Proposta di legge regionale n. 227 licenziata il 15 maggio 2017
"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento"

Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni statali in materia e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione.
Art. 2. 
(Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce presso la Presidenza delle Giunta regionale un "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", di seguito denominato Fondo.
2. 
Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.
3. 
La prima quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare i seguenti interventi:
a) 
assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;
b) 
sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento;
c) 
indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;
d) 
contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;
e) 
misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura;
f) 
attività di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
g) 
organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.
4. 
La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.
5. 
La seconda quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) 
integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo a favore delle vittime di usura, concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall' articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo erogabile;
b) 
integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di elargizione ai soggetti danneggiati da attività estorsive concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo erogabile;
c) 
contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli ordini professionali e delle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all' articolo 15 della legge 108/1996 entro un massimo del venti per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
6. 
L'integrazione di cui al comma 5, lettera a), è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo, successivamente erogata dallo Stato, ed è corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo, adottata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nella quale sono individuati i destinatari e le modalità di concessione.
7. 
Il saldo di cui al comma 6 erogato dallo Stato confluisce nel Fondo di cui al comma 1. A tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione rilascia idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
8. 
La Regione revoca i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui al comma 5, lettera a), e provvede al recupero delle somme già erogate, nei casi previsti dall' articolo 14, comma 9, della l. 108/1996 .
Art. 3. 
(Soggetti destinatari e beneficiari)
1. 
I destinatari degli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 sono:
a) 
i Confidi che operano sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 ;
b) 
le istituzioni scolastiche e formative;
c) 
le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite che operano nel campo sociale;
d) 
le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all' articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 ;
e) 
le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui all' articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ;
f) 
gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prestano attività di assistenza e informazione nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.
2. 
I beneficiari degli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento nonché i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.
3. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
vittime del reato di usura e di estorsione, le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, quale conseguenza dei reati di estorsione e di usura di cui a gli articoli 629 e 644 del codice penale , perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità competente;
b) 
soggetti a rischio di usura:
1) 
le persone fisiche che si trovano nell'impossibilità di accesso al credito, anche per eventi non dipendenti dalla loro volontà, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 10;
2) 
i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il cinquanta per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;
c) 
soggetti in stato di sovraindebitamento: i soggetti che si trovano nella situazione di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);
d) 
soggetti a rischio di sovraindebitamento: debitore individuale o nucleo familiare, il cui carico dei debiti eccede la propria capacita? di pagamento in una prospettiva di lungo termine, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 10.
Art. 4. 
(Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione)
1. 
La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), concede alle persone fisiche e alle imprese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione di cui all'articolo 10:
a) 
un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di cinquemila euro fino ad un massimo di ventimila euro, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;
b) 
un contributo per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, in misura non superiore all'ottanta per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di trentamila euro. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al quaranta per cento a presentazione del certificato di inizio lavori;
c) 
un contributo, per i danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro cinquemila per singolo mezzo. In caso di distruzione totale del mezzo, previa esibizione del certificato di radiazione dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al sessanta per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un esemplare non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile.
Art. 5. 
(Costituzione di parte civile)
1. 
La Regione, nel riconoscere il dovere civico della denuncia, sostiene, attraverso il Fondo di cui all'articolo 2, la costituzione di parte civile delle vittime nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale , per contribuire alle spese relative alle procedure legali sostenute da coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
2. 
Se i soggetti ammessi ai contributi di cui al comma 1, al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, conseguono il rimborso delle spese legali sostenute, restituiscono al Fondo di cui all'articolo 2 il contributo in precedenza erogato, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.
Art. 6. 
(Integrazione agli interventi del Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. 
La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera c), integra i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all' articolo 15 della legge 108/1996 , entro un massimo del venti per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
Art. 7. 
(Concessione dei contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi)
1. 
I Confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura con sede legale o con sede operativa nel territorio regionale, al fine di ottenere i contribuiti di cui all'articolo 6, presentano domanda alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. 
