Legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024  ( Versione vigente )
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate.
(B.U. 27 marzo 2024, 5° suppl. al n. 12)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)
1. 
In relazione alle tasse sulle concessioni regionali istituite agli inizi degli anni settanta del secolo scorso ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), le cui tariffe residue sono attualmente normate dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ), la Giunta regionale è autorizzata ad operare un'analisi, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, al fine di giungere a una razionalizzazione e semplificazione delle stesse nell'interesse del cittadino contribuente.
Art. 2. 
(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)
1. 
Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.
2. 
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, ai sensi dell' articolo 40 del decreto legislativo 118/2011 , come riportato all'allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relativo al prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale e, contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 3. 
(Comparto idrotermale della Provincia di Alessandria)
1. 
Al fine di sostenere il rilancio del comparto idrotermale della Provincia di Alessandria è iscritta, nell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, la somma di euro 160.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Studi relativi al rilancio del comparto idrotermale di Acqui Terme", nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche), titolo 1 (Spese correnti).
Art. 4. 
(Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse finanziarie destinate all'estinzione di situazioni giuridiche correlate a mutui)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento ad aziende sanitarie di risorse finanziarie destinate all'estinzione di situazioni giuridiche correlate a mutui già coperti da garanzia fideiussoria rilasciata dalla Regione.
2. 
Gli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, quantificati in euro 27.470.000,00, trovano copertura nelle risorse iscritte sull'annualità 2024 nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.05 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari), rispettivamente per euro 1.677.000,00 sul titolo 1 (Spese correnti) e per euro 25.793.000,00 sul titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
Art. 5. 
(Nuovi plessi ospedalieri)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad annotare le risorse e le obbligazioni di spesa sugli esercizi successivi al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, connesse alla realizzazione di nuovi plessi ospedalieri, tenendone conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi e del riparto del fondo sanitario nazionale, previa costante verifica del mantenimento degli equilibri prospettici di bilancio.
Art. 6. 
(Centri high performance learning)
1. 
Gli oneri di spesa corrente previsti dall' articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2023, n.33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025) sono incrementati per le annualità 2024, 2025 e 2026 di euro 550.000,00 euro.
2. 
Le somme di cui al comma 1 sono iscritte sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
Art. 7. 
(Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva)
1. 
Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un mutuo con l'Istituto di credito sportivo per un importo massimo di euro 6.000.000,00, ai sensi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), per la durata massima di quindici anni.
2. 
Le risorse derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1 sono iscritte sull'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 come segue:
a) 
in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);
b) 
in spesa, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. 
La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024 e di euro 600.000,00 a partire dal 2025 e fino alla scadenza, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).
Art. 8. 
(Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025. Modifiche all' articolo 13 della legge regionale 8/2021 )
1. 
All' articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023) le parole "
pari a euro 5.000.000,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
pari a euro 5.500.000,00
".
2. 
All' articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/2021 le parole "
compresi tra il 2022 ed il 2025
" sono sostituite dalle seguenti: "
compresi tra il 2022 ed il 2024
" e dopo le parole "
la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio
" sono aggiunte le parole "
e, per l'esercizio 2025, la spesa di euro 1.750.000
".
Art. 9. 
(Contributo regionale al World championship of magic 2025 della Federazione Internazionale delle Società Magiche)
1. 
La Regione promuove il World championship of magic 2025, organizzato sul territorio regionale nel 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo complessivo pari a euro 500.000,00.
2. 
Per il finanziamento dell'importo indicato al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 500.000,00.
3. 
Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziate, per l'annualità 2025, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
Art. 10. 
(Contributo straordinario a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti, ai sensi dell' articolo 59 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 )
1. 
Al fine di contribuire a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attività irrigua 2024, è concesso al Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a euro 500.000,00, per l'esercizio 2024, per le spese eccezionali di sollevamento dell'acqua a scopo irriguo.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
3. 
