Disegno di legge regionale n. 143 licenziato il 19 novembre 2015
"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".

Sommario:            

Capo I. 
Disposizioni in materia finanziaria, contabile e di organizzazione
Art. 1. 
(Fondo di garanzia degli allineamenti contabili)
1. 
E' costituito nell'UPB A11011 del bilancio di previsione il "Fondo di garanzia degli allineamenti contabili" con stanziamento pari a zero. Il Fondo è incrementato, con provvedimento della Giunta regionale, per un importo corrispondente a quanto accertato sui singoli capitoli in entrata, per tutti gli incassi provenienti da trasferimenti statali e comunitari, in attesa di regolarizzazione sui corrispondenti capitoli in spesa.
2. 
Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere sul Fondo di cui al comma 1.
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
2.
Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la Commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.
".
Art. 3. 
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è inserita la seguente: "
e)
bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all' articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
1 ter.
La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 terdecies è aggiunto il seguente: "
2. bis.
Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies e di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000 per l'anno 2015 e in euro 30.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) A13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.
".
Art. 4. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), dopo le le parole "
in tutto o in parte
", sono inserite le seguenti: "
per causa a lui imputabile
".
Art. 5. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), la parola "
Finanziamento
" è sostituita dalla parola: "
Gestione
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2014 le parole: "
biennio 2015-2016
" sono sostituite dalle seguenti: "
triennio 2015-2017
" e le parole "
contributo annuo pari a 300.000,00 euro
" sono sostituite dalle seguenti "
corrispettivo annuo pari a 265.500,00 euro oltre IVA
".
Art. 6. 
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015 , n. 1)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), dopo le parole "
utilizzo delle aree industriali
", sono inserite le seguenti "
in uso o dismesse
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 sono soppresse le parole "
come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
" nonché le parole: "
a far data dall'entrata in vigore del decreto legge 90/2014
".
3. 
La rubrica dell' articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente "
Agenzia Foreste e Territorio
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, organismo di diritto pubblico ed a partecipazione interamente pubblica, il cui personale è costituito dai dipendenti dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali..
".
5. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 , è inserito il seguente: "
1. bis.
Al personale dell'Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza.
".
6. 
Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1.
".
7. 
Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A.) contestualmente alla costituzione dell'Agenzia Foreste e Territorio.
".
Art. 7. 
(Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti)
1. 
Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001 , come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. 
(Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione)
1. 
In sede di prima applicazione dell' articolo 36 quinquies, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica.
Capo II. 
Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, vigilati, controllati e partecipati dalla Regione
Art. 9. 
(Spese per autovetture dell'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte)
1. 
Le spese sostenute dall'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.
2. 
Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.
Art. 10. 
(Restituzione di debiti da Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.)
1. 
Anche al fine di applicare quanto previsto all' articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015), SCR-Piemonte SpA. restituisce alla Regione Piemonte debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartito negli Allegati A e B, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.
2. 
Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale:
a) 
su apposito capitolo di entrata istituito nell'UPB A1102 denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";
b) 
su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nell'UPB A18232 denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".
3. 
Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2 lettera b, sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte SpA.
Art. 11. 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è inserito il seguente: "
5 bis.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate.
".
Art. 12. 
1. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte), è soppressa.
2. 
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è inserita la seguente: "
c bis)
l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell' articolo 19, comma1, lettera f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell' articolo 24, lettera e) della direttiva 2004/17/CE , mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all' articolo 25 del d. l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 .
".
3. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 , la parola: "
a)
" è soppressa.
4. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 , è inserito il seguente: "
3 bis.
Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento.
".
5. 
I commi 3 e 4 dell' articolo 6 della legge regionale 19/2007 , sono abrogati.
Capo III. 
Disposizioni in materia di affari istituzionali ed enti locali
Art. 13. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 ) (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente: "
3.
Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell' articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 4/1973 sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi di cui al comma 1, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum.
2 ter.
Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2 quater.
Le operazioni di scrutino concernenti i referendum regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale o amministrativa.
".
Art. 14. 
1. 
Al titolo della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), dopo la parola "
unione
" sono inserite le seguenti: "
incorporazione
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 51/1992 le parole: " " sono sostituite dalle parole: "
dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
".
3. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 51/1992 , dopo la parola "
fusioni
" sono aggiunte, in fine, le parole: "
e incorporazione
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 dopo le parole "
di fusione
" sono inserite le parole: "
e di incorporazione
", e le parole "
di cui all'art. 10
" sono sostituite dalle parole" ".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente: "
e ter)
Quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e e ai sensi dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.
".
6. 
Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole: "
ai sensi della legge 142/90
" sono soppresse.
7. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/92 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione .
".
8. 
Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 51/92 dopo le parole "
al comma 5
" sono aggiunte, "
in fine
", le parole "
e 5 bis
".
