Disegno di legge regionale n. 182 licenziato il 10 gennaio 2018
Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria.

Sommario:            

Capo I 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) 
disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna selvatica;
b) 
garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in particolare in aree collinari e montane;
c) 
eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale e coinvolgere e responsabilizzare a tale fine il maggior numero possibile di cittadini;
d) 
finalizzare l'impegno dei cacciatori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;
e) 
dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
f) 
promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico;
g) 
salvaguardare gli interessi e le attività della popolazione che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio.
2. 
La Regione disciplina altresì, per gli aspetti di competenza, la gestione del territorio regionale ai fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In attuazione dell' articolo 6 dello Statuto , la Regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. 
Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.
Art. 2. 
(Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)
1. 
Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della l. 157/1992 .
2. 
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. 
Ai sensi dell' articolo 300, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale e sottopone il suo autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento.
4. 
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2 della legge 1571992, nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
5. 
Sono altresì protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, e dunque escluse dal prelievo venatorio, le seguenti specie: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile.
6. 
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie.
7. 
Le attività all'interno della Rete Natura 2000 sono soggette alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
Art. 3. 
(Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali)
1. 
La Regione, avvalendosi della collaborazione dell'Università, di musei naturalistici, degli enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
2. 
La Giunta regionale provvede altresì:
a) 
alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale;
b) 
alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando la destinazione della fauna selvatica abbattuta, in conformità alla normativa europea e nazionale;
c) 
alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;
d) 
all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola in via prioritaria in area montana, collinare e nelle aree depresse, promuovendo attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione e alla fruizione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.
Art. 4. 
(Funzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla l. 157/1992 e dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare alle province ed alla Città metropolitana spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all' articolo 1, comma 3 della l. 157/1992 . All'espletamento di tali funzioni le province e la Città metropolitana provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.
2. 
Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all' articolo 10, comma 6 della l. 157/1992 , le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai Comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni della presente normativa.
3. 
La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all' articolo 1 , promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia, sulla ricerca genetica e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
4. 
La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
5. 
Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento oppure promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di persone laureate in discipline naturalistiche.
6. 
Le province e la Città metropolitana di Torino esercitano, ai sensi di quanto indicato dall' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di enti locali) e secondo le modalità stabilite all' articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ), oltre alle funzioni loro conferite dalla l. 157/1992 , a quelle di cui all' articolo 2, comma 2 della l.r. 17/1999 , le seguenti funzioni:
a) 
rilascio autorizzazioni per la detenzione di fauna selvatica;
b) 
svolgimento degli esami di abilitazione venatoria;
c) 
rilascio autorizzazioni per l'attività di tassidermia nonché per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche, nonché per la modalità di prelievo delle stesse; adempimenti per la nomina e funzionamento della Commissione d'esame per l'accertamento di idoneità allo svolgimento dell'attività di tassidermia;
d) 
gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
e) 
autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale;
f) 
opzione sulla forma di caccia, come stabilita dall' articolo 12 della l. 157/1992 ;
g) 
autorizzazione gare cani e calendari addestramento cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall' articolo 10, comma 7 della l. 157/1992 , nonché autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;
h) 
l'attività di vigilanza venatoria;
i) 
redazione del Piano faunistico-venatorio provinciale.
7. 
In caso di inadempienza delle province o della Città metropolitana nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
Art. 5. 
(Regolamenti di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere d), h) i) e m), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , disciplina:
a) 
i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione;
b) 
l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
c) 
le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
d) 
l'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione;
e) 
le attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e detenzione dei trofei;
f) 
il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola nonché gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi;
g) 
le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;
h) 
la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;
i) 
i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);
l) 
le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;
m) 
l'allevamento di fauna selvatica;
n) 
l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
o) 
la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.
Capo II 
Pianificazione faunistico-venatoria
Art. 6. 
(Pianificazione faunistico-venatoria regionale)
1. 
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che ricopre l'intera superficie regionale è soggetto a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente ed al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 10 della l. 157/1992 , realizza il coordinamento dei piani provinciali garantendone la omogeneità e la congruenza.
