Proposta di legge regionale n. 303 presentata il 30 gennaio 2024
"Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico"

Art. 1 
Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)
1. 
Gli I.R.C.C.S. pubblici aventi sede nel territorio piemontese sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.
2. 
Gli I.R.C.C.S. svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale.
Art. 2 
Le fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico della Regione Piemonte
1. 
In ottemperanza al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e s.m.i., le fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico del Piemonte perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza.
2. 
Ad esse è garantita piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo la disciplina dei relativi statuti.
Art. 3 
Clausola di neutralità finanziaria
1. 
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale