Disegno di legge regionale n. 286 licenziato il 07 marzo 2018
"Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020"

Sommario:            

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 19.738.525.517,85 euro e di cassa per 20.486.265.087,34 euro, e spese di competenza per 19.738.525.517,85 euro e di cassa per euro 20.486.265.087,34, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 18.574.493.087,35 euro e spese di competenza per 18.574.493.087,35 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati l e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 18.041.109.691,57 euro e spese di competenza per 18.041.109.691,57 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1) ;
b) 
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2) ;
c) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3) ;
d) 
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4) ;
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5) .
Art. 3. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 4. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
Fondo per far fronte ad oneri derivanti da potenziali contenziosi;
d) 
Fondo per l'accantonamento degli introiti derivanti da alienazioni immobiliari ( d. lgs 118/2011 );
e) 
Fondo di riequilibrio finanziario ( art. 1 della legge n. 190/2014 );
f) 
Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali ( art. 11 della l. r. 18/2017 );
g) 
Fondo per i contributi a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali ( art. 13 della l. r. 6/2017 );
h) 
Fondo rischi per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive ( l. r. n. 93/95 e l. r. n. 18/2000 ).
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Disposizioni in materia di personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale)
1. 
Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Piemonte, la Regione intende procedere all'integrazione dell'organico degli addetti alla manutenzione idraulico-forestale in servizio presso la Regione Piemonte a seguito delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), determinato nel 2016 in 471 unità.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto dei limiti di capacità assunzionale e di spesa, definisce un piano dei fabbisogni e delle assunzioni per il triennio 2018/2020.
3. 
Le procedure selettive per le assunzioni possono riservare una percentuale dei posti disponibili non superiore al 50 per cento agli addetti alla manutenzioni idraulico-forestale che abbiano prestato servizio presso la Regione Piemonte con contratti a tempo determinato e siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 20 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
4. 
Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) , Programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).
Art. 7. 
(Contributi a comuni per adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità)
1. 
Al fine di favorire l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento.
Art. 8. 
(Debito fuori bilancio derivante dal riconoscimento dei danni causati nel periodo 2015-2016 alle colture agricole dagli ungulati)
1. 
A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti riguardo alle spese stanziate e non impegnate per la corresponsione delle somme dovute dalla Regione Piemonte agli Ambiti territoriali di caccia (ATC), ai Comprensori alpini (CA) ed alle Province per le spese che gli stessi hanno rimborsato agli agricoltori per danni causati alle colture agricole dagli ungulati è emerso un debito fuori bilancio di importo pari a euro 1.500.000,00.
2. 
Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per il finanziamento dei danni causati dagli ungulati" e collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 9. 
(Debito fuori bilancio per interventi relativi a eventi alluvionali e ulteriori passività pregresse per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi)
1. 
A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali e risultante agli atti, riguardo alle spese stanziate e non impegnate per obbligazioni assunte in anni precedenti per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale, già finanziati con risorse statali e cofinanziamenti regionali, per le quali è necessaria la reiscrizione in spesa a bilancio, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità del debito fuori bilancio per oneri esigibili a partire dall'esercizio 2018, al fine di completare le opere di ripristino e messa in sicurezza del territorio, e esaurire l'erogazione dei contributi per i danni a opere pubbliche e private derivanti dagli eventi alluvionali degli anni 1994, 2000, 2002.
2. 
I1 debito fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in euro 11.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per il finanziamento degli interventi necessari per il dissesto idrogeologico ed il ripristino dei danni derivanti dagli eventi alluvionali 1994, 2000, 2002 sul territorio regionale" e collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 10. 
(Debito fuori bilancio per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico)
1. 