3. 
La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.
4. 
Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresì i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2 , lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ) singoli o associati, e coltivatori diretti, che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), nonché dell' articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).
5. 
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.
6. 
L'esercizio venatorio nella aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata, come disciplinato dall' articolo 32,comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
7. 
Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che, ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
Art. 7. 
(Piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana)
1. 
Le province e la Città metropolitana, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 6 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 , piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. 
I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. 
In caso d'inerzia delle province e della Città metropolitana negli adempimenti di cui al comma 1 , la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.
4. 
Le province e la Città metropolitana predispongono, altresì, a norma dell' articolo 10, comma 7 della l. 157/1992 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 , piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, coordinandosi, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, con gli ATC ed i CA.
5. 
I piani faunistico-venatori adottati dalle province e dalla Città metropolitana sono trasmessi alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.
6. 
I piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7 , trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. 
Se la Giunta regionale formula osservazioni, le province e la Città metropolitana recepiscono tali osservazioni e riadottano entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6 , dà l'assenso al Piano.
8. 
Se le province o la Città metropolitana non adempiono a quanto disposto al comma 7 , la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
9. 
I piani faunistico-venatori provinciali e metropolitani hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo e restano in vigore sino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori e comunque non oltre due anni dalla loro scadenza.
10. 
Le province e la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione del proprio piano faunistico-venatorio, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 .
Art. 8. 
(Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica)
1. 
Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica - migratoria e stanziale - e cura della prole:
a) 
le oasi di protezione;
b) 
le zone di ripopolamento e cattura;
c) 
i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
d) 
i centri privati di riproduzione della fauna selvatica.
2. 
Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, di rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, ed alla cura della prole. Le zone di ripopolamento e cattura, di dimensione non superiore a 1000 ettari, hanno lo scopo di favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti. Sono centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari alla stato naturale a scopo di ripopolamento con obbligo di realizzare un adeguato preambientamento dei capi e con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.
3. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, disciplina la costituzione degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento.
Capo III 
Caccia programmata
Art. 9. 
(Ripartizione del territorio)
1. 
La Regione, in attuazione della l. 157/1992 , anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli ATC e nei CA, determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree. Al medesimo scopo, nel territorio regionale è ammessa l'adesione dei cacciatori a non più di due ATC o CA nel corso della medesima stagione venatoria.
2. 
La Giunta regionale con proprio provvedimento ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ATC e in CA di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili.
3. 
È definita zona faunistica delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Università degli Studi di Torino.
4. 
La ripartizione degli ATC e dei CA è determinata con riferimento:
a) 
ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell' articolo 7, comma 2 ;
b) 
alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
5. 
La modifica della perimetrazione degli ATC e dei CA è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli ATC e dei CA.
6. 
La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun ATC e CA è effettuata dai rispettivi comitati di gestione mediante adeguata tabellazione.
7. 
La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.
8. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono ripartire il territorio di loro competenza in distretti venatori, anche temporanei, con riferimento a determinate specie oggetto di prelievo venatorio, al fine di attuarne una più puntuale gestione.
Art. 10. 
(Definizione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini)
1. 
Gli ATC ed i CA corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità territoriale e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all' articolo 6 , con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole, prevenzione e risarcimento dei danni ad esse causati e di protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate, qualora a detta gestione delegati.
2. 
La gestione degli ATC e dei CA è affidata ai comitati di gestione.
3. 
I comitati di gestione sono lo strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all' articolo 6 , con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alle specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché di realizzazione di miglioramenti ambientali.
4. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione.
5. 
La Giunta regionale autorizza gli organismi di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica.
Art. 11. 
(Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi)
1. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile . In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.
2. 
Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione. I comitati di gestione possono, altresì, procedere a stipulare convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono elargire contributi economici, di cui all' articolo 4, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 , ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti, attinenti ad azioni specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e prevenzione dei danni alle colture agricole.
3. 
