Proposta di legge regionale n. 196 licenziata il 10 gennaio 2018
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO.

Sommario:         

Art. 1 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. 
A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformità alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare all'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda le specie migratrici, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale), della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 , detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) 
attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero naturalistico del Piemonte;
b) 
dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche selvatiche;
c) 
eliminare o ridurre i fattori di degrado ambientale;
d) 
coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
e) 
disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;
f) 
garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonché promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;
g) 
tutelare la cittadinanza dai pericoli costituiti dall'uso delle armi durante l'esercizio venatorio;
h) 
salvaguardare gli interessi e le attività della popolazione che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio.
3. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici.
Art. 2 
(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)
1. 
Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 157/1992 .
2. 
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. 
La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. 
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie previste dall' art. 2 della Legge 157/1992 nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
5. 
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti e ai topi propriamente detti.
Art. 3 
(Promozione di cultura faunistica)
1. 
La Regione, avvalendosi della collaborazione dell'Università, di musei naturalistici, degli Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
2. 
La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.
Art. 4 
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dalla Città metropolitana nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare alle Province ed alla Città metropolitana spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all' articolo 1, comma 3 della legge 157/1992 . All'espletamento di tali funzioni le Province e la Città metropolitana provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.
2. 
Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all' articolo 10, comma 6 della legge 157/1992 , le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, di seguito indicati rispettivamente con le sigle A.T.C. e C.A., in forza delle disposizioni della presente normativa.
3. 
In caso di inadempienza delle Province o della Città metropolitana nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
4. 
La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Art. 5 
(Piano faunistico-venatorio regionale)
1. 
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al prioritario e più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. 
Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992 , realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'ISPRA garantisce la omogeneità e la congruenza.
3. 
Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornato.
4. 
In mancanza di piano faunistico-venatorio regionale approvato dal Consiglio regionale l'attività venatoria non può avere luogo.
Art. 6 
(Piani faunistico-venatori provinciali)
1. 
Le Province e la Città metropolitana, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 10 della legge 157/1992 , piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. 
I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. 
In caso d'inerzia delle Province e della Città metropolitana negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l'ISPRA.
4. 
Le Province e la Città metropolitana predispongono altresì, a norma dell' articolo 10, comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reintroduzioni finalizzati al riequilibrio faunistico.
5. 
I piani faunistico-venatori adottati dalle Province e dalla Città metropolitana sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.
6. 
I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. 
Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, le Province e la Città metropolitana sono tenute a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.
8. 
Qualora la Province o la Città metropolitana non adempiano a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
Art. 7 
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale)
1. 
Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 52.
2. 
Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale una richiesta motivata che, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro sessanta giorni si intende accolta.
3. 
In particolare, la richiesta è accolta quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
4. 
Il divieto è reso noto mediante l'apposizione, a cura del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 46.
5. 
Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
6. 
L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
7. 
I fondi chiusi che si intende istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia o alla Città metropolitana precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
8. 
La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5 non entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica.
9. 
L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee, comprese quelle cerealicole, dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata, nonché i terreni rimboschiti da meno di dieci anni.
10. 
L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali.
Art. 8 
(Istituzione di zone di protezione da parte della Regione)
1. 
La Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 1, comma 5, della legge 157/1992 , entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'ISPRA, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 2009/147/CE .
Art. 9 
(Oasi di protezione)
1. 
Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.
2. 
L'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia o dalla Città metropòlitana in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.
3. 
L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al comma 1.
4. 
Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.
5. 
La Provincia o la Città metropolitana, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l'ISPRA e la Giunta regionale, possono autorizzare, nelle oasi di protezione, reintroduzioni di fauna autoctona a scopo di ripopolamento dell'oasi stessa.
6. 
Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di protezione ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, purché non nel corso dell'annata venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura, per la sua introduzione in altre oasi.
Art. 10 
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. 
Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province e dalla Città metropolitana in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.
2. 
Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
a) 
favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
b) 
favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
c) 
fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
d) 
favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti.
3. 
L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:
a) 
ripristino a coltura di terreni marginali;
b) 
esecuzione di sfalci;
c) 
semine con opportune miscele;
d) 
allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana;
e) 
creazioni di siepi con valenza faunistica.
4. 
La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e può essere destinata alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. a condizione di reciprocità.
5. 
Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.
6. 
In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole è ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo.
Art. 11 
(Modalità di costituzione delle zone di tutela)
1. 
Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a) e b) della legge 157/1992 e degli articoli 9 e 10 della presente legge, sono costituite dalle province, dalla Città metropolitana e dalla Giunta regionale.
2. 
La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
3. 
Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia o la Città metropolitana provvederanno a norma dell' articolo 8 della legge 241/1990 , mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.
4. 
Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, alla Città metropolitana o alla Regione se proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.
5. 
Decorso il termine, la Provincia, la Città metropolitana o la Regione se proponente, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 50 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.
6. 
Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 4.
7. 
Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. 
Le province e la Città metropolitana, sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.
Art. 12 
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia)
1. 
Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì, il venerdì e la domenica, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria.
2. 
Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 30 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì, il venerdì e la domenica, nei terreni individuati al comma 1.
3. 
Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.
4. 
Sono vietati l'uso e la detenzione di collari elettrici.
5. 
I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.
6. 
La Province e la Città metropolitana, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione di:
a) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo.
7. 
L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui al comma 6 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale.
8. 
La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui al comma 6 viene trasmessa ai Comuni interessati.
9. 
Le zone di cui al comma 6 lettere a) e b):
a) 
non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300;
b) 
sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio;
c) 
sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo.
10. 
Le province o la Città metropolitana, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, possono autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, gare di caccia pratica per cani senza facoltà di sparo, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui al comma 5.
11. 
La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 10 all'interno delle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.
12. 
Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).
13. 
Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all' articolo 13 della legge 157/1992 . Le operazioni devono comunque essere effettuate nell'ambito degli orari, delle zone e del periodo previsti per la caccia e comunque non nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.
Art. 13 
(Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia)
1. 
Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10 e 12, sono oggetto di gestione da parte della Provincia o della Città metropolitana, mediante:
a) 
la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
b) 
la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) 
il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
d) 
gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.
2. 
Per l'attuazione della gestione, la Provincia e la Città metropolitana prevedono le spese relative ed organizzano l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.
3. 
La Provincia e la Città metropolitana, previa approvazione di un regolamento di gestione, possono stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.
Art. 14 
(Zona delle Alpi)
1. 
È "zona delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentito l'ISPRA.
Art. 15 
(Caccia programmata)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree con l'obiettivo di non consentire il nomadismo venatorio.
2. 
La Giunta regionale, sentite le Province, la Città metropolitana e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000 ettari e non superiore a 40.000 ettari.
3. 
La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:
a) 
ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 6, comma 2;
b) 
alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
4. 
La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.
5. 
La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale.
6. 
La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
7. 
La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.
Art. 16 
(Definizione e gestione degli A.T.C. e dei C.A.)
1. 
Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 5 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate.
2. 
Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza.
3. 
La gestione degli A.T.C. e dei C.A. è affidata a Comitati di gestione.
4. 
Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle direttive regionali:
a) 
predispone il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
b) 
promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
c) 
programma gli interventi per il miglioramento degli habitat.
5. 
Il Comitato di gestione, per la predisposizione dei piani e per le attività di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria.
Art. 17 
(Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi)
1. 
I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono strutture associative di diritto pubblico aventi personalità giuridica. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione, delle Province e della Città metropolitana.
2. 
Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:
a) 
il Presidente;
b) 
il Comitato di gestione.
3. 
Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia o dalla Città metropolitana ed è composto da:
a) 
sei rappresentanti designati dalle associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente presenti;
b) 
sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio;
c) 
quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, territorialmente presenti e con esclusione di quelle collegate ad associazioni venatorie;
d) 
quattro rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.
4. 
I componenti di cui ai punti a, c e d del comma precedente non devono essere in possesso di licenza di caccia e, se del caso, rinunciare ad esercitare l'attività venatoria per tutta la durata del loro mandato.
5. 
Il Presidente è nominato dal Comitato di gestione.
6. 
Il Comitato di gestione può eleggere nel suo seno un Comitato esecutivo. La composizione del Comitato esecutivo rispetta i termini proporzionali di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).
Art. 18 
(Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria)
1. 
La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, determina il numero dei cacciatori ed i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte.
2. 
I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in percentuale non superiore all'1% e a condizione che non esercitino l'attività venatoria altrove in Italia o all'estero.
3. 
