Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2024  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni.
(B.U. 29 febbraio 2024, 2° suppl. al n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 3/2010 )
1. 
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è inserito il seguente: "
1 ter.
Nell'esercizio delle azioni di cui al comma 1 bis, la Regione orienta le proprie scelte tenendo conto delle nuove povertà e delle situazioni emergenziali che nel corso del tempo si vengono a creare, al fine di venire incontro ai bisogni economico-sociali dei cittadini residenti nel territorio piemontese.
".
2. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
c)
acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disposte ai sensi delle vigenti norme in materia.
".
3. 
All' articolo 2, comma 5, lettera a), della legge regionale 3/2010 dopo le parole "
di pregio storico
" è inserita la seguente "
, architettonico
".
4. 
Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2010 è aggiunta la seguente: "
c bis)
alloggi che gli enti proprietari intendono destinare alle forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.
".
Art. 2. 
(Modifiche agli articoli 3, 5, 8, 13, 17, 18 e 22 bis della legge regionale 3/2010 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
a)
essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
".
2. 
All' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente periodo: "
. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;
".
3. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
c)
i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
".
4. 
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
g)
non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
".
5. 
All' articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 3/2010 dopo le parole "
patrimonio mobiliare
" sono inserite le seguenti "
e mobiliare registrato
".
6. 
All' articolo 3, comma 3, della legge regionale 3/2010 le parole "
alla data di approvazione del bando di concorso
" sono sostituite dalle seguenti "
alla data di pubblicazione del bando di concorso
".
7. 
All' articolo 5, comma 4, della legge regionale 3/2010 le parole "
per l'assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi
" sono sostituite dalle seguenti "
per l'assegnazione di un massimo del 30 per cento degli alloggi
".
8. 
Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2010 sono aggiunte le seguenti: "
t bis)
richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni;
t ter)
nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori.
".
9. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
In caso di condanna dell'assegnatario a pena detentiva in carcere, l'ente gestore procede alla voltura della convenzione di locazione ad altro componente il nucleo, secondo l'ordine di cui al comma 1.
".
10. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2010 è aggiunta la seguente: "
e bis)
è oggetto di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 18.
".
11. 
All' articolo 17, comma 2, della legge regionale 3/2010 la parola "
rescissione
" è sostituita dalla parola "
risoluzione
".
12. 
La rubrica dell' articolo 18 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente "
(Risoluzione della convenzione e altri adempimenti dell'ente gestore)
".
13. 
All' articolo 18, comma 1, della legge regionale 3/2010 la parola "
rescissa
" è sostituita dalla seguente "
risolta
".
14. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
In conseguenza della risoluzione della convenzione di locazione, il comune che ha disposto l'assegnazione procede al pronunciamento della decadenza.
".
15. 
All' articolo 22 bis, comma 6, della legge regionale 3/2010 le parole "
non può essere superiore a euro 7.000,00
" sono sostituite dalle seguenti "
non può essere superiore a euro 10.000,00
".
Art. 3. 
(Modifiche agli articoli 31, 34, 44 e inserimento dell' articolo 38 bis della legge regionale 3/2010 )
1. 
All' articolo 31, comma 2, della legge regionale 3/2010 dopo le parole "
del Consiglio regionale
" sono inserite le seguenti "
e comunque fino alla loro ricostituzione per la sola ordinaria amministrazione
".
2. 
All' articolo 34, comma 1, della legge regionale 3/2010 dopo le parole "
dalla Giunta regionale
" sono inserite le seguenti "
previo parere della commissione consiliare competente
".
3. 
Dopo l' articolo 38 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente: "
Art. 38 bis.
(Programmazione delle risorse in materia di edilizia sociale e procedure di utilizzo)
1.
Gli enti gestori approvano, contestualmente al bilancio consuntivo, un prospetto analitico riepilogativo con l'ammontare delle risorse previste dall'articolo 19, comma 5 e delle risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia sociale previste da normative statali o regionali in materia, da destinare alle finalità previste dalle rispettive norme.
2.
Gli enti gestori, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla Giunta regionale, approvano e trasmettono alla Regione il programma di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sul quale le ATC acquisiscono il parere della conferenza dei sindaci, ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 2.
3.
La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, si esprime con apposita deliberazione in ordine ai programmi pervenuti dagli enti gestori del patrimonio relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità previste dalle specifiche norme di settore.
4.
Gli enti gestori sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle risorse programmate secondo le modalità e nei tempi previsti dalla Giunta regionale.
".
4. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente: "
c)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'ATC.
".
Art. 4. 
(Fondo straordinario conguagli utenze)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, sostiene gli inquilini a basso reddito assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso le agenzie territoriali per la casa del Piemonte ai fini del pagamento dei conguagli pluriennali delle utenze mediante l'istituzione di un fondo straordinario.
2. 
La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le categorie di beneficiari nonché le modalità di ripartizione e funzionamento del fondo straordinario conguagli di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Norme transitorie)
1. 
I requisiti di accesso all'edilizia sociale introdotti dall'articolo 2 della presente legge si applicano a tutte le assegnazioni che i comuni effettuano dopo la sua entrata in vigore, sia a seguito di graduatoria, sia al di fuori delle graduatorie ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 3/2010 .
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 4, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.06 (Interventi per il diritto alla casa), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3. 
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2024
Alberto Cirio