I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale di cui al comma 2 , prevedono:
a) 
la definizione delle competenze specifiche dei comitati di gestione, la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i comitati di gestione;
b) 
la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente;
c) 
la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci;
d) 
le verifiche da parte della Regione e le disposizioni inerenti al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.
4. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli ATC e dei CA si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile ove applicabili.
5. 
Sono organi direttivi dell'ATC e del CA:
a) 
il presidente;
b) 
il comitato di gestione.
6. 
I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:
a) 
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;
b) 
tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell' articolo 34 della l. 157/1992 , ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;
c) 
due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;
d) 
due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.
7. 
Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 6 , la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 68 per cento spettano due rappresentanti.
8. 
Per garantire il rispetto delle disposizioni della l. 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 6 e 7, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale.
9. 
Il Presidente è nominato dal comitato di gestione e non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.
10. 
I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell' articolo 27 della l. 157/1992 ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.
11. 
Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai comitati di gestione degli ATC e dei CA sono realizzati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali.
12. 
Alle riunioni dei comitati di gestione è invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria, professionale-agricola ed ambientalista riconosciuta ai sensi delle norme vigenti, che ha rappresentatività nel territorio dell'ATC o del CA, e che non risulta già rappresentata nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal comma 6 . Alle riunioni del comitato di gestione possono altresì partecipare come uditori e senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni di enti locali di cui al comma 6, lettera d) , che non risultano già presenti nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal medesimo comma 6 .
13. 
I1 controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e CA è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, formato da cinque componenti iscritti all'albo ufficiale dei revisori, di cui uno con funzioni di presidente. La durata del collegio è quinquennale. La Giunta regionale ne fissa i criteri e riceve dallo stesso, al termine di ogni verifica, una dettagliata relazione.
14. 
Gli statuti, i regolamenti, le linee guida nonché qualsiasi altra disposizione gestionale degli ATC e CA sono aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 12. 
(Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilita la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e CA.
2. 
La Giunta regionale disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa Giunta regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA; tale percentuale può essere modificata negli ATC fino al un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. 
La disciplina di cui al comma 2 , nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.
4. 
La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.
5. 
Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i comprensori alpini possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni del CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall' articolo 9, comma 8 .
6. 
Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da non più di sei mesi da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità annuale ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati secondo autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).
Capo IV 
Esercizio dell'attività venatoria
Art. 13. 
(Calendario venatorio regionale)
1. 
La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all' articolo 23 , entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell' articolo 18 della l. 157/1992 e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e concernenti i seguenti aspetti:
a) 
specie cacciabili e periodi di caccia;
b) 
giornate e orari di caccia;
c) 
carniere giornaliero e stagionale.
2. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, starne, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie.
3. 
L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall' articolo 13 della l. 157/1992 , fatta salva la facoltà della Giunta regionale di regolamentare in maniera più restrittiva quanto previsto dalla citata norma.
4. 
Durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici previste dalla presente legge, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Art. 14. 
(Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari)
1. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, definisce:
a) 
i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:
1) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
2) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
3) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
4) 
zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
5) 
zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;
b) 
i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;
c) 
le abilitazioni per i conduttori ed i cani da traccia;
d) 
l'utilizzo dei cani nei casi di recupero di capi ungulati feriti e per attuare il metodo della girata, nonché per l'azione di contenimento di ungulati;
e) 
sono vietati l'uso e la detenzione di collari elettrici.
2. 
Ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi è istituito il Registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attività sia ai fini dell'esercizio venatorio che per altre finalità. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento.
Art. 15. 
(Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati)
1. 
Sono consentiti appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportano modificazioni del sito.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali le altane.
3. 
La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti, e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui colturali.
4. 
Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea sono risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile .
5. 
La collocazione dell'appostamento avviene in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della 1. 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, della medesima legge. Tali appostamenti possono essere realizzati previo assenso scritto del proprietario e dell'eventuale conduttore del fondo.
7. 
A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di centocinquanta metri.