La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia.
4. 
Ogni cacciatore può essere ammesso in un unico A.T.C. o C.A. L'opzione prescelta ha durata almeno quinquennale.
Art. 19 
(Aziende faunistico-venatorie)
1. 
La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia o della Città metropolitana, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie.
2. 
Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica.
3. 
La Giunta regionale coordina ed approva i piani di salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie.
4. 
Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria.
5. 
Nelle aziende faunistico-venatorie si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 50.
6. 
Nelle aziende faunistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro sessanta giorni dall'accertamento.
7. 
Le aziende faunistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.
8. 
L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 50.
9. 
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 3.
Art. 20 
(Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare)
1. 
La Provincia e la Città metropolitana, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge possono rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare. Non è consentito l'allevamento, la detenzione e il trasporto di cinghiali vivi sul territorio regionale. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono cinghiali devono denunciarli alla Regione e non ne possono consentire la riproduzione.
2. 
Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.
3. 
Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio.
4. 
Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.
Art. 21 
(Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale)
1. 
Non è consentito l'allevamento di esemplari appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale.
Art. 22 
(Attività di studio e ricerca)
1. 
La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
2. 
A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'ISPRA, dell'Università degli Studi, dei servizi tecnico-ispettivi delle Province e della Città metropolitana, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.
3. 
Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.
Art. 23 
(Osservatorio regionale sulla fauna selvatica)
1. 
Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 22, è istituito nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale.
2. 
I compiti dell'Osservatorio sono:
a) 
fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;
b) 
studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;
c) 
predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonché agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;
d) 
promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni svernanti e nidificanti;
e) 
promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per caposquadra per cacce speciali, nonché per la preparazione di cacciatori di ungulati con metodi selettivi;
f) 
monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria;
g) 
costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;
h) 
organizzare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole e le amministrazioni pubbliche, corsi di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.
3. 
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura cui fa riferimento l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione dei servizi tecnico-ispettivi delle Province e della Città metropolitana, delle amministrazioni pubbliche, degli enti strumentali regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Università degli Studi, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica capacità professionale.
Art. 24 
(Attività ispettiva in materia faunistica)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:
a) 
verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
b) 
vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie;
c) 
accertamento della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 46 e 47 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
d) 
verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori.
Art. 25 
(Controllo della fauna selvatica)
1. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 , è delegato alle Amministrazioni provinciali ed alla Città metropolitana. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, tramite le Amministrazioni provinciali e quella della Città metropolitana, che si avvalgono dei loro agenti, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
2. 
La Provincia e la Città metropolitana, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare piani di abbattimento, attuati dalle guardie delle Province, nonché dalle guardie venatorie volontarie.
3. 
Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dalla Giunta regionale.
4. 
Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'ISPRA, dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale, le Province o la Città metropolitana possono autorizzare piani di abbattimento.
5. 
Le Province e la Città metropolitana informano la Giunta regionale sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. 
Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, della Città metropolitana o degli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A., per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica, anche per periodi limitati ed ambiti definiti.
7. 
Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 19/2009 , il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo proposti dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere corredati dal parere favorevole della Provincia o della Città metropolitana.
Art. 26 
(Cattura e inanellamento a scopo scientifico)
1. 
La Giunta regionale, su parere dell'ISPRA, può concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia naturale l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove è vietato l'esercizio venatorio.
2. 
Non e' mai consentita l'utilizzazione per attività di vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.
3. 
L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' autorizzata dalla Giunta regionale ed è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può comunque essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'ISPRA. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
4. 
Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta regionale può autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 1000 intorno ai punti di osservazione.
5. 
È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.
Art. 27 
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. 
L'importazione dall'estero di fauna selvatica viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di migliorare la consistenza numerica di popolazioni autoctone, il cui numero sia ritenuto ai limiti della soglia di sopravvivenza.
2. 
I permessi d'importazione possono essere rilasciati dal competente Servizio Veterinario dell'ASL unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. 
Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell'ISPRA e previo nulla-osta favorevole del Ministero della sanità nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. 
Su ogni partita introdotta i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali eseguono, prima del rilascio degli animali, controlli sanitari eventualmente integrati da indagini di laboratorio.
Art. 28 
(Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale, le Province e la Città metropolitana possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
2. 
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta è fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.