Art. 15. 
1. 
Nel titolo del Capo VI della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo la parola "
Fusione
" sono inserite le parole "
e incorporazione
".
2. 
Nella rubrica dell' articolo 11 della l.r. 11/2012 , dopo la parola "
fusione
" è inserita la seguente: "
incorporazione
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole "
La fusione
" sono inserite le seguenti: "
e l'incorporazione
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole "
alla fusione
" sono inserite le seguenti: "
o alla incorporazione
".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 11 dopo le parole "
mediante fusione
" sono inserite le seguenti: "
o mediante incorporazione
".
6. 
Al comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole "
dei comuni fusi
" sono inserite le seguenti: "
ovvero dei comuni soggetti dell' incorporazione
".
7. 
Al comma 5 dell'articolo 11, dopo le parole: "
precedente la fusione
", sono inserite le seguenti: "
ovvero l'incorporazione
"e dopo le parole "
ai singoli comuni fusi
" sono inserite le seguenti: "
ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione
".
Capo IV. 
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 16. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) le parole: "
sono nulli
" sono sostituite dalle seguenti: "
sono annullabili per violazione di legge
".
Art. 17. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.
Art. 18. 
1. 
Alla lettera o) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) la parola "
velivoli
" è sostituita dalla seguente: "
aeromobili
".
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 19/2009 dopo il numero 49 quinques è aggiunto il seguente: "
49 septies) Riserva naturale del Neurone.
".
Art. 19. 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
6.
Il numero 81 dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTE VISO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese - Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.
".
Art. 20. 
(Disposizioni finali in materia di aree protette)
1. 
I commi 2 e 3 dell'articolo 18 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Art. 21. 
(Disposizioni abrogative in materia di aree protette)
1. 
Dal 1° gennaio 2016 è abrogata la lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità
").
Capo V. 
Disposizioni in materia di paesaggio e governo del territorio
Art. 22. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente: "
2 bis.
La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del d.p.r. 380/2001 , corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell' articolo 8 della l. 241/1990 .
".
Art. 23. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 1. 6 luglio 2002, n. 137). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "
), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono altresì, ai sensi dell' articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004 , ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate.
".
2. 
Il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 è sostituito dal seguente: "
1 bis.
Ai sensi dell' articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004 , i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1.
".
3. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 è inserito il seguente: "
1 ter.
Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca-dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.
".
4. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della 1.r. 20/1989 è abrogato.
Art. 24. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale l dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), dopo le parole "
ai comuni
" sono inserite le seguenti: "
o alle loro forme associative
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 32/2008 è inserito il seguente: "
2 bis.
E' altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.
".
3. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
".
4. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è inserito il seguente: "
1 bis.
Nei territori dei comuni ricompresi nel sito ''I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato'', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle ''Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito Unesc'', approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali linee-guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all' articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all' articolo 49, comma 7 della l.r. 56/1977 .
".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente: "
4.
I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
".
6. 
Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 , dopo le parole "
I comuni
" sono inserite le seguenti: "
o le loro forme associative.
".
7. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 32/2008 , dopo le parole "
ai comuni
" sono inserite le seguenti:"
o alle loro forme associative
".
Art. 25. 
(Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell' articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 )
1. 
I procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi degli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977 nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, della 1.r. 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I procedimenti di cui al comma l per i quali l'amministrazione comunale risulta inoperante nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sono scaduti i termini delle misure di salvaguardia ai sensi dell' articolo 58 della l.r. 56/1977 sono improcedibili.
3. 
I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della 1.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ''Tutela ed uso del suolo'' e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 della 1.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo VI. 
Disposizioni in materia di economia montana
Art. 26. 
1. 
All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 , le parole: "
31 dicembre 2015
", sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2016
".
Art. 27. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 ''Legge sulla montagna'') è abrogato.
Capo VII. 
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 28. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590) è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)
1.
I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, vengono riconosciuti dalla Giunta Regionale.
2.
I rappresentanti provinciali nominati in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa esercitano le funzioni di vigilanza previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ) in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni.
".
2. 
Art. 29. 
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in piemonte), è sostituito dal seguente: "
Art. 12
(Censimento del patrimonio apistico regionale)
1.
Tutti gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla Banca dati Apistica Nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro Servizi Nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura, ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.
2.
I soggetti di cui al comma 1 devono aggiornare annualmente, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti.
3.
La mancata dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto ed il mancato aggiornamento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
".
Art. 30. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) le parole: "
e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l. r. 21/1999 è inserito il seguente: "
2 bis.
Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
".
Art. 31. 
(Norme finali in materia di bonifica e irrigazione )
1. 