Il contributo di cui al comma 1 è erogato al Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti per spese di sollevamento eccedenti la somma fissata nell'ambito della convezione stipulata tra la Regione Piemonte e la Coutenza Canali Cavour per la gestione degli impianti idroelettrici e di irrigazione sul fiume Dora Baltea nel territorio del comune di Mazzè e Villareggia di proprietà della Regione, nonché per eventuali interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti.
4. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, nonché la struttura regionale competente per l'attuazione del presente articolo.
Art. 11. 
(Riprogrammazione di risorse regionali in attuazione dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte)
1. 
Le risorse regionali riprogrammabili negli esercizi finanziari 2024-2026, a seguito della prevista pubblicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di assegnazione delle risorse derivanti dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte del 7 dicembre 2023, che quantifica l'importo di risorse FSC 2021-2027 destinate al cofinanziamento del Programma regionale Fesr 2021-2027 ai sensi dell' articolo 23, comma 1 ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , sono prioritariamente assegnate alle linee di azione di cui all'allegato B alla presente legge.
Art. 12. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Tipologia degli interventi)
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'ente attua i seguenti interventi:
a)
erogazione di borse di studio;
b)
interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
c)
servizi di ristorazione;
d)
servizi abitativi;
e)
servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
f)
servizi editoriali e librari;
g)
servizi di assistenza sanitaria;
h)
prestiti d'onore;
i)
erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge;
l)
ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2.
I benefici e i servizi di cui al comma 1, lettere a), d), h) ed i) sono assegnati per concorso.
3.
I servizi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
4.
L'ente può erogare i suddetti servizi, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere a) e i), anche attraverso contratti, convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche costituite e operanti nell'ambito universitario della Regione.
".
Art. 13. 
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 16/1992 e relativa disposizione finanziaria)
1. 
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 16/1992 è inserito il seguente: "
Art. 12 bis.
(Erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge).
1.
L'amministrazione regionale può erogare contributi in favore degli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, che ricadono nelle seguenti fattispecie:
a)
figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
b)
figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2006'), nonché loro familiari e superstiti;
c)
soggetti di cui all' articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.);
d)
figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
e)
figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge.
2.
I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:
a)
alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
b)
al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;
c)
alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all' articolo 5, comma 1 della legge 99/ 2022 .
3.
La Giunta regionale determina i criteri generali per l'accesso al beneficio, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso, le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.
".
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.
3. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 14. 
1. 
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è sostituito dal seguente: "
9.
Ai componenti della Commissione regionale è corrisposto il compenso massimo di euro 30 a seduta giornaliera, come stabilito dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
".
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 24/1995 è aggiunto il seguente: "
9 bis.
La Regione, a cadenza triennale, trasferisce all'Unione delle CCIAA del Piemonte il totale dei compensi stabiliti al comma 9 a seguito di rendicontazione dell'ente fornita entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento. La rendicontazione esplicita il numero di sedute effettuate nel triennio di riferimento e il correlato elenco dei beneficiari cui spetta il riconoscimento del gettone di presenza. L'Unione delle CCIAA del Piemonte provvede all'erogazione delle spettanze agli aventi diritto.
".
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 5 della legge regionale 53/1996 e relativa disposizione finanziaria)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale) sono aggiunti i seguenti: "
2 bis.
Sono, altresì, esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, gli studenti contemporaneamente iscritti a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso atenei e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica localizzati sul territorio della Regione.
2 ter.
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.
".
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 78.540,00 sul triennio 2024-2026 di cui euro 13.440,00 per l'annualità 2024, euro 30.660,00 per l'annualità 2025 ed euro 34.440,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.
3. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo118/2011 .
Art. 16. 
(Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 53/1996 e relativa disposizione finanziaria)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 53/1996 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Gli studenti in possesso dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, di cui ai decreti del Ministero dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 930 e del 2 agosto 2022, n. 933, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante istanza da presentare entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del versamento.
".
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 51.800,00 sul triennio 2024-2026 di cui euro 11.480,00 per l'annualità 2024, euro 13.440,00 per l'annualità 2025 ed euro 26.880,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.
3. 
Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 .
Art. 17. 
1. 
All' articolo 5, comma 2, lettera h), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), le parole "
iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato
" sono sostituite dalle seguenti: "
iscritte al Runts utilizzati esclusivamente per le attività statutarie di interesse generale
".
Art. 18. 
1. 
Dopo la lettera f) dell'articolo 46 della legge regionale 1/2004 è inserita la seguente: "
f bis)
differenziazione per fasce di età dei centri di cui alla lettera f), con particolare attenzione al potenziamento, in coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari, come previsto all'articolo 3, comma 2, lettera c), di servizi dedicati all'accoglienza diurna rivolti a persone con disabilità grave e complessa in fase adolescenziale, di età compresa tra i tredici e diciotto anni, anche in forma di complementarietà rispetto alla frequenza scolastica;
".
Art. 19. 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è sostituita dalla seguente: "
c) centri diurni differenziati per fasce di età;
".
Art. 20. 
1. 
I commi 2 bis e 2 ter dell' articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) sono abrogati.
Art. 21. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente: "
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore realizza e finanzia:
a)
attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
b)
iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;
c)
attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani, purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;
d)
azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di Tuber magnatum Pico, detto tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;
e)
azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione approva il programma triennale e aggiorna il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.
".
3. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2008 è sostituita dalla seguente: "
a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;
".
Art. 22. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente: "
2.
La Consulta è coordinata dalla Regione, formula proposte ed esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 16/2008 e relative disposizioni di applicazione)
1. 
Il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente: "
9.
Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.
".
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 16/2008 è inserito il seguente: "
9 bis.
Il mancato rinnovo del tesserino entro ventiquattro mesi dalla sua scadenza comporta la decadenza dall'abilitazione.
".
3. 
Le previsioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le istanze di rilascio e di rinnovo presentate dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 
Le previsioni di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24. 
1. 
Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente: "
4 bis.
Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono destinate per le finalità della presente legge, secondo quanto disposto per trasferimenti dal programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4.
".
Art. 25. 
1. 
All' articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 16/2008 le parole "
all'IPLA
" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 16/2008 sono aggiunti i seguenti: "
2 ter.
Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, quantificate in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2 quater.
Per gli esercizi successivi al 2026, alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
".
Art. 26. 
(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 1/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente: "
Art. 9 bis.
(Aree di sviluppo dell'artigianato)
1.
La Regione promuove le aree di sviluppo dell'artigianato quali ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione.
2.
I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali.
3.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato.
4.
La struttura regionale competente in materia di artigianato, verificata la rispondenza delle proposte di cui al comma 2 ai criteri e alle modalità di cui al comma 3, riconosce le aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali.
5.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 937.300,00 sul triennio 2024-2026, di cui euro 330.000,00 per l'annualità 2024, euro 290.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 317.300,00 per l'annualità 2026 che trovano copertura con le risorse già stanziate nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria PMI Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
".
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 28/2009 e relativa disposizione finanziaria)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) è sostituito dal seguente: "
1.
Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.
".
2. 
Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 28. 
(Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale 31/2009 e relativa disposizione finanziaria)
1. 
L' articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Trattamento economico)
1.
Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.
2.
Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
".
2. 
Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 29. 
(Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 6/2010 e relativa disposizione finanziaria)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) è sostituito dal seguente: "
4.
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e a esso spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00.
".
2. 
Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 30. 
1. 
All' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) le parole "
produzione dei rifiuti e di
" sono soppresse.
2. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente: "
e bis)
le misure di penalizzazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione dei rifiuti.
".
Art. 31. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
5.
In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è così determinato:
a)
non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020;
b)
non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024;
c)
non superiore a 126 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2028.
".
Art. 32. 
(Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale 1/2018 )
1. 
Alla rubrica del Capo VI della legge regionale 1/2018 dopo la parola "
sanzionatorio
" sono aggiunte le seguenti "
e penalità
".
Art. 33. 
1. 
I commi 2 bis e 2 ter dell' articolo 18 della legge regionale 1/2018 sono abrogati.
2. 