3. 
Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia competente per territorio, che provvede a liberarla in località idonea tramite i propri agenti.
Art. 29 
(Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei)
1. 
L'esercizio dell'attività' di tassidermia ed imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. 
La Provincia e la Città metropolitana, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della Commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche dell'imbalsamazione.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione composta da:
a) 
un esperto in legislazione venatoria;
b) 
un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
c) 
un laureato in veterinaria;
d) 
un esperto in tecniche di tassidermia;
e) 
un perito conciario.
4. 
L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avrà ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:
a) 
legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
b) 
biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione ed al riconoscimento delle specie cacciabili;
c) 
tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;
d) 
nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.
5. 
La Commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
6. 
I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attività di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano e le ditte e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro tenuto dalle Camere di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la loro attività al Presidente della Provincia o della Città metropolitana.
7. 
L'esercizio dell'attività di imbalsamazione e' svolta senza fine di lucro da amatori non cacciatori.
8. 
E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:
a) 
alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
b) 
alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;
c) 
alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purché il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;
d) 
alla fauna domestica.
9. 
È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.
10. 
La Provincia, la Città metropolitana e la Giunta regionale possono autorizzare l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale, o di parte di esso, rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
11. 
È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
12. 
La Provincia e la Città metropolitana rilasciano gratuitamente apposito contrassegno di modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle preparazioni tassidermiche.
13. 
La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di mammiferi ed uccelli in difformità alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.
14. 
Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2 deve segnalare alla Provincia o alla Città metropolitana le richieste di imbalsamare spoglie di esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti alla fauna esotica.
15. 
La violazione della disposizione di cui al comma 9, comporta, oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 30 della legge 157/1992 , per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
16. 
Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme del presente articolo.
Art. 30 
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. 
L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 157/1992 e dalla presente legge.
2. 
Per poter esercitare l'attività venatoria nella regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di 10 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro per ogni persona danneggiata e 2 milioni di euro per danni ad animali ed a cose, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di 500.000 euro per morte o invalidità permanente.
3. 
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 43, e degli animali a ciò destinati.
4. 
E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
5. 
E' vietato l'uso di falchi ed altri rapaci, sia diurni che notturni, nonché dell'arco e della balestra.
6. 
Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla presente legge è vietato.
7. 
L'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) 
vagante nella zona Alpi;
b) 
vagante o in appostamento temporaneo nelle altre zone.
8. 
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
9. 
Il cacciatore durante l'attività venatoria è obbligato ad indossare un giubbotto ad alta visibilità sia anteriore che posteriore.
10. 
E' vietato l'uso di richiami vivi.
Art. 31 
(Aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali)
1. 
Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) l'attività venatoria è consentita secondo quanto previsto dall'artico 6, comma 2, della l.r. 19/2009 .
Art. 32 
(Opzioni sulla forma di caccia prescelta)
1. 
L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992 , ha durata quinquennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la scadenza del quinquennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia o alla Città metropolitana richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale.
2. 
Il cacciatore che abbia conseguito, ai sensi degli articoli 35 e 36, l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
3. 
Le Province e la Città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle opzioni di cui al comma 1.
Art. 33 
(Appostamenti)
1. 
Sono consentiti appostamenti purché temporanei.
2. 
Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, sprovvisti comunque di copertura superiore, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti appostamenti sono soggetti al consenso scritto del conduttore del fondo, sia esso un privato cittadino o un ente pubblico. Detto consenso scritto deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.
3. 
La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, n con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.
4. 
Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile .
5. 
La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. 
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 150.
Art. 34 
(Il tesserino regionale)
1. 
Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte, cacciatori foranei compresi, deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.
2. 
Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) 
al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità statale;
b) 
all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 50;
c) 
all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 30, comma 2;
d) 
alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.
3. 
Il tesserino è valido per un'annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
4. 
In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
5. 
Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria: su di esso viene annotato, mediante perforazione negli appositi spazi, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna selvatica abbattuta prima di raccoglierli.
6. 
Il cacciatore residente in altre Regioni è tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.
Art. 35 
(Abilitazione venatoria)
1. 
Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria.
2. 
Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla Provincia nel cui territorio risiede allegando:
a) 
certificato di residenza;
b) 
certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende sanitarie regionali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
3. 
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' articolo 32 della legge 157/1992 .
Art. 36 
(Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi)
1. 
Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria in zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 42, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso un esame scritto, di possedere nozioni sufficienti relativamente a:
a) 
specie alpine, protette e oggetto di caccia;
b) 
biologia delle medesime;
c) 
armi consentite;
d) 
disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.
2. 
Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
3. 
Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' articolo 32 della legge 157/1992 .
Art. 37 
(Commissione d'esame)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, in ciascun capoluogo di Provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.
2. 
La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta in via continuativa.
3. 
Ogni commissione è composta da:
a) 
un dirigente della Provincia o della Città metropolitana, esperto in materia di legislazione, con funzione di Presidente;
b) 
un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia, armi, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso tutti in possesso di laurea e tra questi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed uno in scienze agrarie o forestali.
4. 
La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b) avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline.
5. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia o della Città metropolitana.
6. 
Non possono essere nominati come componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
7. 
Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 38 
(Esame di abilitazione venatoria)
1. 
Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:
a) 
mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;
b) 
mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.
2. 
In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.
3. 
Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. 
Le prove d'esame sono pubbliche.
5. 
Le nozioni su cui verte l'esame di cui al comma 1 riguardano i seguenti temi:
a) 
leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di fauna, fauna stanziale, fauna migratoria; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appostamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
b) 
zoologia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;
c) 
tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agroforestali;
d) 
armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;
e) 
norme di pronto soccorso.
6. 
La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati, può predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle Province e delle Città metropolitana al momento della presentazione della domanda.
Art. 39 
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. 
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica unicamente nel caso in cui accurati studi scientifici dimostrino che le specie oggetto di prelievo presentano, nell'ambito del territorio regionale, una diffusione reale paragonabile a quella potenziale e che le loro dinamiche di popolazione risultino non in diminuzione da un periodo di almeno tre anni. Il prelievo è comunque limitato ad esemplari appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) 
specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: lepre comune (Lepus europaeus), fagiano (Phasianus colchicus);
b) 
specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: cinghiale (Sus scrofa).
2. 
La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio di cui all'articolo 40 può ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attività' venatoria.
3. 
Per una razionale tutela della specie cinghiale, l'esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.
4. 
La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1 ottobre e il 30 novembre, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1 La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati.
Art. 40 
(Calendario venatorio)
1. 
La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria.
2. 
Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:
a) 
specie cacciabili e periodi di caccia;
b) 
giornate e orari di caccia;
c) 
carniere giornaliero e stagionale;
d) 
ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) 
periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.
3. 
I provvedimenti della Giunta regionale che approvano i piani di prelievo selettivi di cui all'articolo 39, sono trasmessi alle Province ed alla Città metropolitana, che provvederanno a darne adeguata pubblicità.
4. 
Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per la specie cinghiale, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.
5. 
Il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo numerico e le comunicazioni di completamento di detti piani, con i conseguenti divieti di caccia alle specie interessate, devono essere resi pubblici mediante immediata affissione agli albi pretori di tutte le amministrazioni interessate, alle sedi di tutte le associazioni venatorie e mediante comunicazione agli organi di informazione, compresi quelli locali; deve altresì essere fornita una comunicazione immediata a tutti i soggetti responsabili della vigilanza venatoria.
6. 
Con il termine "censimento" si intende ogni operazione volta al conteggio di individui appartenenti alla fauna selvatica presenti in un determinato territorio.
Art. 41 
(Carniere giornaliero e stagionale)
1. 
Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di un capo di fauna selvatica.
2. 
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:
a) 
cinghiale: cinque capi annuali;
b) 
lepre comune: due capi annuali;
c) 
fagiano: tre capi annuali.
3. 
La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.
Art. 42 
(Giornate e orario di caccia)
1. 
Il cacciatore può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì e sabato.
2. 
Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 41, la caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
3. 
L'esercizio venatorio è in ogni caso vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.
Art. 43 
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. 
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
a) 
con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) 
con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. 
E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
3. 
Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica. In Zona Alpi al di sopra di 1.000 m s.l.m. sono vietati l'uso e la detenzione della munizione spezzata.
4. 
L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 25.
5. 
Non è consentito l'uso di falchi, né di altre specie di rapaci, sia diurne (ordine Accipitriformi) che notturne (ordine Strigiformi).
6. 
Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
7. 
Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
8. 
