Modifiche alla legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011 - Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
Primo firmatario
Altri firmatari
CANE ANDREA CERUTTI ANDREA GAGLIASSO MATTEO GAVAZZA GIANLUCA MARIN VALTER MOSCA MICHELE NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO PREIONI ALBERTO
Art. 1.
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 15/2011 )
1.
Dopo l'
articolo 12 della l.r. 15/2011 è inserito il seguente: "
(Tumulazione degli animali di affezione)
Oltre a quanto previsto dalla
legge regionale 7 aprile 2000 n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla
legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua. ".
Art. 12 bis.
1.
2.
3.
Art. 2.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.