La domanda, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), deve comunque contenere l'impegno a:
a) 
utilizzare il contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 ;
b) 
restituire il contributo che, entro ventiquattro mesi dall'erogazione, non è stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera a).
3. 
Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, mediante la ripartizione della disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del Fondo di cui all'articolo 2.
4. 
Contestualmente alla concessione del contributo, la Regione provvede all'anticipazione del cinquanta per cento dell'importo concesso. Il restante cinquanta per cento è erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il quaranta per cento del contributo concesso.
5. 
La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del Fondo di cui al comma 6.
6. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Confidi destinatari del contributo presentano alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa l'effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito.
Art. 8. 
(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura)
1. 
La Regione, per favorire il consolidamento del debito di coloro che versano in condizioni di sovraindebitamento e prevenire il ricorso all'usura, promuove, attraverso il Fondo di cui all'articolo 2:
a) 
campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;
b) 
corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;
c) 
la costituzione, in proprio o con altri enti pubblici, di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (O. C.C. ) ai sensi dell' articolo 15 della legge 3/2012 .
2. 
La Regione, previa intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, attraverso il Fondo di garanzia per il microcredito di cui all' articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) promuove l'attivazione di specifici programmi per prevenire l'insorgenza di condizioni di sovraindebitamento.
Art. 9. 
(Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento)
1. 
E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell' articolo 100 dello Statuto regionale , l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, di seguito denominato Osservatorio.
2. 
L'Osservatorio è la sede per il confronto con le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.
3. 
L'Osservatorio, anche in collaborazione con altri enti, promuove:
a) 
l'analisi e lo studio dei fenomeni di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale, anche sotto il profilo della loro eventuale connessione alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
b) 
azioni di sensibilizzazione e di informazione sui fenomeni di cui al comma 1 nonché azioni di tipo educativo e culturale, volti in particolare a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale;
c) 
azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse ai fenomeni di cui al comma 1.
4. 
Il Presidente dell'Osservatorio è il Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente può delegare uno o più componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo.
5. 
L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento nonché da rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa, e da esperti in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento.
6. 
L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, stabilisce, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il numero dei componenti dell'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dal comma 5, le modalità di nomina e sostituzione nonché i compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento.
7. 
I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura e la loro partecipazione e' a titolo gratuito.
Art. 10. 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione:
a) 
a determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all'articolo 2, nonchè gli interventi da realizzare;
b) 
a fissare le modalità per il rilascio della delega di cui all'articolo 2, comma 7;
c) 
a definire le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 1), e lettera d);
d) 
a fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui all'articolo 4;
e) 
a disciplinare le modalità e i criteri per la concessione dei contribuiti erogabili per il sostegno alle spese legali per la costituzione di parte civile di cui all'articolo 5;
f) 
a individuare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.
Art. 11. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I procedimenti per la concessione dei contributi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere gestiti in base alla legge regionale 2 febbraio 2000 n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).
2. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie residue del Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 1 della della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura), confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.
3. 
La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, ridefinisce, se necessario, i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 6.
4. 
Nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento di cui all'articolo 9, resta in carica l'Osservatorio istituito con la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 268-12415 del 30 luglio 1996 (Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura).
Art. 12. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) 
la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni regionali condotte in attuazione della presente legge;
b) 
le risorse finanziarie previste ed utilizzate;
c) 
l'elenco degli enti destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati;
d) 
gli strumenti di intervento e le procedure adottate;
e) 
il numero e la tipologia dei beneficiari;
f) 
le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati.
2. 
La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione consiliare competente.
Art. 13. 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. n. 11/2000 .
Art. 14. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione dell'articolo 2, agli oneri di parte corrente nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali) si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime, pari a 300.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, alla copertura del quale fondo si fa fronte con le risorse della missione 01, programma 11.
2. 
Per la realizzazione dei programmi e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 9, costituenti spesa corrente iscritta nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse già istituite nell'ambito della medesima missione e medesimo programma del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2017-2019 ( deliberazione n. 183-43098 del 28 dicembre 2016).