Disegno di legge regionale n. 328 licenziato il 06 dicembre 2018
"Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie".

Sommario:            

Art. 1. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui alla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) sono autorizzati gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato A, ai sensi degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2017)
1. 
In base all' articolo 7, comma 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2017 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 87/2018/SRCPIE/PARI del 20 luglio 2018, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.837.701.190,19.
2. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 4 della l.r. 14/2018 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.930.540.919,68, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.
Art. 3. 
(Accantonamenti a fondi)
1. 
Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all' articolo 8 della l.r. 4/2018 , in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2017, sono aggiornati sulla base dell' articolo 7, comma 2 della l.r. 14/2018 al valore complessivo di euro 4.968.592.557,88, così composto:
a) 
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2017 derivante da riaccertamento straordinario dei residui per un importo pari a euro 324.662.324,49;
b) 
fondo per l'iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2017 per un importo pari a euro 64.182.981,69;
c) 
fondo vincolato per la copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014"), per un importo pari a euro 13.000.000,00;
d) 
fondo rischi contenzioso per un importo pari a euro 95.489.179,69, di cui euro 61.629.007,35 per sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 21.358.940,47 per la transazione fra Agenzia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A., relativa agli importi dovuti a GTT al 31.12.2017 per la gestione dei servizi di TPL, euro 12.501.231,87 per far fronte ad oneri potenziali derivanti da vertenze per fare fronte a rischi derivanti da controversie che si sono prospettate nel corso dell'anno 2017;
e) 
altri accantonamenti per un importo pari a euro 43.713.440,74, di cui euro 41.213.440,74 per il fondo garanzie fidejussorie rilasciate ed euro 2.500.000,00 per gli oneri dovuti al rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali;
f) 
fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e rifinanziamenti per un importo pari a euro 4.427.544.721,27, di cui euro 2.447.504.225,61 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2016"), euro 1.761.731.110,35 derivanti dai contratti stipulati dal Commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 come previsto dall' articolo 1, comma 701 della legge 208/2015 , euro 218.309.385,31 per la quota di ripiano annuale disavanzo derivante dall'iscrizione dei fondi vincolati da anticipazioni di liquidità.
2. 
Nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, gli importi iscritti all' articolo 8 della l.r. 14/2018 in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2017, sono aggiornati sulla base dell' articolo 7, comma 3 della l.r. 14/2018 al valore complessivo di euro 124.247.171,61, così composto:
a) 
vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 61.494.362,28, di cui:
1) 
euro 40.236.793,52 per reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate nel periodo 2014-2017 dal POR FESR 2014-2020 e dal POR FSE;
2) 
euro 17.030.790,35 per oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31 dicembre 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, ai sensi dell' articolo11, comma 6, lettera j, del d.lgs. 118/2011 ;
3) 
euro 4.226.778,41 per trattamento accessorio del personale dirigente.
b) 
vincoli derivanti da trasferimenti per euro 62.752.809,33, di cui:
1) 
euro 53.819.194,96 per debiti fuori bilancio derivanti da iscrizione di spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti, nonché per obbligazioni pregresse esigibili a partire dall'esercizio 2018;
2) 
euro 7.094.697,61 per importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri;
3) 
euro 1.838.916,76 per reiscrizione della parte residua del risultato di amministrazione 2016 relativa a spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate nell'esercizio 2017.
3. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'allegato B alla presente legge.
Art. 4. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2017)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono aggiornati in conformità ai corrispondenti dati di fine esercizio definiti dalla l.r. 14/2018 .
Art. 5. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 165.910.479,88 in conformità con quanto disposto dall' articolo 6 della l.r. 14/2018 .
Art. 6. 
(Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della l.r. 4/2018 è integrato dal capitolo 168709.
Art. 7. 
(Recupero basilica superiore del Santuario di Oropa)
1. 
Al fine di sostenere i lavori di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del Santuario di Oropa, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) titolo 2 (spese in conto capitale) uno stanziamento nell'esercizio 2018 pari a euro 410.000,00 nel 2019 pari a euro 240.000,000 e nel 2020 pari a euro 200.000,00 da erogare alla Amministrazione Santuario di Oropa.
Art. 8. 
(Finanziamento del Programma Attuativo regionale FSC 2014-2020)
1. 
Nell'ambito del Programma attuativo regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR -FSC) è adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie assegnate al Piemonte in qualità di autorità di gestione ovvero di organismo intermedio, relativo al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, riportato nell'allegato C alla presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie in materia di personale regionale)
1. 
Al fine di completare il processo di progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito alla Regione ed in attuazione delle disposizioni di cui al Capo VI della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 4 dicembre 2018, fermi restando i vincoli ed i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali per la quantificazione delle risorse da destinare al trattamento economico del personale regionale, le risorse, già fissate dall' art. 8 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) e dall' articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011), sono rideterminate per l'anno 2018 in euro 47.822.000,00, da destinare al trattamento accessorio del personale del comparto della Regione, ed in euro 11.780.000,00, da destinare alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, ivi compresi i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. 
Le risorse come rideterminate ai sensi del comma 1 sono comprensive delle corrispondenti quote dei fondi delle risorse decentrate degli enti di provenienza del personale trasferito alla Regione e, a decorrere dall'anno 2019, possono essere oggetto degli eventuali adeguamenti conseguenti la definizione a regime del trattamento economico accessorio del personale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) nonché previsti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa in materia.