All' articolo 18, comma 3, della legge regionale 1/2018 le parole "
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate
" sono sostituite dalle seguenti "
La sanzione di cui al comma 1 è applicata
" e dopo le parole "
comma 5
" sono aggiunte le seguenti "
, lettera a).
".
3. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018 è aggiunto il seguente: "
7 bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e comma 5, lettera a) fino ai dati di produzione riferiti all'anno 2021.
".
Art. 34. 
(Inserimento della Sezione I bis nel Capo VI della legge regionale 1/2018 )
1. 
Dopo la Sezione I del Capo VI della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente "
Sezione I bis Penalità in materia di produzione dei rifiuti
".
Art. 35. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella Sezione I bis del Capo VI della legge regionale 1/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 1/2018 , all'interno della Sezione I bis del Capo VI, è inserito il seguente: "
Art. 18 bis.
(Penalità in materia di produzione di rifiuti)
1.
A partire dai dati di produzione dell'anno 2022 la Città di Torino, se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), è soggetta a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 215 chilogrammi;
b)
euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
c)
euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
2.
A partire dai dati di produzione dell'anno 2022, se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
b)
euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
c)
euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
d)
euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
e)
euro 0,25 ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
f)
euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
3.
Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
b)
euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c)
euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
4.
La Città di Torino è soggetta alle penalità di cui ai commi 2 e 3 se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere b) e c).
5.
Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e comma 5, lettera c) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
b)
euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c)
euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
6.
La penalità definita ai commi precedenti è calcolata dalla Regione contestualmente all'approvazione dei dati annuali di produzione dei rifiuti urbani ed è comunicata ai consorzi di area vasta nonché alla Città metropolitana di Torino, alle province e alla Conferenza d'ambito.
7.
I consorzi di area vasta destinano obbligatoriamente risorse per un importo almeno pari alla penalità calcolata dalla Regione ad attività di comunicazione o vigilanza volti a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato.
8.
I consorzi di area vasta, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, trasmettono alla Regione un progetto di utilizzo delle risorse per le attività di cui al comma 7, da realizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo. L'avvenuta realizzazione del progetto e la spesa sostenuta devono essere comunicati alla Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti modalità e termini con cui i consorzi di area vasta sono chiamati a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6 e seguenti.
9.
Nel caso di inadempienza o di accertate anomalie nella realizzazione del progetto di cui ai commi 7 e 8 il consorzio di area vasta è escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
".
Art. 36. 
1. 
All' articolo 33 bis, comma 1, della legge regionale 1/2018 le parole "
anno 2022
" sono sostituite dalle seguenti: "
anno 2025
".
2. 
All' articolo 33 bis, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole "
anni 2021 e 2022
" sono sostituite dalle seguenti: "
anni 2024 e 2025.
".
Art. 37. 
1. 
All' articolo 36, comma 2, lettera c), della legge regionale 1/2018 dopo le parole "
all'articolo 18
" sono aggiunte le seguenti: "
e delle penalità di cui all'articolo 18 bis
".
Art. 38. 
1. 
All' articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 (Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara) le parole "
l'importo di euro 23.000.000,00
" sono sostituite con le seguenti: "
l'importo di euro 35.200.000,00
".
Art. 39. 
1. 
All' articolo15, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) le parole "
di euro 800.000,00 per complessivi euro 2.400.000,00 in favore del soggetto organizzatore
" sono sostituite dalle seguenti: "
di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore
".
Art. 40. 
1. 
All' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole "
articolo 5, comma 1
" sono inserite le seguenti: "
lettere a), b) e c)
".
2. 
All' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 33/2023 le parole "
che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017
" sono soppresse.
Art. 41. 
1. 
La rubrica dell' articolo 23 della legge regionale 33/2023 è sostituita dalla seguente: "
(Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale iscritte al Runts)
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 33/2023 è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di consentire la realizzazione di attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , è iscritto per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, uno stanziamento di euro 500.000,00, quale contributo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 117/2017 , iscritte al Runts.
".
Art. 42. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, 28, commi 1 e 2 e 29 della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2024.
Art. 43. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2024
Alberto Cirio