Capo V 
Strutture private per l'esercizio dell'attività venatoria e la produzione della fauna selvatica
Art. 16. 
(Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie)
1. 
La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal Piano faunistico venatorio regionale l'istituzione di AFV ed AATV L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di AFV e AATV è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV.
2. 
Le AFV, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione deve essere viene presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attività connesse, di cui all' articolo 2135, comma 3 codice civile , le attività di fornitura di beni e servizi faunistico-venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di AFV con le caratteristiche indicate all' articolo 16, comma 1, lettera a) della l. 157/1992 .
3. 
Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.
4. 
Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 (Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione).
5. 
Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le AFV e le AATV, analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di tutela, presentano il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie destinata all'azienda. Le AATV di nuova costituzione vengono situate sui terreni per i quali si dispone del titolo di conduzione oppure il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi.
6. 
La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV e stabilisce divieti particolari.
7. 
Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa. Medesima procedura è attuata per le immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche, in conformità agli atti di concessione.
8. 
Salvo quanto disposto al comma 6 , nelle AFV e nelle AATV, per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.
9. 
Nelle AFV e nelle AATV i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica sono risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. 
Le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
11. 
L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell' articolo 25 .
12. 
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6 .
13. 
Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle AFV e AATV, anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.
14. 
Le AFV e le AATV di nuova istituzione, rispettano una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di mille metri.
Capo VI 
Attività correlate alla fauna selvatica
Art. 17. 
(Commercializzazione della fauna selvatica)
1. 
La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica della selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari e alle disposizioni di recepimento, al fine di assicurare la tracciabilità della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore.
2. 
La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1 .
Art. 18. 
(Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei Centri di recupero degli animali selvatici)
1. 
Le province e la Città metropolitana autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. 
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. 
I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti de essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono altresì alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. 
Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. 
I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. 
I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. 
I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.
Art. 19. 
(Controllo della fauna selvatica)
1. 
Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 , la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche e alloctone presenti, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 .
2. 
Le province e la Città metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio, secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 . Le attività di controllo possono essere delegate dalle province e dalla Città metropolitana agli ATC ed ai CA che abbiano fra i propri dipendenti personale in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata.
3. 
In deroga a quanto previsto al comma 1 , le province e la Città metropolitana, sentiti i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, ed i concessionari delle AFV e AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo delle specie particolarmente impattanti in termini di danni provocati alle colture agricole. Nel programma sono definite le unità territoriali per la gestione della specie ed individuate, altresì, le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove le specie di cui al presente comma sono oggetto di controllo e contenimento costante, e le aree dove le caratteristiche del soprassuolo e naturali sono compatibili con una presenza equilibrata delle specie di cui sopra, da attuarsi con mezzi e modalità concordati con l'ISPRA.
4. 
Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:
a) 
conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
b) 
prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
c) 
salvaguardia della piccola fauna.
5. 
Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana si avvalgono delle guardie venatorie dipendenti, dei proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi o indicati dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute e inseriti in apposito elenco depositato presso gli ATC e CA, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie dipendenti degli ATC e dei CA.
6. 
Per le azioni di controllo all'interno delle AFV e AATV, le province e la Città metropolitana autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari.
7. 
La provincia e la Città metropolitana autorizzano il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo eventualmente non completati nel corso della stagione venatoria negli ATC e nei CA ed all'interno delle AFV e delle AATV.
8. 
Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia e dalla Città metropolitana.
9. 
Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta.
10. 
Gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui ai commi 3, 5 e 7 sono introitati dagli ATC e dai CA e, all'interno delle aree protette di cui alla l.r. 19/2009 , dal soggetto gestore.
11. 
In caso di inerzia degli organismi di gestione degli ATC e dei CA o dei soggetti gestori di AFV e di AATV nelle azioni di controllo, la provincia e la Città metropolitana designa altri cacciatori, anche non residenti nelle aree interessate dalle azioni di controllo o ad essi iscritti, anche a titolo oneroso. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e destinati per le finalità previste dalla legge. La mancata o impropria attuazione delle azioni di controllo della fauna selvatica comportano la diretta responsabilità del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali trasferibili.