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Art. 44 
(Divieto di caccia su terreni percorsi da incendi)
1. 
Ai sensi dell' art. 10 della L. 353/2000 , nelle zone boscate percorse da incendi è vietato l'esercizio della caccia per un periodo di dieci anni a partire dall'evento. Tali aree devono venire adeguatamente tabellate a cura dell'A.T.C., del C.A. o dell'azienda faunistico-venatoria competente per territorio.
Art. 45 
(Altri divieti)
1. 
Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, è vietato:
a) 
negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
b) 
cacciare ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
c) 
usare più di un cane per cacciatore;
d) 
commerciare fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio;
e) 
usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
f) 
usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, nonché sagome in legno o altro materiale che riproducano le sembianze di animali;
g) 
detenere o usare radio ricetrasmittenti; usare apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
h) 
l'uso del cane, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale;
i) 
cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, compreso in Zona Alpi;
j) 
impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 500 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;
k) 
ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
l) 
l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie;
m) 
causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata;
n) 
usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne;
o) 
raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dagli Enti di gestione dei parchi;
p) 
commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;
q) 
vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 26;
r) 
produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;
s) 
detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta;
t) 
detenere collari per cani che possano procurare scosse elettriche.
Art. 46 
(Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle)
1. 
Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; A.T.C.; C.A.; oasi di protezione; valichi alpini; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia; zone di protezione di cui all' articolo 1, comma 5 della legge 157/1992 ; aziende faunistico-venatorie; beni monumentali; zone militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui all' articolo 21 della legge 157/1992 ; aree percorse da incendi negli ultimi dieci e pertanto precluse alla caccia.
2. 
Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge regionale di riferimento, la dizione "divieto di caccia", ove pertinente, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale.
3. 
Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
4. 
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.
5. 
Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
6. 
La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione.
7. 
Ferma restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale è sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai commi precedenti.
Art. 47 
(Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. 
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle altre leggi regionali e nazionali che tutelano la fauna selvatica è affidata:
a) 
ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 , art. 27 della Legge n. 157/1992 ;
b) 
alle guardie zoofile nominate ai sensi della L. 189/2004 .
2. 
Le guardie venatorie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, le guardie zoofile volontarie e le guardie ecologiche istituite ai sensi della legge regionale n. 32/1982 svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono individuati dai rispettivi regolamenti.
3. 
Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria o di guardia ecologica o zoofila volontaria è subordinato al conseguimento di attestato di idoneità rilasciato dalla Regione a seguito di corso di formazione e superamento di apposito esame. L'esame è costituito da non meno di cinquanta domande a risposte multiple di cui una sola giusta. I corsi di formazione possono essere organizzati autonomamente dalle associazioni ambientaliste, venatorie e agricole.
4. 
Presso la Regione è fissata ogni sei mesi una sessione d'esame alla quale possono partecipare i soggetti presentati dalle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste ove la partecipazione degli aspiranti è garantita nella misura di un terzo per ciascuna delle tre categorie.
5. 
Le guardie operative al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di ulteriore esame.
6. 
E' istituito presso gli uffici della Regione il coordinamento delle guardie venatorie e zoofile volontarie al quale partecipa un rappresentante per ogni associazione che dispone sul territorio regionale di guardie di cui al comma 2.
7. 
Il coordinamento di cui al comma precedente si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal componente più anziano e vi partecipa un funzionario nominato dal Presidente della Regione.
8. 
La Giunta regionale definisce i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e la composizione della commissione. Nella Commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
Art. 48 
(Rapporti sull'attività di vigilanza)
1. 
Le Province e la Città metropolitana, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.
2. 
I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per l'ambiente.
Art. 49 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Fermo restando quanto altro previsto dall' articolo 31 della legge 157/1992 , e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) 
cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 45 della presente legge: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 e revoca dell'autorizzazione;
b) 
uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
c) 
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
d) 
cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
e) 
cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
f) 
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
g) 
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
h) 
cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni trasgressore;
i) 
cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
j) 
abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
k) 
esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite: sanzione amministrative da euro 500,00 a euro 3.000,00;
l) 
mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
m) 
violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
n) 
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da euro 100,00 a euro 600,00;
o) 
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di euro 100,00 per ciascun capo; la sanzione è decuplicata nel caso trattarsi di cinghiale;
p) 
altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
q) 
vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 ;
r) 
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
s) 
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;
t) 
uso dei cani in numero superiore a quello consentito (uno per cacciatore): sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni cane in più;
u) 
mancata esibizione dell'assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
v) 
immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00; per la specie cinghiale, per ciascun capo, la sanzione è da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
w) 
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all' articolo 635 del codice penale ;
x) 
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
y) 
mancato utilizzo del giubbotto ad alta visibilità durante l'esercizio venatorio: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
z) 
violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;
aa) 
detenzione di collari per cani che possono procurare scossa elettrica: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000.