Per il completamento degli interventi previsti dai Piani per l'assetto Idrogeologico (PAI) predisposti ai sensi dell' articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di rilocalizzazione in via preventiva degli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali negli anni, al fine della riduzione della vulnerabilità, sulla base dei criteri di definizione della scala di priorità e per la concessione del contributo individuati con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n. 9-12658 (D.G.R. n. 19-7652 del 29/11/2007 - Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico - idrogeologico ai sensi dell' art. 59 della L.R. n. 9/2007 . Individuazione dei criteri per la definizione delle priorità per la concessione di contributi per la rilocalizzazione di immobili ad uso abitativo e della metodologia per il calcolo del contributo stesso), è riconosciuto un debito fuori bilancio pari ad euro 577.534,67 a favore degli enti locali indicati nell'allegato 6 .
2. 
Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico", collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11. 
(Debito fuori bilancio a valere sul "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012")
1. 
A seguito della ricognizione effettuata dagli uffici regionali dell'edilizia sociale e risultante agli atti, in riferimento allo stato di avanzamento dei cantieri del "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012", per interventi inerenti l'edilizia sovvenzionata, l'edilizia agevolata e agevolata sperimentale, già finanziati con risorse statali delle quali è necessaria la reiscrizione in spesa a bilancio, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità del debito fuori bilancio relativo ai contributi da erogare a favore dei soggetti attuatori fino alla conclusione dei cantieri in atto.
2. 
I1 debito fuori bilancio di cui al comma l è quantificato in un importo di euro 14.236.031,90 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per il finanziamento delle spese in materia di edilizia residenziale pubblica", nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12. 
(Debito fuori bilancio derivante dalla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate al 31/12/2016)
1. 
In esito alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società controllate e partecipate, prevista dall' articolo 11 comma 6, lettera j) del d. lgs. n. 118/2011 e svolta alla data del 31.12.2016, è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 , la legittimità dei debiti fuori bilancio riportati nell' allegato 7 .
2. 
L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in euro 17.030.790,35, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per la copertura degli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla riconciliazione al 31/12/2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e con le società partecipate e controllate", collocato per un importo pari a 5.999.241,67 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per un importo pari a 11.031.548,72 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13. 
(Altri debiti fuori bilancio a valere su fondi statali)
1. 
In esito alle verifiche in corso sulla reimpostazione di fondi statali vincolati incassati negli esercizi passati è riconosciuta, ai sensi ed in applicazione del comma 1, lettera e) dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 , la legittimità dei debiti fuori bilancio riportati nell' allegato 8 .
2. 
L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 è quantificato in un importo di euro 26.505.628,39, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato "Fondo per l'iscrizione di altre spese già finanziate dallo Stato e non contabilizzate a bilancio in anni precedenti", collocato per un importo pari a euro 518.665,97 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per un importo pari a euro 25.986.962,42 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 14. 
(Reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e POR FSE 2014-2020)
1. 
Al fine di riallineare il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo regionale) 2014-2020 ed al POR FSE (Fondo sociale europeo) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), all'effettivo sviluppo cronologico della programmazione di spesa, è costituito in spesa nell'esercizio finanziario 2018 un fondo per la reiscrizione nella competenza di economie corrispondenti alla quota di cofinanziamento regionale prevista dalla normativa vigente, non impegnata a valere sugli stanziamenti a bilancio nel periodo 2014-2017.
2. 
Il fondo di cui al comma 1, quantificato in euro 40.236.793,52, è denominato "Fondo per la reiscrizione della quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020" ed è collocato, per l'importo di euro 28.338.212,36 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per l'importo di euro 11.898.581,16 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
3. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15. 
(Stabilizzazione contributo alla Città Metropolitana e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. 
A decorrere dall'esercizio di bilancio 2018, il contributo annuale previsto dall' articolo 24, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Città Metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 2.500.000,00 e in euro 2.000.000,00 da iscrivere nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 16. 
(Piano di edilizia scolastica per la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL. Attuazione dell' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'operazione disposta in attuazione all' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che prevede la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL, per la quale con DPCM del 27 ottobre 2017 (Attuazione dell' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL) è stata prevista ai fini dell'attuazione del predetto piano l'erogazione a favore della Regione Piemonte della somma complessiva di euro 21.969.974,37.