12. 
Le province e la Città metropolitana, al fine di preservare l'integrità della fauna regionale, attivano avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o di personale nominativamente indicate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA che siano in possesso di abilitazione specifica, piani di controllo delle specie autoctone e alloctone presenti se sono immesse abusivamente nell'ambiente.
13. 
Le province e la Città metropolitana informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
14. 
Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall' articolo 19 della l. 157/1992 .
Art. 20. 
(Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica)
1. 
Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica consistono in attività di contenimento numerico, allontanamento o eradicazione della fauna selvatica, necessarie per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole nonché di altre attività economiche.
2. 
Su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, anche su istanza dei sindaci o delle organizzazioni professionali agricole, acquisito il parere dell'ISPRA, autorizza misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, per uno dei seguenti motivi:
a) 
nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) 
per prevenire danni rilevanti all'attività agricola, forestale e all'acquacoltura;
c) 
per la protezione della flora e della fauna;
d) 
se gli interventi di prevenzione dei danni e le misure di gestione della fauna, anche attraverso il normale prelievo venatorio, si rivelano inefficaci a limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle imprese agricole.
3. 
Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici.
4. 
La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole regionali, dei sindaci o di altre autorità locali della pubblica amministrazione e constatata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica di cui all' articolo 19 , nonché delle misure di gestione ordinaria, autorizza, in via straordinaria, le misure di controllo faunistico straordinario.
5. 
La Giunta regionale definisce e disciplina i contenuti, le forme, i soggetti responsabili, i piani e le specie oggetto di intervento straordinario. La Giunta regionale può delegare l'attività di cui al presente articolo alle province ed alla Città metropolitana.
6. 
Le attività di controllo straordinario possono essere esercitate, su indicazione della Giunta regionale, da:
a) 
proprietari e conduttori dei fondi agricoli se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;
b) 
cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano di cui al comma 5 c) agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura tiene apposito elenco, guardie dipendenti da ATC e CA in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata.
7. 
I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni dell'ente responsabile o delegato di cui all' articolo 19, comma 2 .
8. 
Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo effettuate in attuazione dell' articolo 19 e del presente articolo sono conferite agli ATC e CA territorialmente interessati dalle azioni di controllo e sono raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti o sono cedute:
a) 
a titolo gratuito al personale che partecipa alle operazioni di campo;
b) 
a centri di lavorazione della selvaggina a titolo oneroso.
9. 
Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo, se non sussistono le condizioni di commestibilità delle carni, sono opportunamente smaltite. La consegna delle carcasse al Servizio Veterinario o a Istituzioni Scientifiche per fini di studio e ricerca avviene a titolo non oneroso.
10. 
Eventuali proventi derivanti dalla cessione delle carcasse sono trattenuti dagli ATC e CA interessati che li destinano, al netto dei costi sostenuti per organizzare le azioni medesime, ad integrazione delle risorse destinate al risarcimento ed alla prevenzione dei danni accertati o, in subordine, per iniziative di miglioramento e potenziamento degli habitat faunistici e della selvaggina, anche attraverso l'assegnazione di contributi agli agricoltori localmente interessati.
Capo VII 
Divieti e sanzioni
Art. 21 
(Divieti)
1. 
Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:
a) 
negli ATC e nei CA esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione;
b) 
usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale, dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) ha rilasciato apposito brevetto di idoneità e di un cane di età inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;
c) 
abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
d) 
l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all' articolo 19, comma 3 ;
e) 
cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 19 e 20, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;
f) 
ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera g) , 19 e 20;
g) 
la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
h) 
causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata;
i) 
usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti per iscritto dalle province e dalla Città metropolitana, dai Comitati di gestione degli ATC e CA, dalle AFV e AATV;
l) 
commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;
m) 
detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;
n) 
esercitare l'attività venatoria negli ATC e nei CA sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
o) 
l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della l.r. 47/1989 ; è sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento; è consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Città metropolitana interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore;
p) 
qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;
q) 
introdurre ed immettere qualsiasi specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero;
r) 
immettere soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare;
s) 
a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
t) 
a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3;
u) 
l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;
v) 
l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;
z) 
rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale ;
aa) 
nella zona faunistica delle Alpi l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;
bb) 
l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;
cc) 
abbattere un capo diverso, per specie, sesso o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati;
dd) 
l'uso di collari elettrici per l'addestramento degli ausiliari;
ee) 
abbandonare o non recuperare i bossoli delle cartucce utilizzate;
ff) 
cacciare nelle ore notturne e, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio.
