Proposta di legge regionale n. 259 licenziata il 09 aprile 2018
"Interventi a favore delle vittime della criminalità"
Primo firmatario

VIGNALE GIAN LUCA

Art. 1. 
(Assistenza e aiuto alle vittime di reati della criminalità)
1. 
La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai privati cittadini e agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica e loro familiari fino al quarto grado di parentela, vittime della criminalità, vittime di un reato contro il patrimonio o la persona mediante:
a) 
assistenza legale;
b) 
contributi utili ad affrontare emergenze economiche.
2. 
La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un reato per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 
La Regione prevede lo stanziamento di contributi economici utili ad affrontare le situazioni di emergenza economica alle vittime di reati contro il patrimonio o la persona.
4. 
Per le finalità della presente legge è istituito apposito fondo denominato Fondo regionale per gli interventi in favore delle vittime della criminalità.
5. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui ai commi 2 e 3 dando priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni e in generale alle persone in difficoltà economica.
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri per l'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", di un apposito Fondo denominato "Fondo regionale per gli interventi in favore delle vittime della criminalità" nel quale confluiscono risorse pari a 500.000,00 per l'anno 2017 per la spesa corrente e 500.000,00 euro per la spesa corrente per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sul bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.