2. 
La Regione concorderà con INAIL e con gli Enti pubblici proprietari delle aree individuate apposito contratto di locazione, prevedendo un canone annuo presunto di euro 659.099,23 per la durata di anni 36, decorrenti dalla consegna dei nuovi immobili.
3. 
Alla copertura degli oneri annuali derivanti dai suddetti interventi si provvede a decorrere dall'anno 2020 con l'iscrizione della somma di euro 659.099,23 in apposito capitolo da istituire nell'ambito delle risorse stanziate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.
Art. 17. 
(Rinegoziazione del debito)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di 30 anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la Commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.
2. 
La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.
3. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 18. 
(Ristrutturazione del prestito obbligazionario e riacquisto degli strumenti finanziari derivati)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a:
a) 
riacquistare, anche pro quota, il prestito obbligazionario emesso pari a euro 1.800.000.000,00 con scadenza 27 novembre 2036 ed alla contestuale estinzione anticipata, totale o pro quota, dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;
b) 
definire le condizioni di convenienza economica che assicurino che i derivati, con un valore di mercato negativo, unitamente al prestito obbligazionario riacquistato, determinino una riduzione del valore finanziario dei pagamenti regionali e una contestuale riduzione dei rischi di mercato;
c) 
riacquistare, anche parzialmente, i soli derivati, entro il limite di euro 600.000.000,00 ed accantonare le risorse secondo i criteri previsti dall'Allegato n. 4/2 al d. lgs 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
d) 
ristrutturare la quota residua del derivato qualora si provveda a riacquistare una parte dei prestiti obbligazionari e ad estinguere il derivato per un valore nominale inferiore a euro 600.000.000,00. La possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, è ammessa esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
2. 
Le economie derivanti dalla ristrutturazione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
3. 
Per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse di cui al Fondo per il riacquisto degli strumenti finanziari derivati, collocato nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 19. 
(Oneri per il rinnovo contrattuale del personale regionale)
1. 
Al fine di fare fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 2.500.000,00.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale a seguito della formale sottoscrizione del medesimo contratto.
Art. 20. 
(Fondo contenzioso)
1. 
Al fine di fare fronte agli eventuali oneri derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 e dalle ulteriori controversie in essere, è accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 un fondo pari ad euro 98.942.503,03.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 21. 
1. 
L' articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
Art. 40 ter
(Composizione e nomina del Collegio)
1.
Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.
1.
bis In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 40 novies, provvede l'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale, almeno due mesi prima della scadenza.
2.
I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.
".
2. 
L' articolo 40 novies della l.r. 7/2001 è sostituito dal seguente: "
Art. 40 novies
(Durata della carica)
1.
Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.
2.
In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio.
3.
Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
a)
dimissioni volontarie;
b)
decadenza;
e)
revoca.
4.
Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.
5.
Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.
".
Art. 22. 
(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relative norme di attuazione)
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione.
".
2. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2009 , è sostituita dalla seguente: "
c)
rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione.
".
3. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 , è sostituita dalla seguente: "
a)
il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere.
".
4. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 , è sostituita dalla seguente: "
b)
la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.
".
5. 
L' articolo 10 della l.r. 29/2009 , è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Conciliazioni stragiudiziali)
1.
Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927 , è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.
2.
La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento, nonché del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
3.
La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.
4.
Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.
5.
Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.
".
6. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 29/2009 è così sostituita: "
c)
la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino al 50 per cento se il soggetto si impegna ad impiegare il fondo in attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.
".
7. 
La deliberazione di cui all' articolo 10, comma 2 della l.r. 29/2009 , come modificato dal presente articolo, è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 
Il presente articolo si applica alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti.
Art. 23. 
1. 
L'allegato D, sub 1 e sub 2, di cui all' articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) relativo al Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è sostituito dall' allegato 9 alla presente legge.
Art. 24. 
1. 
Il comma 3 dell''articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è così sostituito: "
3.
Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati.
".
Art. 25. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.