Art. 22. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della l. 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) 
cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all' articolo 5, comma 1, lettera g) : sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro più revoca autorizzazione;
b) 
vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da 150,00 euro a 900,00 euro;
c) 
cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro importo raddoppiato in caso di recidiva;
d) 
cacciare senza essere munito di tesserino venatorio o senza ammissione nel ATC o CA: sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro;
e) 
cacciare nelle ore notturne o, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro;
f) 
cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
g) 
cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri ovvero tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni trasgressore;
h) 
abbattere o catturare capi di fauna selvatica appartenenti alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio o abbattimento di tali capi senza autorizzazione: sanzione amministrativa da 400,00 euro a 2.400,00 euro;
i) 
abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
l) 
esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrative da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
m) 
posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da 400,00 euro a 2.400,00 euro;
n) 
caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
o) 
abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 600,00 euro a 3.600,00 euro e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;
p) 
abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 150,00 euro a 900,00 euro e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;
q) 
abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; nel caso di abbattimento di capo di cervo coronato senza essere ammesso a tale prelievo, la sanzione di cui al presente comma viene decuplicata e, oltre al previsto ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore, si applica altresì la sanzione accessoria della esclusione dalla partecipazione alla caccia di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva;
r) 
abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;
s) 
effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall' articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992 : sanzione amministrativa da 200 euro a 1.200 euro;
t) 
mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro;
u) 
violazione alle norme di gestione delle AFV e AATV: sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro;
v) 
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
z) 
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione delle province o della Città metropolitana o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro; nel caso in cui la violazione venga nuovamente commessa sanzione amministrativa da 400,00 euro a 2.400,00 euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
aa) 
vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g) : sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
bb) 
produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro;
cc) 
addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro; se l'addestramento o l'allenamento sono effettuati nel territorio di ATC e CA in cui non siano state istituite zone di cui all' articolo 14 , la sanzione è ridotta ad un quinto; se la violazione è commessa all'interno delle zone previste all' articolo 8 : sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro; le sanzioni sono triplicate se l'infrazione viene commessa nel periodo riproduttivo della specie; il cane dotato di collare di controllo con sistema di posizionamento globale (GPS) attivato si ritiene soggetto a sorveglianza;
dd) 
usare più di due cani per cacciatore, e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata, per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, e di un cane di età inferiore a 18 mesi per cacciatore, per comitiva e per muta autorizzata: sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro per ogni cane in più;
ee) 
mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
ff) 
prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall' articolo 21, comma 1, lettera o), della l. 157/1992 : sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
gg) 
rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellare abusivamente terreni in attualità di coltivazione e le recinzioni per il bestiame al pascolo e i fondi chiusi: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
hh) 
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui all' articolo 8 , o a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
ii) 
uso dei cani di cui all' articolo 21, comma 1, lettera d) : sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.200,00 euro;
ll) 
violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell' articolo 16, comma 6 all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
mm) 
esercitare l'attività venatoria negli ATC e nei CA, sprovvisti delle relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro;
nn) 
cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo disposizioni che lo consentono: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro;
oo) 
immettere fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da 200,00 euro a 1.000,00 euro;
pp) 
introdurre specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero: sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo;
qq) 
immettere le specie fagiano comune e starna al di sopra di mille metri sopra il livello del mare: sanzione amministrativa da 150,00 euro a 600,00 euro per ogni capo;
rr) 
violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro;
ss) 
utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro;
tt) 
mancata applicazione del contrassegno inamovibile alla fauna selvatica abbattuta, secondo le disposizione regionali: sanzione amministrativa da 600,00 euro a 3.600,00 euro e ritiro del trofeo, ove presente, da parte dell'ente gestore;
uu) 
ostacolare o impedire le attività di cui all' articolo 20, comma 7 e di cui all' articolo 24 sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro;
vv) 
non indossare giubbotto o bretelle retroflettenti ad alta visibilità nel corso dell'attività venatoria e di attività di contenimento di animali selvatici: sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro.
