Proposta di legge regionale n. 114 licenziata il 29 ottobre 2015
"Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)".

Art. 1. 
(Modifica del titolo della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 )
1. 
Il titolo della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è sostituito dal seguente: "
Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.
".
Art. 2. 
(Modifica dell' articolo 1 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina
", sono inserite le seguenti: "
e di accompagnatore di media montagna
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 41/1994 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Accompagnatore di media montagna)
1.
È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2.
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
".
Art. 4. 
(Modifiche dell' articolo 3 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Gradi della professione di guida alpina
".
2. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
".
Art. 5. 
(Modifiche dell' articolo 4 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 4 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Albo professionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13.
".
Art. 6. 
(Modifica dell' articolo 5 della l.r. 41/1994 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Possono essere iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).
".
Art. 7. 
(Modifica dell' articolo 6 della l.r. 41/1994 )
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
5. bis.
Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.
".
Art. 8. 
(Modifiche dell' articolo 7 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida
", sono inserite le seguenti: "
e di accompagnatore di media montagna
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
per l'iscrizione all'albo professionale
", sono inserite le seguenti: "
o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "
5 bis.
La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.
".
Art. 9. 
(Modifiche dell' articolo 8 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 8 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Validità dell'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
L'iscrizione negli albi professionali
", sono inserite le seguenti: "
e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
Art. 10. 
(Modifiche dell' articolo 9 della l.r. 41/1994 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I contenuti dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 13, che organizza i corsi stessi.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
la guida alpina o l'aspirante guida
", sono inserite le seguenti: "
o l'accompagnatore di media montagna
".
Art. 11. 
(Modifiche dell' articolo 11 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Doveri della guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali
", sono inserite le seguenti: "
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida
", sono inserite le seguenti: "
e di accompagnatore di media montagna
".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
4.
Le guide alpine, le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna, nell'esercizio anche occasionale dell'attività professionale, devono recare con sé la tessera che attesta l'iscrizione all'albo o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis e il distintivo di riconoscimento ovvero l'attestato professionale equivalente previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere.
".
6. 
Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole "
e le aspiranti guide alpine
", sono inserite le seguenti: "
e gli accompagnatori di media montagna
".
Art. 12. 
(Modifiche dell' articolo 13 della l.r. 41/1994 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Del Collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis, nonché le guide alpine maestri di alpinismo, le aspiranti guide e gli accompagnatori di media montagna che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
maestri di alpinismo
", sono inserite le parole: "
e nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
".
Art. 13. 
(Modifiche dell' articolo 14 della l.r. 41/1994 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali
", sono inserite le seguenti: "
e dell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
b)
rilasciare agli iscritti all'albo professionale e all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis la tessera di riconoscimento e il distintivo.
".
Art. 14. 
(Modifica dell' articolo 15 della l.r. 41/1994 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale
", sono inserite le seguenti: "
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
Art. 15. 
(Modifiche dell' articolo 16 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1994 , le parole: "
all'articolo 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
agli articoli 2 e 2 bis
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
ad un albo
", sono inserite le seguenti: "
professionale o ad un elenco speciale
".
Art. 16. 
(Modifica dell' articolo 17 della l.r. 41/1994 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.
".
Art. 17. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) è abrogato.
Art. 18. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.