2. 
Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:
a) 
il sequestro obbligatorio del porto d'armi uso caccia, del tesserino venatorio e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere b),d), e), f),g), i), l), m), o), oo); fermo restando quanto disposto dall' articolo 28, comma 3 della legge 157/1992 , il porto d'armi uso caccia e il tesserino venatorio, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 , a meno che non debba procedersi a confisca, saranno restituiti ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981 ;
b) 
sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb);
c) 
sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo);
d) 
sequestro e confisca del collare elettrico di cui alla comma 1, lettera aa) dell'art. 45.
3. 
La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell' articolo 20 della legge 689/1981 .
4. 
La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all' articolo 28 della legge 157/1992 e dell' articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
5. 
Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e), g), i), l), m), o), oo) il tesserino regionale viene sospeso per cinque annate venatorie. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorità regionale di rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione.
6. 
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione.
Art. 50 
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)
1. 
In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 , dall' articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , come modificato dall' articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.
Art. 51 
(Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. 
Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi.
2. 
La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:
a) 
alle Province ed alla Città metropolitana per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b) 
agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.
3. 
La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.
4. 
Il Comitato è composto da:
a) 
l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
b) 
gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia o della Città metropolitana;
c) 
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
e) 
un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
f) 
un funzionario della Regione con compiti di segretario.
5. 
Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, è a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro sessanta giorni dall'accertamento.
6. 
L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia, alla Città metropolitana o al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.
Art. 52 
(Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale)
1. 
La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini di cui al comma 2.
2. 
A tale scopo i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A., d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:
a) 
la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, e successive modifiche; il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) 
la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) 
la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
3. 
I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni illustrative degli interventi proposti.
4. 
Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:
a) 
la rispondenza ai criteri del piano faunistico venatorio regionale e provinciale;
b) 
l'idoneità tecnica;
c) 
la congruità della spesa.
5. 
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.
6. 
I contributi previsti dal presente articolo possono essere revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
7. 
Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del Comitato di cui all'articolo 51, comma 4.
Art. 53 
(Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione)
1. 
Le Province e la Città metropolitana prevedono contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione.
2. 
Le Province e la Città metropolitana elaborano i programmi di intervento per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi e il loro costo complessivo.
3. 
Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli interventi e gli incentivi per l'anno successivo. Per gli anni successivi, le Province e la Città metropolitana correderanno il programma con un quadro riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed osservazioni.
4. 
I contributi sono concessi dalla Provincia o della Città metropolitana al conduttore del fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
5. 
Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici.
6. 
Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto dall'articolo 52, comma 7 e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province o alla Città metropolitana sentito il comitato regionale di cui all'articolo 51, comma 4.
Art. 54 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale i capitoli n. 55 e n. 2327 vengono denominati come segue:
a) 
"Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende faunistico-venatorie";
b) 
"Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica".
2. 
Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 19, come determinate dalle tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa relativi alle materie caccia e pesca.
3. 
Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
a) 
"Trasferimenti di fondi alle Province ed alla Città metropolitana per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a)";
b) 
"Trasferimenti di fondi agli A.T.C. ed ai C.A. per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dalle attività faunistico-venatorie di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b)";
c) 
"Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 52";
d) 
"Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui all'articolo 53";
e) 
"Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), nonché per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia";
f) 
"Contributi agli A.T.C. ed ai C.A. per il perseguimento dei fini istituzionali";
g) 
"Contributi al 'Fondo regionale per la montagna' finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo dell'occupazione, anche per gli scopi di cui all'articolo 52, in misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e pesca".
4. 
I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
Art. 55 
(Norma abrogativa)
1. 
E' abrogato l' articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("
Legge finanziaria per l'anno 2012
")
Art. 56 
(Urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.