Proposta di legge regionale n. 245 licenziata il 24 ottobre 2017
"Disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"

Articolo 1 
Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e degli ambiti territoriali ottimali
1. 
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnesse concernenti la raccolta, la raccolta differenziata, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. 
Il territorio della Regione, in attuazione degli artt. 114 e 118 Cost. nonché dell' art. 7 l.r. 29.10.2015 n. 23 , è articolato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) 
l'ambito territoriale regionale coincide con il territorio della Regione Piemonte e costituisce il livello di governo delle funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori e le discariche, anche esaurite;
b) 
gli ambiti territoriali provinciali coincidono con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province e costituiscono il livello di governo delle funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, del rifiuto organico della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.
Articolo 2 
Conferenza regionale
1. 
Le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sono esercitate dalla Conferenza regionale costituita mediante una convenzione stipulata tra la Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino e le Province ai sensi dell' art. 30 d. lgs. 18.8.2000 n. 267 .
Articolo 3 
Agenzia locale per il governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani
1. 
In ciascun ambito territoriale provinciale è istituita un'Agenzia locale per il governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani alla quale sono attribuite le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, del rifiuto organico, della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e delle strutture a servizio della raccolta differenziata.
2. 
L'Agenzia rilascia un parere preventivo, obbligatorio e vincolante alla Conferenza regionale sulle decisioni relative alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento a tecnologia complessa ubicati nel relativo ambito territoriale. Il conferimento agli impianti a tecnologica complessa per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è disposto dalla Conferenza regionale.
3. 
L'Agenzia è partecipata dalla Città metropolitana o dalla Provincia nonché dai Comuni inclusi nel territorio dell'ambito provinciale di riferimento. La quota di partecipazione della Città metropolitana e delle Province è stabilita nella misura di 50 millesimi. I restanti 950 millesimi sono suddivisi tra i singoli Comuni in misura proporzionale al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento.
4. 
L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia finanziaria, patrimoniale e gestionale, ha un proprio statuto e ha potestà regolamentare in relazione alle funzioni ad essa attribuite.
5. 
L'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore.
6. 
I costi di funzionamento dell'Agenzia sono coperti integralmente dai proventi dalla tariffa per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.
Articolo 4 
Organi dell'Agenzia locale per il governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Competenze
1. 
Sono organi dell'Agenzia:
a) 
il Presidente;
b) 
l'Assemblea;
c) 
il Direttore;
d) 
il Revisore dei Conti.
2. 
Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i propri componenti; convoca e presiede l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno.
3. 
L'Assemblea è composta dal Sindaco della Città metropolitana o dal Presidente della Provincia nonché dai Sindaci dei Comuni membri oppure da loro delegati.
4. 
L'Assemblea è validamente costituita in presenza del 60% delle intere quote di partecipazione e del 51% dell'intero numero dei componenti dell'Assemblea stessa. Ogni decisione dell'Assemblea è deliberata con le medesime maggioranze previste.
5. 
L'Assemblea esercita le funzioni di governo inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, al rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
6. 
All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore e il Revisore.
7. 
L'Assemblea, per le proprie attività, si avvale di un Segretario scelto tra i Segretari dei Comuni partecipanti, senza diritto di voto.
8. 
Al Presidente e ai componenti l'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.
Articolo 5 
Trasferimento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi
1. 
I beni e le posizioni patrimoniali attive e passive dei consorzi di bacino, nonché il personale dipendente e comunque utilizzato sono trasferiti all'Agenzia locale per il governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ad eccezione dei rapporti spettanti alla Conferenza regionale.
2. 
I beni e le posizioni patrimoniali attive e passive delle Autorità d'àmbito per il governo dei servizi d'àmbito, nonché il personale dipendente e comunque utilizzato sono trasferiti alla Conferenza regionale.
Articolo 6 
Direttore
1. 
L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione dell'Assemblea, con contratto di lavoro subordinato.
2. 
Il direttore ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in particolare:
a) 
formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea;
b) 
attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le connesse risorse umane, finanziarie e materiali;
c) 
esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo i poteri assegnati ai dirigenti;
d) 
adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) 
dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) 
applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) 
risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) 
provvede alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di quello consuntivo dell'esercizio e alla loro sottoposizione preliminare all'Assemblea per l'approvazione.
Articolo 7 
Scioglimento delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bacino
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Province e i Comuni deliberano lo scioglimento delle Autorità d'àmbito e dei consorzi di bacino. Nelle more le Autorità d'àmbito e i consorzi di bacino proseguono nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla l.r. 24.10.2002 n. 24 .
Articolo 8 
Abrogazioni
1. 
Sono abrogati il Capo III della l. r. 24.10.2002 n. 24 , il Capo III della l.r. 24.5.2012 n. 7 nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le disposizioni della presente legge.