2. 
Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 , se ricorrono i presupposti dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della l. 157/1992 , ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettere e), i) ed m) della medesima legge, e nei casi indicati al comma 1 , lettere c), d), e), h), m), o), r), hh), mm). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 , a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.
3. 
La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia e della Città metropolitana ove ricorrano i presupposti di cui all' articolo 20 della l. 689/1981 .
4. 
La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all' articolo 28 della l. 157/1992 e dell' articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
5. 
Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1 , lettere e), h), m), o), r) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 , in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.
6. 
Il provvedimento di sospensione è disposto dalle province e dalla Città metropolitana competenti per territorio, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 6 del d.lgs. 150/2011 .
7. 
Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e dalla Città metropolitana e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria. Le province e la Città metropolitana, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), comunicano congiuntamente a tutti gli ATC ed ai CA piemontesi entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco nominativo dei cacciatori sanzionati con l'indicazione del tipo di sanzione, la data ed il luogo in cui è stata comminata.
8. 
Non hanno alcuna validità le eventuali sanzioni definite autonomamente dagli ATC e dai CA non espressamente previste da una norma di legge.
Capo VIII 
Strutture amministrative
Art. 23. 
(Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica)
1. 
È istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. 
La Commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria.
3. 
La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), definisce la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della predetta Commissione.
Art. 24. 
(Vigilanza venatoria)
1. 
Oltre a quanto stabilito dall' articolo 27 della l. 157/1992 , la vigilanza sull'attività venatoria è affidata alle guardie dipendenti degli ATC e dei CA.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito territoriale di competenza.
3. 
Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza.
4. 
Le province e la Città metropolitana, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell' articolo 4, comma 6 , trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate, comunicando altresì i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
5. 
La provincia istituisce un coordinamento per l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1 .
6. 
I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992 .
Capo IX 
Tasse e contributi
Art. 25. 
(Tasse di concessione regionale in materia venatoria)
1. 
In materia di tasse sulle concessioni regionali si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dall' articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).
2. 
I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ) sono determinati come riportati nella Tabella A allegata alla presente legge.
3. 
La Giunta regionale può rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2 , nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 23, comma 2, della l. 157/1992 .
Art. 26. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall' articolo 16 e dall' articolo 16 della l. 157/1992 , salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale.
2. 
Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista degli articoli 8 e 12 e dall' articolo 10 della l. 157/1992 .
3. 
Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente legge previste all' articolo 5 .
4. 
Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana in attuazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) articolo 40, e della l. 157/1992 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge.
Art. 27. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate");
Art. 28. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui all' articolo 25 della presente legge, quantificate per gli anni 2018 e 2019 in euro 2.538.000,00 annui, vengono introitate su apposito capitolo di entrata nel Titolo 1 Tipologia 101 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. 
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.990.000,00 nel 2018 ed in euro 1.990.000,00 per il 2019, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 2 (Caccia e pesca) Titolo 1 Spese correnti del Bilancio 2017-2019.
3. 
Le spese di cui al comma 2 sono relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:
a) 
fondo regionale per il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell' articolo 26 della l. 157/1992 ;
b) 
fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell' articolo 26 della l. 157/1992 ;
c) 
fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell' articolo 10 della l. 157/1992 ;
d) 
contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
e) 
contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;
f) 
spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.
Capo X 
Entrata in vigore
Art. 29. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.