Legge regionale n. 3 del 04 marzo 2024  ( Versione vigente )
Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e fondazioni IRCCS.
(B.U. 07 marzo 2024, 3° suppl. al n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. 
Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, aventi sede sul territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipano al sistema della ricerca nazionale e internazionale e promuovono l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
2. 
Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all' articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
3. 
Gli indirizzi di cui al comma 2 assicurano che gli atti degli istituti:
a) 
disciplinino l'organizzazione della ricerca;
b) 
favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale e internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
4. 
Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ), gli istituti di cui al comma 1, su istanza della Regione, possono essere trasformati in fondazioni IRCCS di diritto pubblico, di seguito fondazioni IRCCS, di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2. 
(Fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Regione)
1. 
In ottemperanza al decreto legislativo 288/2003 , le fondazioni IRCCS di diritto pubblico del Piemonte perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo medesimo.
2. 
Alle fondazioni IRCCS è garantita piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo la disciplina dei relativi statuti e, nell'ambito di tale autonomia, le stesse concorrono all'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2024
Alberto Cirio