Gli articoli 34 e 37 della lr. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Fermo restando quanto disposto dal comma 1, ciascun Consiglio dei delegati di cui all'articolo 31 della lr. 21/1999 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello statuto dei consorzi di bonifica a quanto disposto dagli articoli 34 e 37 come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della presente legge.
Capo VIII. 
Disposizioni in materia di attività venatoria
Art. 32. 
(Razionalizzazione dei Comitati di Gestioni degli A.T.C. e C.A.)
1. 
La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.) ad un unico Comitato di Gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
Capo IX. 
Disposizioni in materia di trasporti e logistica
Art. 33. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati) dopo le parole "
o il transito di cicli ferroviari
" sono aggiunte le parole "
verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale
".
Art. 34. 
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) dopo le parole "
potenziamento del trasporto delle merci su rotaia
", sono aggiunte le parole "
prioritariamente alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti
".
2. 
Al lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008 dopo le parole "
integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri
", sono aggiunte le parole "
dando priorità alle infrastrutture già esistenti
".
Capo X. 
Disposizioni in materia di cultura, turismo e sport
Art. 35. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole: "
15 settembre
" sono sostituite dalle seguenti: "
28 febbraio
".
Art. 36. 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo) è inserita la seguente: "
c bis)
interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
".
Art. 37. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.
2.
La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno 50 anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.
".
Art. 38. 
1. 
Al comma 5 bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole "
della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte
" sono sostituite da: "
della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l
".
Art. 39. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco) dopo la parola "
attività
" sono soppresse le seguenti: "
le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000 è inserito il seguente: "
2 bis.
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
".
Art. 40. 
1. 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali) è inserito il seguente: "
Art. 7 bis.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a)
all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;
b)
all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;
c)
ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;
d)
ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.
3.
La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione Piemonte nel periodo preso in esame.
".
Art. 41. 
(Modifiche alla legge regionale legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 )
1. 
L' Articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 (Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso) è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a)
alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
b)
alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
c)
alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;
d)
ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della regione.
3.
La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.
".
Art. 42. 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "
enti pubblici
" sono aggiunte le seguenti: "
i soggetti privati
".
Art. 43. 
1. 
La lettera a), del comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituita dalla seguente: "
a)
pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe.
".
2. 
Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 , è inserita la seguente: "
h bis)
fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo.
".
3. 
Alla lettera i), del comma 3, dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 le parole: "
alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente
", sono sostituite dalle seguenti: "
al possesso da parte dell'utente di una assicurazione per la responsabilità civile
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.
".
5. 
Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
".
6. 
Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente: "
f bis)
10.000,00 euro a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte ad di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di 1.000,00 euro per le manifestazioni fino a 50 partecipanti, di 1.500,00 euro per le manifestazioni da 51 a 100 partecipanti, di 2.000,00 euro per le manifestazioni da 101 a 200 partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di 200 partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.
".
7. 
Al comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 dopo le parole "
per l'anno 2009
" sono inserite le seguenti: "
e fino all'anno 2016
".
Art. 44. 
(Disposizioni transitorie in tema di attività musicali)
1. 
In sede di prima applicazione dell' articolo 7 bis della l.r. 38/2000 , come inserito dall'articolo 40 della presente legge, la prima relazione è presentata dalla Giunta regionale decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo XI. 
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 45. 
1. 
Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 34/2008 è inserita la seguente: "
p bis)
contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini potranno permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.
".
2. 
L' articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)
1.
E' istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:
a)
formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo/direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all' articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
b)
riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
c)
propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
d)
approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
e)
esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
f)
promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere, e segnala eventuali situazioni di irregolarità.
2.
La Commissione è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
b)
il consigliere o la consigliera di parità di cui al d. lgs. 198/2006 ;
c)
fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
d)
fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
e)
il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
f)
un rappresentante dell'Unione delle Province Piemontesi;
g)
un rappresentante dell'ANCI Piemonte.
3.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
5.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.
La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
7.
Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:
a)
il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
b)
il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
c)
gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
8.
La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di Formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.
9.
Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.
10.
La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008 sono inseriti i seguenti: "
4 bis.
I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unita produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi 7 anni.
4 ter.
La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali si sia accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis.
".
4. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente: "
1 bis.
La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/99 .
".
5. 
Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008 le parole "
fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto
" sono soppresse.
Capo XII. 
Disposizioni in materia di servizi alla persona
Art. 46. 
1. 
Dopo il comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 29 ottobre 1992 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) sono aggiunti i seguenti commi: "
3 bis.
I comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana esistenti ed operanti nella Regione Piemonte al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge . 3 ter. Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana di cui al comma 3 bis devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.
3 quater.
I comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana costituiti nella Regione Piemonte a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge.
".
Art. 47. 
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), è abrogata.