Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024  ( Versione vigente )
Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
(B.U. 27 marzo 2024, 5° suppl. al n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2024, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per 20.712.847.458,98 euro e di cassa per 25.666.755.840,49 euro, e spese di competenza per 20.712.847.458,98 euro e di cassa per euro 25.578.055.840,49 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 19.907.709.648,50 euro e spese di competenza per 19.907.709.648,50 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per 19.461.714.157,46 euro e spese di competenza per 19.461.714.157,46 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 5);
f) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
g) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
h) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
i) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
l) 
il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
m) 
la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
n) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
o) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
p) 
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
q) 
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).
2. 
Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 118/2011 (allegato 16).
Art. 3. 
(Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2024-2026 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente a fare fronte a oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.
Art. 4. 
(Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale)
1. 
Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è autorizzata a effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. 
Le economie derivanti dalle operazioni di cui al comma 1, per effetto della riduzione delle relative rate di ammortamento sugli esercizi 2024-2026, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 5. 
(Copertura finanziaria delle leggi approvate in fase di esercizio provvisorio)
1. 
Gli oneri derivanti dalla legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 'Norme in materia di edilizia sociale' e ulteriori disposizioni) e dalla legge regionale 12 marzo 2024, n. 4 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, come definiti dalle rispettive norme finanziarie.
Art. 6. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2024
Alberto Cirio