Disegno di legge regionale n. 210 licenziato il 27 giugno 2016
Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
Art. 1. 
(Liquidazione delle IPAB)
1. 
La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto,o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. 
Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
3. 
Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente al comune di competenza o ad altro ente che svolge attività socio-assistenziale sul territorio del medesimo distretto socio-sanitario.
Art. 2. 
1) 
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le parole: "
e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26
", sono soppresse.
2. 
Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 le parole: "
e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture
", sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 5 sexies dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti: "
5 septies.
Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Città di Torino. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'art. 26 comma 1 delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL.
5 octies.
Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune.
".
4. 
Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
2.
La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5 septies.
".
5. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:
a)
coordinare le commissioni di vigilanza;
b)
stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare;
c)
omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.
".
6. 
Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 , è sostituito dal seguente: "
4.
La Giunta regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attività e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su di un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e Aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'articolo 27. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:
a)
trasparenza delle procedure organizzative e amministrative che si realizza anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate;
b)
omogeneità. delle procedure mediante l'utilizzo di check-list regionale;
c)
appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;
d)
documentabilità degli interventi.
".
7. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 sono inseriti i seguenti: "
4 bis.
Le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali , soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;
b)
verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;
c)
verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;
d)
garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;
e)
corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.
4 ter.
La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.
".
8. 
Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 dopo la parola "
provoca
" sono inserite le seguenti "
la sospensione o
".
9. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: "
2 bis.
La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuità delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.
".
10. 
Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
8.
Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4 sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.
".
11. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004 , dopo la parola "
adozione
" sono aggiunte le seguenti "
e pubblicazione on-line
".
12. 
Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004 , è aggiunta la seguente: "
g bis)
esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa.
".
13. 
L' articolo 30 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
Art. 30
(Sanzioni)
1.
L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le Comunità Terapeutiche per minori e i Centri Diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.
2.
L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3.
L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'art. 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
5.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
6.
L'inosservanza, per i servizi e le strutture di cui al comma 1 accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.
7.
L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.
8.
La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di 500,00 euro.
9.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
10.
La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.
11.
L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.
12.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26.
".
15. 
Il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: "
2.
In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative:
a)
alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;
b)
alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.
".
16. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92) sono abrogati.
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole "
nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135
" sono soppresse.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012 le parole "
nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 135/2012
" sono soppresse.
3. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2012 dopo le parole "
possono essere conseguiti
" sono aggiunte le seguenti "
oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2
".
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA ED ISTRUZIONE
Art. 4. 
1. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) le parole "
corsi professionali
" sono sostituite dalle parole "
corsi a carattere pre-accademico
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 49/1991 l'alinea "
Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda dalla quale risulti:
" è sostituito dal seguente: "
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:
".
3. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non può essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.
".
6. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali.
".
7. 
Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 le parole: "
l'Assessorato Regionale
", sono sostituite dalle seguenti: "
la struttura regionale
".
8. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
".
9. 
Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
4.
L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso.
".
10. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali.
".
11. 
Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
3.
Nelle prove finali le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da:
a)
un esperto con funzioni di Presidente;
b)
un rappresentante del personale didattico;
c)
un rappresentante del comune.
".
12. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991 l'alinea: "
Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono fare pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione, domanda in carte legale con la seguente documentazione:
", è sostituito dal seguente: "
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:
".
14. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991 è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
".
15. 
16. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
".
Art. 5. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali) l'alinea "
Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
" è sostituito dal seguente "
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4 fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5.
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 38/2000 le parole "
31 luglio
" sono sostituite dalle seguenti "
31 maggio
".
Art. 6. 
(Istituzione Borsa di studio ''Stefano Rigatelli'')
1. 
E' istituita la Borsa di studio annuale intitolata ''Stefano Rigatelli'', destinata a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado su tematiche ambientali.
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione del beneficio.
3. 
L'ammontare della borsa di studio è determinato in euro 5.000.
4. 
Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell'ambito della missione 04, programma 04.02 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si provvede mediante prelievo di pari ammontare dal fondo di riserva di cui alla missione 20 programma 20.01 del medesimo bilancio.
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 7. 
1. 
Al termine del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) è aggiunto il seguente periodo: "
Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati
".
Art. 8. 
1. 
Al termine del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) sono aggiunte le seguenti "
avente carattere conoscitivo
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992 , la parola "
annualmente
" è sostituita dalle seguenti "
ogni tre anni
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) le parole "
agli articoli 11 e 12
" sono sostituite dalle seguenti "
all'articolo 11
".
Art. 10. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: "
1.
Beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a)
piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;
b)
proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;
c)
privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;
d)
imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di ''ospitalità rurale familiare'';
e)
gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;
f)
proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: "
5.
La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: "
1.
Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte Sp.A o a diversi istituti di credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.
".
Art. 11. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici) le parole "
Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti,
" sono sostituite dalle seguenti "
enti pubblici
".
