Legge regionale n. 23 del 09 settembre 2024  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica ".
(B.U. 09 settembre 2024, 2° suppl. al n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 01 agosto 2024 n. 20 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026) è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica).
1.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 un accantonamento pari a euro 25.092.992,10, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziate nel medesimo esercizio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2.
L'accantonamento di cui al comma 1, sul quale non è possibile imputare impegni, è finanziato da risorse di parte corrente al netto delle spese riguardanti 'Redditi da lavoro dipendente', sanità e trasferimenti agli enti locali.
".
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 settembre 2024

p. Alberto Cirio

il Vice Presidente

Elena Chiorino