Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.
(B.U. 28 marzo 2025, 4° suppl. al n. 13)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi e finalità)
1.
La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, delle leggi vigenti e della normativa europea, promuove e sostiene interventi a favore delle vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.
2.
Nell'ambito dei principi di cui al comma 1, la Regione:
a)
promuove l'attività degli enti del terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106
), con sede o ambito di operatività nel territorio regionale e con specifiche competenze nel campo della dipendenza affettiva;
b)
promuove l'attività di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sul rischio di incorrere nelle truffe di cui al comma 1 e l'attività di educazione e formazione rivolte, in particolare, alle nuove generazioni.
Art. 2.
(Convenzioni)
1.
La Regione, in coordinamento e collaborazione con i servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D) presenti sul territorio, perseguendo un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche di dipendenza affettiva, d'intesa con gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), stipula, con i medesimi, convenzioni secondo lo schema definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 4, al fine di realizzare:
a)
interventi di sostegno psicologico professionale in favore delle vittime;
b)
prestazioni di assistenza nella fase di denuncia presso le autorità competenti;
c)
supporti e servizi alle famiglie delle vittime, anche a domicilio;
d)
attività informative e di sensibilizzazione in ordine alla possibilità di rivolgersi ai Ser.D.
Art. 3.
(Campagne informative e formative)
1.
La Regione promuove campagne informative sul tema della dipendenza affettiva, finalizzate a prevenire i rischi derivanti dalle truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici mediante:
a)
iniziative formative, informative e culturali;
b)
interventi e attività di educazione e sensibilizzazione;
c)
azioni volte a promuovere un uso responsabile e consapevole dei social media.
2.
La Regione promuove, d'intesa con gli istituti scolastici e le università, la realizzazione e la diffusione di specifici percorsi e strumenti formativi.
Art. 4.
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento con il quale approva lo schema di convenzione con gli enti del terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3.
Art. 5.
(Sezione tematica sulla dipendenza affettiva presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze)
1.
La Regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, la sezione tematica sulla dipendenza affettiva con funzione consultiva e di monitoraggio, che si riunisce almeno due volte all'anno.
2.
La sezione tematica sulla dipendenza affettiva è composta:
a)
da uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;
b)
dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e dall'assessore regionale competente in materia di sanità, o da un loro delegato;
c)
da due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro associazioni rappresentative;
d)
da un rappresentante per ciascuna azienda sanitaria locale;
e)
da due rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che hanno specifica competenza in materia di dipendenze affettive;
f)
da un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
g)
da un rappresentante dei Ser.D.
3.
La sezione tematica sulla dipendenza affettiva svolge i seguenti compiti:
a)
informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate alle persone con dipendenza affettiva;
b)
formula proposte e pareri alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
4.
La partecipazione alla sezione tematica sulla dipendenza affettiva è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
Art. 6.
(Intervento della Regione nell'ambito di procedimenti penali)
1.
La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile nell'ambito di procedimenti penali relativi a fatti commessi nel suo territorio aventi a oggetto i delitti di cui all'articolo 1, comma 1.
2.
Le somme percepite dalla Regione a titolo di risarcimento sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello
Statuto
, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di assistenza e informazione alle vittime di truffe commesse con strumenti informatici o telematici aventi come presupposto la dipendenza affettiva.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a)
un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 2 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento;
b)
gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3;
c)
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte;
d)
i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3.
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti), e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2025, 2026 e 2027, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
2.
Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 marzo 2025
Alberto Cirio