Art. 10. 
(Disposizioni per favorire l'estinzione delle Comunità montane)
1. 
Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle Comunità montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in deroga a quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) la somma complessiva di 400.000,00 euro a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2018 è destinata alle Comunità montane di cui all' articolo 24, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).
2. 
I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attività di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.
Art. 11. 
(Contributo straordinario all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia)
1. 
A seguito della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro n. 162/2018 è riconosciuto all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia un contributo straordinario pari all'importo del giudicato.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 172.233,04, cui si fa fronte con le risorse iscritte per l'anno 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo per spese impreviste di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con provvedimento amministrativo.
Art. 12. 
(Contributi per pronto intervento e ripristino evento alluvionale 2018)
1. 
Al fine di fronteggiare le emergenze ambientali ed il dissesto idrogeologico conseguenti all'evento alluvionale 2018, è stabilito un contributo pari a euro 4.000.000,00 per interventi di pronto intervento e di ripristino di danni causati ad immobili pubblici nonché per emergenze su edifici scolastici.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 11 (Soccorso civile) programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 13. 
(Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale del V.C.O)
1. 
Nell'ambito del protocollo di intesa per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico dell'Azienda Sanitaria Locale del V.C.O.", è stabilito un contributo per l'esercizio 2019 di 1.500.000,00 euro al Comune di Ornavasso per la realizzazione della viabilità di accesso all'area ove è prevista la costruzione del nuovo ospedale.
2. 
La Giunta è autorizzata a stipulare apposito Accordo di programma al fine di garantire condizioni di accessibilità diretta della relativa viabilità di collegamento con l'ospedale.
3. 
Il contributo di cui al comma 1 è iscritto nel Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 14. 
(Contributo straordinario per oneri connessi al SIN "Area critica di Casale Monferrato")
1. 
Per l'annualità 2018 è iscritto un contributo straordinario di 250.000,00 euro a favore del Comune di Casale Monferrato, in riferimento all'ambito del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Area critica di Casale Monferrato", per gli oneri assunti dallo stesso comune a supporto di 48 comuni interessati dal piano nazionale di bonifica, ivi compresa la presenza delle discariche, da iscrivere nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 15. 
(Contributo per implementazione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro regio di Torino)
1. 
Al fine di garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Teatro Regio di Torino, è stabilito un contributo di 1.000.000,00 di euro destinato all'implementazione del Fondo di dotazione, per il finanziamento di spese straordinarie per investimenti.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in apposito capitolo della missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 16. 
(Spese per noleggio mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico- forestale)
1. 
Ai fini di una efficace ed efficiente gestione dei mezzi in uso nei cantieri per le opere di manutenzione idraulica e idraulico-forestale è autorizzata la sottoscrizione di contratti quadriennali per il periodo 2019-2022.
2. 
La spesa prevista per gli esercizi 2019 e 2020 pari ad 460.320,00 euro annui, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione). E' altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) dei rispettivi bilanci.
Art. 17. 
(Spese per il servizio di spegnimento incendi nell'ambito del sistema regionale di protezione civile)
1. 
Ai fini della corretta programmazione del servizio di spegnimento incendi, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, è autorizzata la sottoscrizione di contratti quinquennali per il periodo 2020-2024.
2. 
La spesa prevista per l'esercizio 2020, pari ad euro 1.775.000,00, trova copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile). E' altresì autorizzata l'assunzione della medesima spesa annuale, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, nell'ambito missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile) dei relativi bilanci.
Art. 18. 
(Contratti di filiera e di distretto 2015-2020)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a presentare apposita manifestazione di interesse per assicurare la partecipazione della Regione Piemonte al cofinanziamento del IV bando inerente i contratti di filiera e di distretto di cui al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016.
2. 
Gli oneri derivanti dal cofinanziamento di cui al comma 1 sono complessivamente quantificati in 2.798.043,22 euro e trovano copertura tramite l'iscrizione di 100.000,00 euro sull'anno 2019 e di 698.043,22 euro sull'anno 2020, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). E' altresì autorizzata l'assunzione della spesa annuale di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, da iscriversi nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).
Art. 19. 
(Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale prevista dall' art. 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 )
1. 
L'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevista dall' articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è sospesa.
Art. 20. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), le parole "
per un importo massimo di euro 9.000.000,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
per un importo massimo di euro 19.000.000,00
".
Art. 21. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) è sostituito dal seguente: "
3.
Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.
".
Art. 22. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole: "
50 per cento
" sono inserite le seguenti: "
Spettano, altresì, alla Regione anche i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 5, nella misura del 50 per cento
".
Art. 23. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie), le parole "
pari a un valore massimo di euro 24.500.000,00
" sono sostituite dalla parola "
pluriennale
".
Art. 24. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è inserito il seguente: "
3 bis.
Con riferimento ai mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019, all'estinzione dei derivati in essere ovvero, in via residuale, alla realizzazione di investimenti..
".
Art. 25. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017) le parole: "
il cui valore complessivo è pari a euro 232.464.948,80
" sono sostituite dalle parole: "
il cui valore complessivo è pari a euro 124.247.171,61
".
Art. 26. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.