Proposta di legge regionale n. 240 licenziata il 23 novembre 2017
Testo unificato della proposta di legge n. 240 e della proposta di legge n. 269. "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto , promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di:
a) 
tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili;
b) 
valorizzare il benessere tra pari;
c) 
prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) 
supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.
2. 
Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.
Art. 2. 
(Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.
2. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.
3. 
Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.
4. 
Il piano, in particolare, prevede:
a) 
la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, anche all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
b) 
la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;
c) 
l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;
d) 
l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostengo e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;
e) 
l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);
f) 
l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);
g) 
la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;
h) 
la promozione di percorsi formativi volti alla certificazione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network.
5. 
Il piano è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e).
Art. 4. 
(Bando annuale)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all'articolo 2.
2. 
Possono partecipare al bando di cui al comma 1:
a) 
i comuni, singoli e associati;
b) 
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
c) 
le aziende sanitarie regionali;
d) 
gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
e) 
le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;
f) 
gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale.
3. 
In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 2.
Art. 5. 
(Tavolo tecnico regionale)
1. 
Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.
2. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1.
3. 
Il tavolo tecnico, in particolare:
a) 
collabora alla predisposizione del piano di cui all'articolo 2 e ne monitora l'attuazione;
b) 
condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;
c) 
individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.
4. 
Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:
a) 
del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
b) 
del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
c) 
dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte;
d) 
dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile.
5. 
Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Art. 6. 
(Istituzione della giornata regionale contro il bullismo e il cyberbullismo e per un uso consapevole della rete internet)
1. 
La Regione istituisce la giornata regionale contro il bullismo e il cyberbullismo e per un uso consapevole della rete internet, al fine di promuovere una sempre maggiore consapevolezza rispetto all'uso della rete internet e alle relative potenzialità e pericoli.
2. 
La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, stabilisce con propria deliberazione la data nella quale celebrare la giornata di cui al comma 1, prevedendone la coincidenza con la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, se istituita.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 5, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all'articolo 2, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2;
b) 
il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell'articolo 3 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e);
c) 
una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 5, nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;
d) 
i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;
e) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.
3. 
Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:
a) 
una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;
b) 
una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 8.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", titolo 1 "Spese correnti".
2. 
Al fine di reperire le risorse finanziarie di cui al comma 1 stimate in euro 200.000,00 a partire dall'esercizio 2018, salvo differente previsione nell'ambito delle rispettive leggi di bilancio di riferimento, si provvede per gli esercizi 2018 e 2019 del bilancio di previsione 2017-2019 mediante pari riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 01 "Fondo di riserva", titolo 1 "Spese correnti".
3. 
Il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 5 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
4. 
La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo tramite appositi provvedimenti amministrativi.