Legge regionale n. 4 del 12 marzo 2024  ( Versione vigente )
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech.
(B.U. 14 marzo 2024, 2° suppl. al n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e dello Statuto , promuove e sostiene interventi a carattere educativo e formativo diretti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di hate speech o discorso d'odio.
2. 
Gli interventi previsti al comma 1 sono finalizzati:
a) 
al rispetto della dignità della persona, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla valorizzazione delle diversità, all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, alla cultura della legalità democratica;
b) 
alla tutela dell'integrità psicofisica e al sostegno, anche legale, delle vittime dei fenomeni di hate speech;
c) 
alla costruzione di una comunità responsabile e consapevole nella quale gli autori e gli spettatori di hate speech sono coinvolti in progetti di recupero e restituzione sociale.
3. 
La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, promuove la stipulazione di accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di hate speech.
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge, per hate speech o discorso d'odio, di seguito denominato hate speech, si intende:
a) 
l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, politici o fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, sulle condizioni personali e sociali o sulle opinioni espresse;
b) 
la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche che fomentano l'intolleranza, gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, utilizzando epiteti, pregiudizi, stereotipi e ingiurie che stigmatizzano e insultano.
Art. 3. 
(Piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di hate speech)
1. 
Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, e in coerenza con i principi e le finalità di cui all'articolo 1, approva il piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di hate speech, di seguito denominato Piano.
2. 
Il Piano definisce:
a) 
gli obiettivi e le azioni da perseguire per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di hate speech, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle istituzioni pubbliche e degli enti e associazioni del terzo settore;
b) 
le priorità e i criteri per la loro realizzazione;
c) 
le modalità e gli strumenti per il monitoraggio del fenomeno;
d) 
i soggetti pubblici e privati coinvolti;
e) 
le modalità di composizione e di funzionamento dei centri specializzati hate speech e degli sportelli di ascolto di cui all'articolo 4 e ne promuove la costituzione al fine di assicurare su tutto il territorio regionale il sostegno psicofisico e legale alle vittime.
3. 
Il Piano prevede:
a) 
i criteri per circoscrivere il fenomeno dell'hate speech, in particolare fra le nuove generazioni, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;
b) 
la promozione di studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell'hate speech, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate a livello nazionale, europeo e internazionale;
c) 
la promozione dello scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell'hate speech;
d) 
la promozione di programmi di assistenza, protezione e reinserimento delle vittime di hate speech sui social network, anche mediante progetti personalizzati;
e) 
la promozione di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti di hate speech anche attraverso attività di recupero che coinvolgono le vittime, in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi, le associazioni di prevenzione e contrasto dell'hate speech attive sul territorio, nonché, previa convenzione, con le forze dell'ordine e i tribunali, attraverso gli uffici esecuzione penale esternaper l'istituto della messa alla prova;
f) 
la promozione di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), degli operatori sociali e della comunicazione, finalizzate all'acquisizione di competenze specifiche in materia di contrasto all'hate speech e di corretto utilizzo delle piattaforme social;
g) 
l'organizzazione di apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno dell'hate speech e sull'uso responsabile dei social media;
h) 
la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari;
i) 
lo sviluppo di una rete tra le istituzioni e le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell'hate speech;
l) 
la promozione di percorsi di formazione di counter speech o contro-narrazione;
m) 
la promozione di campagne informative relative ai codici di condotta e standard di responsabilità sociale e morale adottate per specifiche categorie di soggetti, quali, in particolare, giornalisti, politici e amministratori pubblici.
4. 
Gli interventi e le azioni previsti dal Piano sono realizzati in coordinamento con quelli previsti dalla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) e dalla legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo).
Art. 4. 
(Centri specializzati ''hate speech'')
1. 
Nella Città metropolitana di Torino e in ciascuna provincia è istituito almeno un centro di sostegno specializzato quale puntodi ascolto e luogo fisico di accoglienza, per fornire sostegno psicologico e legale alle vittime di hate speech, nonché supporto al riutilizzo consapevole dei social media.
2. 
I centri possono articolarsi in più sportelli di ascolto, anche telematici, sul territorio di riferimento, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.
3. 
I centri di cui al comma 1:
a) 
devono essere istituiti anche presso i centri antiviolenza iscritti all'albo regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 4/2016 e i nodi territoriali della rete antidiscriminazione previsti dalla legge regionale 5/2016 ;
b) 
possono essere istituiti anche presso i comuni singoli e associati, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), gli enti e le associazioni del terzo settore, anche in forma consorziata, operanti nel settore del sostegno e aiuto delle vittime di violenza, nonché presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, previa intesa, in collaborazione con i punti di ascolto interni agli stessi.
4. 
La Regione promuove la stipulazione, da parte dei centri, di accordi operativi territoriali e di protocolli che assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e con i soggetti pubblici e privati che si occupano della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di hate speech.
5. 
La Regione promuove, altresì, la costituzione di una rete territoriale tra i centri di cui al comma 1 e la coordina, anche tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento permanente regionale sul fenomeno dell'hate speech quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.
6. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità organizzative e di lavoro del Tavolo, il cui supporto amministrativo viene assicurato dalla struttura regionale competente in materia.
7. 
Il Tavolo, nell'esercizio delle proprie funzioni si raccorda con altri organismi già attivi su materie analoghe, disciplinati da leggi regionali.
Art. 5. 
(Attività ed azioni)
1. 
La Regione sostiene i progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dei comuni singoli e associati, degli enti e associazioni del terzo settore, delle associazioni più rappresentative delle diverse fedi religiose, di altri soggetti pubblici e privati, finalizzati a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio, al razzismo e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla promozione dell'integrazione e della multiculturalità, al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, di alfabetizzazione digitale, di educazione all'uso consapevole di internet, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti.
2. 
La Giunta regionale approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.
3. 
La Regione promuove la definizione di un codice di comportamento, in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile, mirato a prevenire espressioni o comportamenti volti a diffondere, fomentare o propagandare l'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali.
4. 
Il codice di cui al comma 3 è inviato a tutti gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, al fine di una sua più ampia diffusione tra studenti e insegnanti.
Art. 6. 
(Attività di monitoraggio)
1. 
La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace attuazione della legge, realizza un sistema di monitoraggio dei risultati ottenuti nell'ambito degli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech.
2. 
Le modalità e gli strumenti per il monitoraggio di cui al comma 1 sono stabilite dal Piano ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c).
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 200.000,00 in spesa corrente, di cui euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse iscritte nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3. 
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2024
Alberto Cirio.