Legge regionale n. 5 del 14 marzo 2024  ( Versione vigente )
Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà.
(B.U. 14 marzo 2024, 2° suppl. al n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), promuove l'amministrazione condivisa, stimolando la realizzazione di forme di collaborazione tra i cittadini singoli e associati, gli enti locali e loro forme associative, la Regione e i suoi enti strumentali.
2. 
Le forme di collaborazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni materiali e immateriali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
3. 
Per quanto riguarda i beni immateriali, le attività rientranti nell'ambito della presente legge sono configurabili quali forme di sperimentazioni sociali.
4. 
Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:
a) 
disciplina l'amministrazione condivisa e sostiene l'impegno dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, favorendo il pieno sviluppo della persona, il pluralismo e l'attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale;
b) 
implementa i livelli di cittadinanza attiva, promuovendo un modello di welfare generativo basato sulla collaborazione e cooperazione sinergica tra cittadini e amministrazione;
c) 
prevede percorsi formativi idonei a diffondere la cultura della collaborazione civica e a favorire la qualificazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione allo scopo di implementare l'attuazione di un modello di tutela dell'interesse pubblico capillare ed efficiente e di assicurare l'effettiva sensibilizzazione e conoscenza del modello di amministrazione condivisa;
d) 
istituisce, sul sito istituzionale della Regione, una sezione denominata ''Amministrazione condivisa'', ove sono raccolte le iniziative e le esperienze di amministrazione condivisa realizzate sulla base della presente legge;
e) 
individua principi generali per l'adozione del regolamento tipo regionale avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra gli enti locali, l'amministrazione regionale e i cittadini;
f) 
istituisce un elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali che promuovono progetti di amministrazione condivisa;
g) 
prevede disposizioni per l'attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno nell'ambito del patto di collaborazione;
h) 
accompagna e promuove attività di partecipazione dei cittadini nella cura, nella rigenerazione e nella gestione condivisa dei beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone anche attraverso attività di micro mecenatismo e di finanziamento collettivo;
i) 
organizza e promuove la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema rivolte alla cittadinanza.
5. 
L'amministrazione condivisa, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge, costituisce strumento di attuazione e promozione dei diritti sociali sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello Statuto .
6. 
Per le finalità di cui al comma 5, la presente legge fornisce alla Regione gli strumenti per la realizzazione di politiche ispirate alla collaborazione tra cittadini e amministrazione, nelle materie di sua competenza, in vista della più ampia garanzia del benessere della persona e della comunità regionale.
7. 
Le attività di amministrazione condivisa concorrono alla formazione del bilancio sociale.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse, capacità, progettualità e responsabilità nell'interesse generale;
b) 
autogestione: forme di gestione autonoma delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, da stabilire nell'ambito dei patti di collaborazione, svolte dalla cittadinanza e dalle realtà attive, che hanno requisiti di trasparenza e finalità sociale;
c) 
attività d'interesse generale: le attività, definite come tali ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 , svolte senza scopo di lucro aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) 
beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone: beni comuni, materiali e immateriali, funzionali al benessere individuale e collettivo per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano per garantirne la fruizione e gestione collettiva, nell'ottica della più ampia tutela dei diritti e del benessere della persona;
e) 
patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, definiscono con i cittadini le forme di svolgimento di attività di interesse generale, ivi compresi interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone;
f) 
cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività e integrazione;
g) 
rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
h) 
gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, nonché interventi qualificabili come sperimentazioni sociali, come definite dall'articolo 2, comma 1, punto 10) del Regolamento UE 24 giugno 2021, n. 2021/1057/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento UE n. 1296/2013).
Art. 3. 
(Amministrazione condivisa)
1. 
Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e enti locali per lo svolgimento di attività d'interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa.
2. 
Le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri predeterminati dai soggetti di cui al comma 1, tenendo conto in particolare degli obiettivi perseguiti, dei risultati ottenuti, delle risorse disponibili e utilizzate, nonché del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto.
3. 
Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di azioni di amministrazione condivisa mediante la stipulazione del patto di collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
4. 
Le azioni di amministrazione condivisa hanno ad oggetto tutte le attività d'interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché la sfera di attività individuate all' articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.).
Art. 4. 
(Cittadini)
1. 
L'amministrazione condivisa dei beni comuni, intesa quale strumento per il pieno sviluppo della persona, è aperta a chiunque, cittadino singolo o associato, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. 
La partecipazione di gruppi informali avviene tramite l'individuazione di un referente e l'adozione di meccanismi decisionali a carattere democratico.
Art. 5. 
(Formazione)
1. 
La Regione promuove e organizza percorsi formativi, anche esperienziali, per i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 mediante forme di collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli enti locali, allo scopo di diffondere la cultura della collaborazione civica, sviluppare le competenze necessarie per l'amministrazione condivisa, promuovere le buone pratiche e accompagnare la costruzione di nuovi percorsi sul territorio regionale.
