con disabilità ed agli anziani.
3. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio.
Art. 25. 
(Sviluppo dei servizi digitali)
1. 
Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga approvata con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015.
2. 
La Regione, nell'ambito della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità del servizio reso agli utenti finali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia.
3. 
La Regione provvede affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'attività amministrativa, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese.
4. 
La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento nei comuni montani di attività e di servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 97/1994 .
Art. 26. 
(Accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile)
1. 
Al fine di ridurre il divario digitale (digital divide) e aumentare le opportunità per coloro che risiedono nei comuni montani, la Regione contribuisce all'attivazione di nuovi sistemi per limitare la distanza tecnologica tra le zone alpine e appenniniche e quelle urbane.
2. 
Al fine di potenziare i servizi postali, la Regione prevede che le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possono essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
Art. 27. 
(Recupero dei borghi alpini e appenninici)
1. 
La Regione favorisce il recupero e la rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici mediante le risorse derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea e dalle risorse statali e regionali.
2. 
Il recupero e la rivitalizzazione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) 
il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
b) 
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici;
c) 
la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;
d) 
il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;
e) 
la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
f) 
il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
g) 
la creazione di nuove imprese e botteghe multifunzionali nei borghi;
h) 
la riduzione del consumo di suolo e della desertificazione commerciale nelle zone montane.
Art. 28. 
(Valorizzazione delle risorse energetiche locali)
1. 
Nell'ambito del programma annuale di attuazione per la montagna, la Regione, in collaborazione con le unioni montane e sulla base di altri piani e programmi approvati dai singoli settori regionali competenti, effettua una ricognizione del territorio, estesa almeno al singolo ambito ottimale, con l'obiettivo di identificare lo stato di sfruttamento delle risorse energetiche locali e il potenziale ancora disponibile.
2. 
In un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, la Regione promuove gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di uso razionale dell'energia, nell'ambito di un corretto sviluppo delle filiere locali nel contesto montano.
3. 
Gli interventi di cui al comma 2, qualora promossi dalle unioni montane o da esse partecipati, e funzionali a garantire significativi vantaggi per le comunità locali, possono essere incentivati mediante apposite risorse stanziate nell'ambito del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.
Art. 29. 
(Green communities, cooperative di comunità , comunità energetiche)
1. 
La Regione sostiene la realizzazione, sul territorio montano, di green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche che sappiano valorizzare in modo integrato e sostenibile il proprio patrimonio socio-culturale, economico, ambientale ed energetico, anche avvalendosi dell'ausilio delle nuove tecnologie abilitanti quali la Banda Ultra Larga.
2. 
Mediante apposite risorse stanziate nell'ambito del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8, la Regione può sostenere la realizzazione, a cura dell'unione montana, di un piano di sviluppo sostenibile a livello vallivo e l'eventuale messa in opera degli interventi in esso previsti.
Art. 30. 
(Incentivi per insediamenti nelle zone montane)
1. 
Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.
Titolo III. 
Associazioni degli Enti locali
Art. 31. 
(Associazioni rappresentative delle Autonomie locali)
1. 
La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni rappresentative delle Autonomie locali di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) nell'attuazione della presente legge.
2. 
A tale scopo, la Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico amministrativa e tecnica, nonché di sviluppo socio-economico, presentati dalle Associazioni delle Autonomie locali di cui al comma 1 al fine di favorire l'attuazione della presente legge.
3. 
La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione Autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.
Art. 32. 
(Modifica alla l.r. n. 11/2012 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. n. 11/2012 dopo la lettera g) è inserita la seguente: "
g bis)
regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non può essere inferiore a cinque anni.
".
Titolo IV. 
Disposizioni finali
Art. 33. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);
b) 
l' articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
c) 
l' articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale).
Art. 34. 
(Disposizioni finanziarie).
1. 
Agli oneri per la costituzione del fondo regionale per la montagna quantificati in euro 10.498.946,48 per l'anno 2019 e in euro 11.930.621,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 ((Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nelle medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Agli oneri per i servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, quantificati in euro 528.000,00 per l'anno 2019 e in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nelle medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
3. 
Agli oneri per l'incentivazione alle Associazioni rappresentative delle Autonomie locali, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato: "Contributi per progetti delle Associazioni delle Autonomie locali", nella missione 18 ( relazione con le altre Autonomie locali territoriali ), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali ) del bilancio di previsione 2019-2021 si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima missione, programma e titolo del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Allegato A 

( Articolo 4 )