Art. 12. 
1. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), prima della parola "
somministrare
" sono inserite le seguenti "
preparare e
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: "
b)
apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a) non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;
".
3. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: "
c)
possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
".
4. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: "
b)
il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014 , è deducibile dal fascicolo aziendale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).
".
5. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: "
2 bis.
Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.
".
6. 
Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 le parole: "
della PLV
", sono sostituite dalle seguenti: "
della produzione standard
".
7. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2015 le parole: "
alla PLV
", sono sostituite dalle seguenti: "
alla produzione standard
".
9. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
".
10. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: "
2 bis.
In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione ''posto tappa'' se la struttura ricettiva agrituristica o di
"ospitalità rurale familiare"
é situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.
".
11. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2015 le parole: "
della PLV
", sono sostituite dalle seguenti: "
della produzione standard
".
12. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva ''posto tappa'' e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 13. 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie) è sostituita dalla seguente: "
b)
l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;
".
2. 
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie), dopo le parole: "
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
", sono inserite le seguenti: "
e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ,
" e le parole: "
l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)
", sono sostituite dalle seguenti: "
la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)
".
3. 
Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 93/1995 , è aggiunta, infine, la seguente: "
l bis)
le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 93/1995 , dopo le parole: "
del CONI
", sono inserite le seguenti: "
, del CIP
", e le parole: "
dell'ISEF
", sono sostituite dalle seguenti: "
della SUISM
".
5. 
Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 93/1995 , è sostituito dal seguente: "
5.
I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva, ed associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.
".
6. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 93/1995 , le parole "
dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge
" sono soppresse.
7. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 93/1995 , dopo le parole: "
del CONI
", sono inserite le seguenti: "
e del CIP
".
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 14. 
(Rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le ASR)
1. 
Per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle aziende sanitarie regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
Con apposito accordo quadro tra la Regione Piemonte e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza.
3. 
Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.
Art. 15. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private) le parole "
dalla Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
dalla Regione con provvedimento dirigenziale
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "
della Giunta regionale
" sono soppresse.
3. 
Al termine del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 sono aggiunte le seguenti parole "
rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativi, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza
".
4. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "
della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale
".
5. 
Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "
della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze
".
7. 
Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 5/1987 le parole "
acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2
" sono soppresse.
8. 
Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: "
5.
La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata.
".
9. 
Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: "
1.
La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possano comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.
".
10. 
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 le parole "
La Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
La Regione, con provvedimento dirigenziale,
".
11. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: "
4.
In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
".
Art. 16. 
1. 
Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984 ) le parole "
già autorizzati ed accreditati
" sono soppresse.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA
Art. 17. 
(Adesione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi")
1. 
La Regione aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'', costituito, senza scopo di lucro, con la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi in una prospettiva regionale e locale.
2. 
Il GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' ha sede sociale a Mennheim, Baden - Wurttemberg, in Germania, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinato dal diritto tedesco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 , come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.
3. 
Il GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'', è dotato di una convenzione e di uno statuto che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, approvati in data 24 aprile 2015 all'unanimità dai membri fondatori.
4. 
La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota di euro 5.000,00 annui, ai cui oneri si fa fronte mediante l'istituzione di un capitolo denominato ''Oneri finanziari per la partecipazione della Regione Piemonte al ''Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' (articoli 46, 47 e 48 della legge 88/2009 )'' nell'ambito della missione 10, programma 10.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
5. 
La partecipazione al GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' si intende perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 , come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.
Art. 18. 
(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000 , n.
1) 
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) dopo le parole "
piano regionale
" sono inserite le seguenti "
della mobilità e
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
3.
Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:
a)
definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;
b)
costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;
c)
delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali.
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti: "
3 bis.
Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.
3 ter.
I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.
3 quater.
I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.
".
4. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
4.
Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.
".
5. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: "
4 bis.
I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
".
6. 
All'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 dopo le parole "
di trasporto pubblico
" sono inserite le seguenti "
,in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento
".
Art. 19. 
1. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è sostituita dalla seguente: "
a)
programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le amministrazioni provinciali;
".
2. 
Il comma 2 bis dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: "
2 bis.
La programmazione di cui al comma 2 è svolta, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 dopo le parole: "
la Regione provvede
", sono inserite le seguenti: "
, in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento
".
Art. 20. 
1. 
La rubrica dell' articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) è sostituita dalla seguente: "
Pianificazione e programmazione regionale
".
2. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: "
Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali.
".
3. 
L' articolo 3 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Strumenti di pianificazione e programmazione)
1.
La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.
2.
Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:
a)
fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;
b)
definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali;
c)
individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.
3.
Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-Autonomie Locali e della Commissione consiliare competente.
4.
In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:
a)
il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;
b)
la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;
c)
la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;
d)
gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
e)
l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;
f)
gli interventi sulle tecnologie.
".
4. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/2008 le parole "
al documento degli interventi e delle priorità
" sono sostituite dalle seguenti "
ai programmi di attuazione
".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2008 le parole "
nel documento degli interventi e delle priorità
" sono sostituite dalle seguenti "
nei programmi di attuazione
".
6. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2008 le parole "
al documento degli interventi e delle priorità
" sono sostituite dalle seguenti "
ai programmi di attuazione di cui all'articolo 3
".
7. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2008 le parole "
del documento
" sono sostituite dalle seguenti "
dei programmi di attuazione
".
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E FORESTE
Art. 21. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo le parole " " sono aggiunte le seguenti " ".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente: "
3.
Le Unioni dei Comuni o i Comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le Unioni dei Comuni o i Comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a 5 anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 36 della 1.r. 32/1982 le parole "
ed alle guardie ecologiche volontarie
" sono sostituite dalle seguenti "
alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 38 della 1.r. 32/1982 è sostituito dal seguente: "
1.
Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a)
per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b)
per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c)
per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da curo 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1)
non risulti regolarmente immatricolato;
2)
sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3)
sia privo di assicurazione;
4)
non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;
d)
per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo l l o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di 10.420,00 euro a carico degli organizzatori, incrementata di 1000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di 3000,00 euro per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
e)
per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f)
per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g)
per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h)
per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i)
per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; 1) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m)
per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n)
per la violazione di cui all'articolo 27 comma l e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di curo 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 40 della 1.r. 32/1982 dopo le parole "
delle province
" sono inserite le parole "
e della città metropolitana
" e le parole "
per la quota loro spettante
" sono soppresse.
7. 
Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 32/1982 dopo le parole: "
Le province
" sono inserite le seguenti: "
e la città metropolitana
".
Art. 22. 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ) dopo le parole "
dei proprietari
" sono inserite le seguenti "
e dei loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge
".
Art. 23. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province) é sostituito dal seguente: "
2.
Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall' articolo 3, comma 30, della legge 549/1995
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 39/1996 le parole "
, per la sola parte di spettanza stabilita dall' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 ,
" sono soppresse.
3. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/1996 è sostituita dalla seguente: "
a)
"Fondo per investimenti di tipo ambientale"
, costituito dal gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.
".
4. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/1996 è sostituita dalla seguente: "
b)
"Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalità previste dall' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 "
, costituito dal gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).
".
Art. 24. 
(Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
1. 
A decorrere dai 1° gennaio 2017 l'ammontare del tributo speciale, ai sensi dell' articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato nella misura di:
a) 
8,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
b) 
15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
c) 
17,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.
2. 
Nelle more dalla normativa regionale di riordino della materia in attuazione delle modifiche introdotte alla 1. 549/1995 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province), è corrisposto alla Città metropolitana e alle province un contributo di valore corrispondente al 10 per cento del tributo riscosso nell'anno precedente.
3. 
Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in Euro 600.000,00 per l'anno 2016, si provvede tramite istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante riduzione delle previsioni di spesa corrente della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio.
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 25. 
(Prestazioni straordinarie)
1. 
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:
a) 
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;
b) 
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;
c) 
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. 
La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
3. 
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. 
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016.
Art. 26. 
(Ufficio di supporto di direzione politica)
1. 
La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) ed alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) ed all' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.
Art. 27. 
(Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016 , n.
1) 
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole "
è possibile derogare il limite di cui all' articolo 3 comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della lr. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della l.r. 39/1998 e di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della lr. 1/2016 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.
".
Capo IX. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 28. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sotto tetti), le parole "
concessione edilizia
" sono sostituite con le parole "
titolo abilitativo idoneo
".
2. 
Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/1998 è inserito il seguente: "
Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperatile ai fini della presente legge.
".
3. 
Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998 , viene sostituito con il seguente: "
6.
Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale.
".
Capo X. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 29. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), è aggiunto il seguente: "
5 bis.
I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i Beni e le Attività culturali.
".
Capo XI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art.30. 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse), è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Osservatorio regionale dei contratti pubblici)
1.
Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo, nonché le informazioni inerenti le opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del d.1. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. 214/2011, con le modalità stabilite da provvedimenti statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al d.lgs 50/2016 .
2.
L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni.
".
Capo XII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
Art. 31. 
1. 
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) è abrogata.
Capo XIII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
Art. 32. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 "
Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociale del Piemonte Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12
"), è sostituito dal seguente: "
4.
L'articolo 3 ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale.
".
Capo XIV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
Art. 33. 
(Disposizioni in materia di interpello)
1. 
In materia di tributi regionali il soggetto competente a ricevere l'interpello di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), è la struttura regionale cui è affidata la gestione, ovvero la vigilanza sulla gestione di detti tributi.
2. 
All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della 1. 212/2000, in quanto compatibili. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire ulteriori norme di attuazione di carattere procedurale.
3. 
Agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6 della 1. 212/2000 si fa fronte anche con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.