2. 
Entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente, definisce, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione, i criteri per la definizione dei programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 6. 
(Monitoraggio dei dati sull'amministrazione condivisa)
1. 
La Regione istituisce, sul proprio sito istituzionale, una sezione denominata ''Amministrazione condivisa''.
2. 
La Regione stipula intese con gli enti locali al fine di rendere conoscibile, accessibile e riutilizzabile la più ampia quantità del patrimonio informativo acquisito in materia di amministrazione condivisa.
3. 
Per raggiungere l'obiettivo di cui al comma 2, la Regione istituisce un sistema di monitoraggio e di valutazione dei progetti attivati dagli enti locali al fine di verificare l'omogenea diffusione dello strumento dell'amministrazione condivisa sul territorio regionale.
Art. 7. 
(Regolamento tipo regionale)
1. 
La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il regolamento tipo regionale sull'amministrazione condivisa a uso degli enti locali, in conformità ai seguenti principi:
a) 
collaborazione tra amministrazione e cittadini diretta allo svolgimento di attività d'interesse generale;
b) 
garanzia, da parte dell'amministrazione, dell'autonomia civica e della massima trasparenza, intesa come piena conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
c) 
valorizzazione della responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
d) 
inclusività e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati per l'individuazione di interventi di amministrazione condivisa, consentendo la presentazione di proposte ovvero di contribuire ad attività già in corso;
e) 
sostenibilità delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto di collaborazione, che non ingenerano oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili;
f) 
proporzionalità tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e differenziazione;
g) 
informalità della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure, con il rispetto di specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge e, comunque, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
h) 
riconoscimento delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione;
i) 
creazione di modelli di gestione organizzati sulla base di principi di cooperazione, inclusione, collaborazione e condivisione, con l'obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità;
l) 
elaborazione e diffusione di rapporti periodici sull'andamento delle esperienze di amministrazione condivisa, ai quali contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che hanno adottato regolamenti analoghi.
2. 
Il regolamento prevede quali elementi essenziali:
a) 
l'individuazione del dettaglio delle attività oggetto di amministrazione condivisa;
b) 
la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione;
c) 
la definizione dei criteri di valutazione delle proposte di gestione di beni e servizi oggetto di amministrazione condivisa;
d) 
criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;
e) 
casi e motivi di revoca ed interruzione delle collaborazioni attivate.
3. 
Il regolamento è approvato previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali.
4. 
Il regolamento costituisce atto di indirizzo per gli enti che intendono avviare percorsi di amministrazione condivisa, che definisce gli elementi essenziali.
5. 
In attuazione dell'articolo 1, comma 1, la Regione adotta un proprio regolamento per disciplinare le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione regionale finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, nonché appartenenti al demanio statale in gestione alla Regione ai sensi della normativa statale e regionale vigente, avviate per iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione regionale.
Art. 8. 
(Patto di collaborazione e attribuzione di vantaggi economici)
1. 
Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell' articolo 11 della legge 241/1990 .
2. 
Il patto di collaborazione viene stipulato tra i soggetti di cui all'articolo 1 e prevede:
a) 
gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) 
la durata della collaborazione;
c) 
le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) 
la definizione di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;
e) 
le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
f) 
le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti locali;
g) 
le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
h) 
l'eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;
i) 
le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;
l) 
i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;
m) 
i casi e le modalità di recesso unilaterale;
n) 
le modalità di rimodulazione del patto.
3. 
Il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di rimborsi delle spese vive, vantaggi economici o altre misure di sostegno e i vantaggi attribuiti sono di carattere simbolico, non monetario e non assumono in alcun modo carattere remunerativo.
4. 
I patti di collaborazione possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente:
a) 
l'utilizzo di beni immobili per lo svolgimento delle attività dei soggetti interessati;
b) 
agevolazioni di carattere economico, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;
c) 
l'onere a carico dell'amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di beni immobili ovvero alle coperture assicurative;
d) 
la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione delle attività previste dallo stesso;
e) 
esenzioni e agevolazioni in materia di tributi propri nel rispetto della normativa, attraverso l'assunzione dei relativi atti che ne documentano la sostenibilità.
5. 
Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non possono riguardare beni immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti alla stipula del relativo patto di collaborazione, fatta eccezione tassativa per i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali nel rispetto della normativa statale vigente.
Art. 9. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di diffusione dello strumento giuridico dell'amministrazione condivisa di beni comuni.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
un quadro complessivo dei comuni piemontesi che hanno attivato forme di amministrazione condivisa;
b) 
i progetti di cura complessivamente gestiti ed il numero di cittadini coinvolti nelle sperimentazioni.
3. 
Le relazioni documentano, inoltre, gli effetti degli strumenti di amministrazione condivisa fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, una stima del contributo ai progetti di riqualificazione urbana.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste.
Art. 10. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2024
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso